Cartella esattoriale notificata con raccomandata A/R e firma illeggibile, il contribuente può proporre querela di falso? (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 19 gennaio 2023, n. 1686)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Rel. Consigliere –

Dott. VALENTINO Daniela – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23617/2020 R.G. proposto da:

COMUNE di MILANO, in persona del Sindaco pro – tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS) 15, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) GIUSEPPE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) ANTONELLO, (OMISSIS) PAOLO, (OMISSIS) ANTONELLA, (OMISSIS) PAOLA MARIA;

-ricorrente-

contro

(OMISSIS) VANESSA GIORGIA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) VALERIO; 

-controricorrente-

nonché contro

POSTE ITALIANE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE (OMISSIS) 190, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) MARCO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) FORTUNATA; 

-controricorrente, ricorrente incidentale-

nonché contro

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ope legis,

-resistente-

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 1662/2020 depositata il 03/07/2020;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere Dott.ssa PAOLA VELLA.

FATTI DI CAUSA

1. – Nel 2010 la signora Vanessa Giorgia (OMISSIS) chiedeva Giudice di pace di Milano l’annullamento della cartella esattoriale recante sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada per un ammontare di euro 2.806,03 asserendo di non averne ricevuto la notifica.

1.1. – La convenuta Equitalia Esatri s.p.a. produceva in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata di notifica della cartella esattoriale in questione, ma l’attrice disconosceva la firma ivi apposta, dichiarandosi pronta a proporre querela di falso.

1.2. – Il giudice di pace di Milano sospendeva il giudizio per pregiudizialità e la (OMISSIS) proponeva querela di falso dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo l’accertamento, a mezzo perizia calligrafica, che la sottoscrizione- illeggibile – apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandata non era lei riconducibile, con conseguente falsità dell’avviso stesso, diretto a provare l’avvenuta notifica della cartella.

1.3. – I convenuti Poste Italiane s.p.a. , Equitalia Nord s.p .a. e Comune di Milano – nei cui confronti veniva disposta l’integrazione del contraddittorio iussu iudicis – concludevano per la declaratoria di inammissibilità della querela di falso o in subordine per il rigetto.

1.4. – Il giudice originariamente designato disponeva apposita c.t.u. grafologica, che attestava la non riconducibilità alla (OMISSIS) della firma apposta sull’avviso di ricevimento.

1.5. – Tuttavia il Tribunale di Milano, in persona del nuovo giudice designato, dichiarava inammissibile la querela di falso, in quanto diretta ad accertare un dato – l’autenticità della sottoscrizione della (OMISSIS) – non reso oggetto di pubblica attestazione da parte dell’agente notificatore, e perciò non coperto da pubblica fede.

La notifica era stata infatti eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento e la firma contestata era stata apposta nello spazio dedicato alla “firma del destinatario o di persona delegata”, senza alcuna ulteriore precisazione o specificazione da parte dell’agente postale, che quindi non aveva attribuito all’attrice la firma in esame, ma si era limitato a far apporre la sottoscrizione da una persona dichiaratasi autorizzata a riceverla; tutto ciò in conformità al regolamento postale (art. 39, d.m. 9 aprile 2001) che, nel caso di raccomandata, prevede la possibilità di consegna non solo al destinatario, ma anche ai componenti del nucleo familiare, ai conviventi, ai collaboratori familiari e al portiere.

2. – La Corte di appello di Milano ha accolto l’appello proposto dalla (OMISSIS), dichiarando l’ammissibilità della querela di falso e la falsità dell’avviso di ricevimento della raccomandata attestante la notifica della cartella esattoriale, «per non essere riconducibile a (OMISSIS) Vanessa Giorgia la firma apposta nel predetto avviso di ricevimento nello spazio dedicato alla “firma del destinatario o di persona autorizzata”».

