Che cosa accade in fase di liquidazione quando i danni di un incidente stradale superano il massimale della polizza Rc auto del responsabile? (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 21 agosto 2023, n. 24893)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Rel. Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16769/20 proposto da:

-) (OMISSIS) s.p.a., in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’avvocato (OMISSIS) in virtu’ di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’avvocato (OMISSIS) (OMISSIS) in virtu’ di procura speciale apposta in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonché contro

-) (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato (OMISSIS) in virtu’ di procura speciale apposta in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonché contro

-) (OMISSIS), in proprio e quale erede di (OMISSIS) e (OMISSIS); (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali eredi di (OMISSIS) e (OMISSIS); (OMISSIS) s.p.a.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro 15 gennaio 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2004 si verificò un sinistro stradale che coinvolse tre veicoli:

a) un veicolo non identificato;

b) il veicolo Fiat Punto, di proprietà di (OMISSIS), condotto da (OMISSIS) e sul quale era trasportato (OMISSIS), assicurato dalla (OMISSIS) p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in (OMISSIS) s.p.a.);

c) il veicolo BMW 330 di proprietà di (OMISSIS), condotto dal medesimo, sul quale viaggiavano (OMISSIS), assicurato dalla (OMISSIS) (che in seguito muterà ragione sociale in (OMISSIS) s.p.a., e come tale sarà d’ora innanzi indicata).

In conseguenza del sinistro (OMISSIS) e (OMISSIS) morirono; (OMISSIS) e (OMISSIS) rimasero feriti.

2. Dal sinistro scaturirono (nel 2007) le seguenti iniziative giudiziarie (per maggior chiarezza, tali iniziative vengono elencate in base ai soggetti che le hanno proposte, e non in base all’ordine con cui furono introdotte):

a) gli eredi di (OMISSIS) e (OMISSIS) (e cioè la madre (OMISSIS), il padre (OMISSIS) e la sorella (OMISSIS)) domandarono il risarcimento del danno ad (OMISSIS) ed alla (OMISSIS);

b) (OMISSIS) domandò il risarcimento del danno a (OMISSIS), al suo assicuratore (OMISSIS) (poi (OMISSIS) s.p.a.), ed alla (OMISSIS) (OMISSIS) (poi (OMISSIS) s.p.a.) quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada;

c) (OMISSIS) (OMISSIS) domandò il risarcimento del danno a tutti e due i proprietari dei veicoli coinvolti e noti, ai rispettivi assicuratori ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) ed all’impresa designata.

3. Tutte le domande vennero decise dal Tribunale di Lamezia Terme con sentenza 298/17.

Con tale sentenza il Tribunale, per quanto ancora rileva:

-) escluse qualsiasi responsabilità a carico di (OMISSIS);

-) attribuì la responsabilità dell’accaduto per il 55% al conducente rimasto ignoto (e, per esso, all’impresa designata, e cioè (OMISSIS) s.p.a.); e per il 45% a (OMISSIS) (OMISSIS) (e per esso, al suo assicuratore r.c.a., e cioè (OMISSIS) s.p.a.);

-) condannò la (OMISSIS) s.p.a. quale assicuratore della r.c.a. di (OMISSIS), e la (OMISSIS) (OMISSIS) quale impresa designata dal Fondo di garanzia, al pagamento in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS):

a) del capitale rivalutato;

b) degli interessi compensativi calcolati sul capitale rivalutato anno per anno, secondo i criteri stabiliti da questa Corte con la sentenza 17.2.1995 n. 1712.

Nel compiere la suddetta liquidazione, il Tribunale rilevò che:

-) il massimale era capiente quanto al capitale;

-) il limite del massimale operasse solo per il capitale, non per il danno da mora (interessi compensativi), perché questi ultimi costituiscono un debito proprio dell’assicuratore, e non dell’assicurato.

4. La sentenza fu impugnata dalla (OMISSIS) (come s’é detto, successore per incorporazione della (OMISSIS) (OMISSIS) s.p.a.), solo nella veste di impresa designata.

La società appellante sostenne che illegittimamente era stata condannata a pagare a tutti i danneggiati una somma che eccedeva di Euro 103.930,87 il massimale di legge.

5. Con sentenza 15.1.2020 n. 39 la Corte d’appello di Catanzaro accolse solo in parte l’appello.

La Corte territoriale ritenne che:

-) sull’esistenza d’un colpevole ritardo (c.d. mala gestio impropria) da parte dell’impresa designata si era formato il giudicato interno, sia pure con riferimento alla domanda di risarcimento avanzata dai congiunti dei germani (OMISSIS), dal momento che la (OMISSIS) non aveva impugnato la relativa statuizione adottata dal giudice di primo grado; ad integrazione della sentenza di primo grado, aggiunse che la c.d. mala gestio impropria ricorreva anche in relazione alla posizione degli altri danneggiati ( (OMISSIS) e (OMISSIS));

-) il danno da mora (c.d. interessi compensativi) imputabile all’assicuratore non fosse soggetto al limite del massimale;

-) in conto capitale la condanna dell’impresa designata era effettivamente eccedente il massimale, ma di soli Euro 22.474,61.

5.1. Per giungere a questa conclusione la Corte d’appello ha così ragionato:

-) ha devalutato all’epoca del fatto i risarcimenti liquidati dal Tribunale al netto degli acconti e gli acconti pagati dall’impresa designata prima della sentenza di primo grado;

-) ha sommato tra loro i risarcimenti liquidati dal Tribunale al netto degli acconti e gli acconti pagati dall’impesa designata;

-) ha accertato che all’epoca del sinistro i risarcimenti complessivamente dovuti dall’impresa designata ammontavano ad Euro 797.159,96, a fronte di un massimale di Euro 774.685,35;

-) ha, di conseguenza, ridotto i risarcimenti applicando la regola proporzionale.

