Arresti domiciliari a chi si è reso protagonista del reato di estorsione (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 13 novembre 2023, n. 45688).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. PIERO MESSINI D’AGOSTINI -Presidente-

Dott. MARIA DANIELA BORSELLINO -Consigliere-

Dott. GIUSEPPE COSCIONI -Consigliere-

Dott. SANDRA RECCHIONE -Relatore-

Dott. MARZIA MINUTILLO TURTUR -Consigliere-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/xx/19xx;

avverso l’ordinanza del 18/05/2023 del TRIBUNALE di CATANIA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa SANDRA RECCHIONE;

il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. II Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Catania respingeva l’istanza di riesame contro l’ordinanza che aveva applicate a (omissis) (omissis) gli arresti domiciliari, ritenendo la gravita indiziaria in relazione ad una condotta di estorsione avente ad oggetto una richiesta di denaro rivolta alla vittima del furto di autovettura (c.d. “cavallo di ritorno”).

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione ii difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen., art. 629 rnd. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della gravita indiziaria che sarebbe stato effettuato senza tenere in considerazione che l’intercettazione posta a fondamento della colpevolezza sarebbe relativa ad un incidente che coinvolgeva il ricorrente e che risalirebbe a quattro giorni dopo di furto; inoltre non sarebbe emerso alcun contatto tra (omissis) e la vittima;

2.1.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto si limita a proporre una valutazione alternativa degli elementi di prova senza indicare visti logici manifesti decisivi del percorso motivazionale tracciato dal Tribunale per sostenere la gravita indiziaria in ordine ai reati contestati.

Invero, veniva rilevato come l’intercettazione nel corso della quale si faceva riferimento al contatto del ricorrente con la proprietaria di un mezzo rubato gli interlocutori parlassero di “incidente” in modo pretestuoso.

Emergeva piuttosto che la trattativa estorsiva falliva in quanto l’auto trafugata era assicurata contro il furto, sicché la vittima non aveva intenzione di pagare alcuna somma per la sua restituzione del mezzo (pag. 1 dell’ordinanza impugnata).

La motivazione, priva di vizi logici, non si presta ad alcuna censura in questa sede.

2.2. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delta sussistenza delle esigenze cautelari ed alla proporzionalità della misura: non sarebbe state considerate che tra il tempo in cui era stata applicata la misura e la consumazione della condotta criminosa sarebbero passati più di due anni, senza che il ricorrente avesse posto in essere condotte criminosi, e che, pertanto, la misura imposta non sarebbe adeguata e proporzionata alle ipotetiche esigenze rinvenute.

2.2.1. II motivo é manifestamente infondato in quanto il Tribunale effettuava un adeguato scrutinio dell’attualità considerando la personalità dell’indagato e le modalità dei fatti per cui si precede.

Veniva infatti rilevato come il ricorrente annoverasse numerosissime condanne specifiche per furto ed avesse dimostrato un’elevata professionalità criminale e buoni rapporti con la criminalità organizzata: tali elementi inducevano a ritenere che il pericolo rilevato fosse senz’altro attuale. Peraltro lo stesso veniva contenuto con una misura – quella degli arresti domiciliari – che non si configurava affatto come eccessiva, ma del tutto proporzionata alle esigenze rilevate.

3. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso, consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cosi deciso in Roma, il giorno 19 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria, Seconda Sezione Penale, oggi 13 novembre 2023.

SENTENZA