2.1. – I giudici di secondo grado, pur dando atto di avere in precedenza «considerato inammissibile il rimedio della querela di falso in analoga fattispecie, ritenendo di aderire all’orientamento giurisprudenziale (cfr. ex plurimis Cass. civ., n. 1197/2017) fondato sulla distinzione fra contenuto “estrinseco” e contenuto “intrinseco” delle attestazioni rese dall’ufficiale notificante ed osservando come il potere attributivo di pubblica fede non potesse estendersi all’attestazione di fatti o circostanze che non fossero stati oggetto della sua diretta percezione», ha tuttavia ritenuto di dover aderire al diverso orientamento delle Sezioni Unite che, in ipotesi di notifica di atti giudiziari ai sensi della l. n. 890 del 1982, aveva sancito – al contrario – «il principio del carattere fidefacente dell’attestazione dell’ufficiale postale anche con riferimento alla qualità del consegnatario e a prescindere dalla sua effettiva identificazione» (Cass. Sez. U, 9962/2010); principio poi confermato anche in caso di notifica di cartella esattoriale effettuata ai sensi dell’art. 26, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Cass., 4556/2020).

2.2. – La Corte territoriale, dopo aver evidenziato la contraddittorietà delle tesi difensive degli appellati – che davanti al giudice di pace avevano eccepito la natura fidefacente dell’avviso di ricevimento, per poi sostenere nel giudizio di falso l’inammissibilità di tale rimedio – ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la domanda subordinata di manleva per le spese processuali, ritenuta domanda nuova in quanto non formulata dal Comune di Milano nelle conclusioni rassegnate in primo grado.

3. – Avverso detta decisione il Comune di Milano ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui hanno resistito con controricorso la (OMISSIS) e Poste italiane s.p.a., quest’ultima proponendo altresì ricorso incidentale affidato a due motivi.

3.1. – L’intimata ADER – Agenzia delle entrate riscossione, subentrata a Equitalia, non ha svolto difese, limitandosi a depositare un “atto di costituzione” «ai solo fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 comma 1 c.p.c.».

3.2. –Tutte le altre parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. – Con il primo motivo del ricorso principale – rubricato «erronea interpretazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 9962/2010 in relazione all’art. 2700 c.c. e alla L. n. 890/1992 (art. 360, co.1 art. n.3, c.p.c.).

Contraddittorietà della motivazione» – il Comune di Milano osserva che con la sentenza n. 9962 del 2010 le Sezioni Unite hanno in realtà stabilito, nel caso di firma illeggibile e di omessa indicazione delle formalità previste dall’art. 7, L. n 890/1992, una presunzione di consegna al destinatario da parte dell’agente postale, attinente però all’atto di consegna (che l’agente postale dichiara di aver compiuto) e non all’identità del destinatario (circostanza che l’agente postale non può verificare), sicché l’unica querela di falso idonea ad interrompere il legame fra consegnatario dell’atto e destinatario della notifica è quella proposta per far valere il falso ideologico – con riguardo alla veridicità della dichiarazione dell’agente postale di aver consegnato il plico a persona dichiaratasi destinatario (questa essendo l’attestazione di un atto da lui compiuto) – e non già il falso materiale – con riferimento all’autenticità della sottoscrizione – perché tale accertamento non costituisce oggetto di pubblica fede ai sensi dell’art. 2700 c.c.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe colto l’effettiva portata del passaggio della citata sentenza delle Sezioni unite in cui si afferma che, ove la copia dell’atto non venga consegnata personalmente al destinatario, l’agente postale è tenuto, ai sensi dell’art. 7, comma 4, l. n. 890 del 1982, a specificare nella relata le qualità della persona diversa nei cui confronti la notifica fu eseguita e la sua relazione con il destinatario, affermando solo in tal senso essere «palese che la omessa indicazione da parte dell’agente postale del compimento delle formalità previste dal citato art. 7, comma 4, induce a ritenere, salvo querela di falso, che tale agente abbia consegnato la copia dell’atto da notificare personalmente al destinatario, e che questo ultimo ha sottoscritto l’avviso di ricevimento, a nulla rilevando che manchi nell’avviso di ricevimento stesso ulteriore specificazione “personalmente al destinatario”».

Nel caso di specie, la (OMISSIS) si era limitata a contestare la natura apocrifa della sottoscrizione, non già il fatto storico «che colui che ha ricevuto l’atto e sottoscritto l’avviso di ricevimento presso la residenza della (OMISSIS) (circostanza non contestata) ha dichiarato e/o lasciato intendere all’agente postale di essere il destinatario».

