Aspi risponde del sinistro verificatosi a seguito della collisione con una ruota, completa di cerchione, di un autoarticolato, che si trovava sulla sede autostradale (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 16 novembre 2023, n. 31949).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCO DE STEFANO                         Presidente

PASQUALE GIANNITI                           Consigliere

CRISTIANO VALLE                                Consigliere – Rel.

ANTONELLA PELLECCHIA                   Consigliere

RAFFAELE ROSSI                                  Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18582/2020 R.G. proposto da:

(omissis) (omissis) rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis) (omissis);

– ricorrente –

contro

(omissis) (omissis) S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato  (omissis) (omissis);

controricorrente

avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di GENOVA n. 328/2020 depositata il 17/03/2020.

Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 12/10/2023, dal Consigliere relatore dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

RILEVATO CHE

la notte del 25/11/2012 (omissis) (omissis) sulla sua autovettura, modello Jeep, condotta dal figlio (omissis), sull’autostrada A12 nel tratto Genova est – Genova Nervi venne a collidere con una ruota, completa di cerchione, di un autoarticolato, che si trovava sulla sede stradale, tanto che subì danni al veicolo;

non avendo avuto riscontro le richieste di indennizzo nei confronti di (omissis) S.p.a. (di seguito (omissis) (omissis) (omissis) convenne in giudizio davanti al Tribunale di Genova la società gestrice dell’autostrada;

il Tribunale, ritenuta accertata la responsabilità di (omissis) ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., liquidò in favore del (omissis) undicimila e quattrocento euro, di cui cinquecento per fermo tecnico;

(omissis) appellò la sentenza dinanzi alla Corte distrettuale;

la Corte d’appello di Genova, nel ricostituito contraddittorio con il (omissis) ha accolto l’impugnazione, ritenendo che il Tribunale non avesse valutato adeguatamente le circostanze del caso e ha, quindi, rigettato la domanda proposta in prime cure;

avverso la sentenza n. 317 del 17/03/2020 della Corte d’appello di Genova propone ricorso per cassazione,  affidato a sette motivi, (omissis) (omissis); risponde con controricorso (omissis) S.P.A.

per l’adunanza camerale del 12/10/2023 entrambe le parti hanno depositato memoria (sebbene (omissis) spa con atto poco più mero stile);

CONSIDERATO CHE

il ricorrente censura come segue la sentenza della Corte territoriale;

il primo motivo reca censura di violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 2051, 1218 e 2697 cod. civ., per avere la Corte d’appello invertito l’onere della prova, pervenendo a gravare il danneggiato di un onere probatorio più ampio di quello imposto dalla legge e ritenendolo, invece, assolto da parte di (omissis)

il secondo mezzo deduce nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 132 cod. proc. civ., 111 Cost. e 118 disp. att. cod. proc. civ., per avere la Corte giudicato sulla base di elementi non presenti e prove non raccolte in giudizio, ma soltanto sulla base di congetture ed asserzioni a cui la Corte d’appello era pervenuta solo ipotizzando che il danneggiato percorresse la sede stradale a forte velocita, senza che tale dato si rinvenisse da altri elementi probatori;

il terzo mezzo deduce nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 132 cod. proc. civ., 111 Cost. e 118 disp. att. cod. proc. civ. anche per motivazione apparente e (o) perplessa e (o) illogica e per violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello, errando, non attributo all’atto pubblico – verbale di polizia stradale – il valore di prova legale dal quale nessun riferimento all’asserita forte velocita del danneggiato era emersa;

il quarto motivo e il quinto motivo pongono censure di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 in relazione all’art. 115 e all’art. 116 cod. proc. civ., per avere la Corte distrettuale omesso di valutare l’interruzione del nesso causale in dipendenza della condotta di guida del conducente dell’autoveicolo sul quale viaggiavano il ricorrente e il figlio;

il sesto motivo deduce violazione degli art. 1218 e (o) 2043 cod. civ. in quanto la Corte territoriale avrebbe ritenuto che le ulteriori domande poste ai sensi degli artt. 2043 e 1218 cod. civ. potessero essere implicitamente assorbite nell’accoglimento dell’appello, in quanto richiedevano una valutazione, totalmente omessa dalla Corte d’appello, dei loro diversi elementi costitutivi rispetto alla domanda di cui all’art. 2051 cod. civ.;

il settimo – ed ultimo – motivo pone censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e chiede una diversa regolazione delle spese di lite in relazione all’accoglimento dei motivi d’impugnazione;

il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi;

é noto che, per la giurisprudenza di questa Corte, anche il custode di una strada aperta al pubblico transito risponde delle alterazioni di quella, a meno che non provi che, per il carattere improvviso della modifica delle condizioni originarie, non sia stato inesigibile un intervento tale da scongiurare, per quanto possibile, le conseguenze potenzialmente dannose di tale modifica (tra le altre: Cass., ord. 01/02/2018, n. 2480, punto 26: ove si specifica pure che, a mano a mano che il tempo trascorre dal suo accadimento in rapporto alle concrete possibilità di estrinsecazione della signoria di fatto su quella, la modifica stessa finisce con il fare corpo con la cosa stessa, sicché é a quest’ultima, come in effetti modificata anche dall’evento originariamente improvviso, che correttamente si ascrive il fatto dannoso che ne deriva);

la Corte d’appello di Genova ha proceduto ad un esame meramente formale dell’assolvimento dell’obbligo di vigilanza gravante sul custode della cosa, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ, ritenendo sufficiente che (omissis) avesse predisposto un servizio di controllo sul tratto autostradale, di circa trenta chilometri, nel quale si é verificata la collisione tra l’autovettura condotta dal figlio di (omissis) (omissis) una ruota verosimilmente staccatasi dal treno di gomme di un autoarticolato, senza accertare se effettivamente detto servizio di vigilanza fosse stato espletato adeguatamente anche nelle ore notturne, in quanto l’impatto si e verificato nel corso della notte del (omissis) e in concomitanza con gli eventi atmosferici avversi, quali la pioggia, che avevano colpito l’autostrada nelle ore dell’impatto tra l’autovettura del (omissis) e la ruota;

invece, la corte territoriale avrebbe dovuto accertare, per escludere la responsabilità altrimenti inevitabilmente incombente sul custode della cosa, che la modifica sia stata così repentina ed improvvisa che non sia stato possibile, secondo un criterio di normalità causale, esigere in concreto dal custode un intervento di ripristino od eliminazione della modifica pericolosa, verificando non già la predisposizione astratta di un piano di interventi, ma, nello specifico, se nel medesimo contesto del sinistro questi vi fossero stati e fossero stati idonei ad elidere la responsabilità del custode;

la sentenza impugnata, inoltre, e palesemente errata in punto di nesso causale, in quanto ha affermato che vi era assenza della prova del nesso causale, senza considerare che pacificamente l’ostacolo (ossia la ruota) era in origine sulla carreggiata e non rileva in alcun modo che esso fosse stato, o meno, urtato prima da altro veicolo (o anche da più di un altro veicolo): circostanza che, a tutto concedere, avrebbe dovuto essere rigorosamente provata appunto dal custode, che avesse voluto per ciò solo invocare una esenzione della propria altrimenti istituzionale responsabilità;

la Corte territoriale ha, infine, incongruamente dato rilievo a fatti, quali la forte velocita dell’autovettura del  (omissis) in modo del tutto apodittico, in quanto non desunti da fonti di prova ritualmente acquisite nel corso del processo di merito, desunta da elementi non decisivi e comunque non provati in giudizio, affermando che:

«l’importanza dei danni lamentati ed il tratto rettilineo della strada nel punto dell’incidente suscitano forti dubbi sulla velocita non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo tenuta dal conducente»;

pur nella correzione, operata dalla giurisprudenza di questa Corte, sull’interpretazione dell’art. 2051 cod. civ., secondo la quale (Cass. n. 11152 del 27/04/2023 Rv. 667668 – 01) «la capacita di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, funzionale a disvelare la “ratio legis” che presiede all’allocazione del danno», la motivazione della Corte d’appello viola l’art. 2697 cod. civ., attribuendo rilevanza a elementi non provati ritualmente in giudizio e comunque sulla base di circostanze fattuali non riscontrate e facendo gravare in concreto l’onere della prova dell’insussistenza del caso fortuito sulla parte che ha proposto la domanda e non viceversa, secondo il paradigma disegnato dal combinato disposto degli artt. 2051 e 2697 cod. civ.;

il primo e il secondo motivo di ricorso sono fondati e devono, pertanto, essere accolti;

i motivi dal terzo al settimo sono assorbiti dall’accoglimento dei primi due;

il ricorso é accolto e la sentenza impugnata é, in conclusione, cassata;

la causa, in quanto sono necessari accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., é rinviata alla Corte territoriale di Genova, in diversa composizione, che, nel decidere la controversia si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà, altresì, a liquidare le spese di questa fase di legittimità;

il deposito della motivazione e fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;

P. Q. M.

accoglie il primo e il secondo motivo, assorbiti i restanti motivi di ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Genova in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza civile, in data 12/10/2023.

Il Presidente

Franco De Stefano

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.