Il ricorrente ricorda infine che, in tema di notifica, trova piena applicazione la regola generale di presunzione e di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c, secondo la quale ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato senza sua colpa nell’impossibilità di averne notizia (cfr. Cass.4556/2020).

4.1. – L’articolata censura, mirata a cogliere importanti sfumature della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9962 del 2010– resa in tema di notifica di atti giudiziari effettuata ai sensi dell’art. 149 c.p.c. a mezzo del servizio postale, con applicazione dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982, e così massimata:

«Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’ art. 160 cod. proc. civ– è però inammissibile perché inconferente e non conducente ai fini della decisione, essendo pacifico che nel caso in esame si verte in fattispecie del tutto diversa, relativa a notifica di cartella esattoriale effettuata ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, a mezzo raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento, soggetta alla disciplina di cui al d.m. 9 aprile 2001 (che non contempla la relata di notifica prevista dalla legge n. 890 del 1982 per la notifica dell’ufficiale giudiziario a mezzo posta), come più lucidamente è stato colto, come si vedrà, nei motivi del ricorso incidentale.

4.2. – Parimenti inammissibile è la generica censura di contraddittorietà della motivazione rispetto al precedente orientamento del giudice a quo, di cui quest’ultimo ha dato espressamente conto proprio al fine di evidenziare le ragioni del mutamento della propria giurisprudenza.

5. – Con il secondo motivo, rubricato «omesso esame di un punto decisivo della controversia in relazione alla posizione dell’Amministrazione Comunale (art. 360, co. 1 n.5, c.p.c.). Erronea e/o falsa valutazione degli atti depositati», si contesta il capo della sentenza d’appello che ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la domanda di manleva del Comune di Milano, anche sotto il profilo delle spese processuali.

5.1. – La censura è manifestamente infondata (art. 360 – bis c.p.c.), poiché dallo stesso motivo emerge chiaramente che la domanda di manleva in questione venne formulata dal Comune di Milano per la prima volta con la comparsa di costituzione in appello (v. pag. 29 del ricorso), mentre in primo grado il Comune si era limitato ad eccepire «il difetto di legittimazione passiva e, comunque, di qualsiasi responsabilità dell’Amministrazione Comunale di Milano per attività di competenza esclusiva di Equitalia Nord s.p.a. e di Poste Italiane s.p.a.» (pag. 27 del ricorso).

6. – Il ricorso incidentale di Poste Italiane s.p.a. è fondato.

6.1. – Con il primo motivo, il ricorrente incidentale denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26, d.P.R. n. 602/1973 in relazione agli artt. 2700 c.c. e 221 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente dichiarato ammissibile la querela di falso proposta dalla (OMISSIS), in forza della presunzione – fondata sull’art. 7, comma 4, L. n. 890/1982, però non applicabile alla fattispecie in esame – in base alla quale, ove l’atto sia stato consegnato, presso l’indirizzo del destinatario, a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, quando invece l’art. 26, d.P.R. n. 602/1973 e gli artt. 32 e 39 , d.m. 9 aprile 2001 (applicabili alla fattispecie in esame) non prevedono che, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma debba essere seguita dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario.

6.2. – Analogamente, il secondo mezzo lamenta la falsa applicazione dell’art. 7, L. n. 890/1982, nonché degli artt. 149, 160 e 221 c.p.c, in relazione all’art. 2700 c.c., per avere la Corte d’appello erroneamente applicato l’art. 7 della legge n. 890 del 1982 (in base al quale l’avviso di ricevimento e il registro di consegna devono essere sottoscritti dalla persona cui è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i suddetti documenti, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente, anche se temporaneo) – nonché il correlato principio per cui, ove non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario, tra quelle sopra indicate, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario– quando invece il caso in esame è disciplinato dall’art. 26 del d.P.R. n. 602/19273 e dagli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, che non contengono una norma di tenore analogo a quello dell’art. 7, comma 4, sopra citato.

7. – Ad avviso del Collegio, la fondatezza del ricorso incidentale poggia sulla distinzione tra le regole della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (disciplinata dall’art. 149 c.p.c e dalla legge n. 890 del 1982) e quelle della notificazione di cartella esattoriale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell’art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973 (disciplinata dal regolamento postale, d.m. 9 aprile 2001), il cui regime differenziato ha peraltro superato il vaglio di costituzionalità (Corte cost. n. 175 del 2018).

7.1. – Si tratta per vero di una differenza che la Corte d’appello non ha mancato di registrare, ritenendola però superabile alla luce dell’ordinanza di questa Corte n. 4556 del 2020, di cui non ha colto l’effettiva portata, rinvenendovi una trasposizione nel campo della notificazione ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973 dei principi fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9962 del 2010.

7.2. – A ben vedere, invece, con la citata ordinanza n. 4556 del 2020 (la cui frettolosa massimazione ha finito per operare una crasi tra le distinte normative) questa Corte si è limitata ad affermare che «la cartella esattoriale può̀ essere notificata, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, ̀ sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto pur tuttavia valido, poiché́ la relazione tra la persona cui esso destinato e quella cui stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (Cass.n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass. n. 4567 del 2015)»; con ciò volendosi affermare la validità di una simile forma notificatoria anche quando la firma sia illeggibile e non siano indicate le generalità della persona cui l’atto è consegnato, in forza della fede privilegiata attribuita (in questo caso esclusivamente) al preliminare accertamento dell’ufficiale postale circa la relazione tra consegnatario e destinatario dell’atto (conf. Cass. 19680/2020, 4160/2022), non già all’autenticità della sottoscrizione del destinatario.

Solo nel passaggio successivo dell’ordinanza (e in modo apparentemente ultroneo) viene altresì ricordato «che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., n. 9962 del 2010; in senso conforme, Cass. n. 24283 del 2015)»; affermazione, questa, chiaramente afferente le diverse ipotesi di notifica disciplinate dalla legge n. 890 del 1982.

7.3. – Si ha dunque che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l’atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 9182 – l’agente postale si limita ad attestare l’avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270/2012, 4895/2014, 14501/2016).

In tal senso si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge n. 890 del 1982– alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell’art.149 c.p.c. (Cass. 11708/2011).

7.4. – Da quanto detto consegue che solo all’interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l’ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità.

7.5. – In altri termini, solo laddove vi è l’ obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l’atto, l’omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma; al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l’obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell’art. 39 del d.m. 9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l’agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l’unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell’atto pubblico redatto dall’agente postale, attiene alla consegna in sé dell’atto ad uno dei soggetti sopra indicati.

8. – Va dunque formulato il seguente principio di diritto:

In tema di notificazione eseguita a mezzo posta , a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall’art. 149 c.p.c. e dalla legge n. 890 del 1982– la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora ADER) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente.”

“Pertanto, qualora manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l’avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione – valevole fino a querela di falso – che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982, quando la firma illeggibile apposta sull’avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego”.

9. – In definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata va cassata in accoglimento del ricorso incidentale che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere deciso nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con la declaratoria di inammissibilità della querela di falso per cui è causa.

10. – In considerazione delle ragioni della decisione e del mancato svolgimento di difese in questa sede da parte dell’intimata ADER, la controricorrente (OMISSIS) va condannata a rifondere le spese processuali a tutte le parti costituite nei gradi di merito, liquidate nella misura già stabilita con la sentenza impugnata, nonché quelle del giudizio di legittimità in favore del solo ricorrente incidentale, come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione e, decidendo nel merito, così provvede:

– dichiara inammissibile la querela di falso proposta da (OMISSIS) Vanessa Gorgia, con restituzione del documento impugnato ad ADER-Agenzia delle entrate riscossione;

– condanna (OMISSIS) Vanessa Gorgia alla rifusione delle spese processuali, che liquida in favore di Poste Italiane s.p.a., Comune di Milano e ADER-Agenzia delle entrate riscossione, in complessivi Euro 6.000,00 ciascuno per il primo grado ed Euro 5.000,00 ciascuno per il secondo grado, oltre spese generali e accessorie di legge e contributo unificato, nonché in favore di Poste Italiane s.p.a. in complessivi Euro 5.000,00 per il presente giudizio di legittimità, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge;

– pone definitivamente a carico della stessa (OMISSIS) le spese della c.t.u., nella misura liquidata in sede di merito;

– dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15/12/2022.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.