Per quanto in questa sede rileva, nel determinare la riduzione proporzionale del massimale, la Corte d’appello ha quantificato il credito risarcitorio di (OMISSIS) e (OMISSIS) alla data del sinistro sommando:

a) il risarcimento come determinato dal Tribunale (e cioè al netto dell’acconto pagato stragiudizialmente dall’impresa designata);

b) l’acconto pagato stragiudizialmente dall’impresa

6. La sentenza d’appello é stata impugnata per Cassazione dalla (OMISSIS) s.p.a., con ricorso fondato su due motivi.

Hanno resistito con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).

La (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la società ricorrente prospetta congiuntamente sia il vizio di violazione di legge (é denunciata la violazione dell’articolo 2043 c.), sia il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

Al di là di tali riferimenti, oggettivamente poco pertinenti, nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello sarebbe incorsa in un errore nei conteggi finalizzati alla ripartizione del massimale fra tutti i danneggiati.

Secondo la società ricorrente l’errore sarebbe consistito in ciò: la Corte d’appello, nel determinare il risarcimento dovuto ad (OMISSIS) ed a (OMISSIS), ha erroneamente sommato al credito liquidato dal Tribunale l’acconto da essi ricevuto stragiudizialmente nel 2006.

In tal modo il credito ad essi spettante é risultato maggiore del dovuto e, di conseguenza, la quota di massimale ad essi attribuita é risultata maggiorata.

Sostiene la società ricorrente che tale errore costituirebbe un “vizio logico” della sentenza, la quale “non ha in sé alcuna motivazione o per converso non vi é un nesso di efficacia causale che giustifichi quanto deciso” (cosi’ il ricorso, p. 31).

1.1. Il motivo é inammissibile in modo manifesto.

In primo luogo il motivo é (OMISSIS) inammissibile perché l’errore di calcolo non implicante un vizio logico di motivazione o la violazione di una norma giuridica trova rimedio o con la procedura per la correzione degli errori materiali (articolo 287 c.p.c.), o – qualora tale procedura non sia esperibile – con l’impugnazione per revocazione (così già Sez. 3, Sentenza n. 2651 del 27/10/1966, Rv. 325096 – 01; in seguito, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 12845 del 15/06/2005, Rv. 582137 – 01).

E nel caso di specie, secondo la prospettazione della stessa ricorrente, l’errore sarebbe consistito nel sommare, anziché sottrarre, ai crediti risarcitori di (OMISSIS) e (OMISSIS) gli acconti ricevuti: dunque un errore di calcolo, e non un vizio logico.

1.2. In secondo luogo il motivo é inammissibile per difetto di interesse, ex articolo 100 p.c..

La (OMISSIS) é stata condannata a risarcire (OMISSIS) e (OMISSIS) in una duplice veste: sia quale impresa designata, sia quale assicuratore della r.c.a. del veicolo antagonista (la Fiat Punto di proprietà di (OMISSIS)).

Tuttavia né la duplicità della veste in cui la (OMISSIS) é stata condannata (quale impresa designata e quale assicuratore del corresponsabile), né la duplicità di titolo della condanna (quale garante dei danni causati dal veicolo sconosciuto e quale garante dei danni causati dall’assicurato corresponsabile) comportano, ovviamente, una duplicità del soggetto pagatore.

Il debitore resta sempre uno soltanto (la (OMISSIS)), che dell’uno e dell’altro titolo d’obbligazione risponde pur sempre col proprio patrimonio.

Se, quindi, per mera ipotesi teorica venisse a ridursi il debito della (OMISSIS) quale impresa designata, poiché il credito dei danneggiati rimarrebbe ovviamente invariato, aumenterebbe ipso facto il debito della (OMISSIS) quale assicuratore della Fiat Punto, posto che tutti i debitori sono stati condannati in solido.

Infatti, data una obbligazione di “100”, sarebbe irrilevante per la società debitrice pagarne “20” quale impresa designata e “80” quale assicuratore del corresponsabile, piuttosto che il contrario.

Anzi, l’accoglimento del ricorso (e quindi l’incremento della quota di debito dovuta dalla (OMISSIS) quale assicuratore della Fiat Punto) nuocerebbe, invece di giovare alla società ricorrente, per due ragioni.

1.2.1. La prima ragione é che per le somme pagate quale impresa designata la (OMISSIS) ha diritto di rivalsa nei confronti del Fondo di Garanzia (articolo 286, comma 2, cod. ass.).

Se pertanto si riducesse l’obbligazione della (OMISSIS) quale impresa designata, si ridurrebbe il diritto di rivalsa verso la Consap s.p.a., ed aumenterebbe per quanto già detto il debito che rimarrebbe a carico della (OMISSIS) quale assicuratore del corresponsabile noto.

1.2.2. La seconda ragione é che per le somme pagate quale impresa designata la (OMISSIS) ha diritto di rivalsa nei confronti del Fondo di Garanzia (articolo 286, comma 2, ass.), mentre per le somme pagate quale assicuratore della Fiat Punto avrebbe – nel caso di specie, in considerazione del fatto che il conducente (OMISSIS) (OMISSIS) guidava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti – diritto di rivalsa solo nei confronti di una persona fisica.

1.3. In terzo luogo il motivo é inammissibile per difetto di interesse, ex articolo 100 p.c., sotto altro profilo.

L’errore che secondo la (OMISSIS) sarebbe stato commesso dalla Corte d’appello non riguarda la liquidazione del danno, ma riguarda la percentuale di ripartizione del massimale tra tutti i danneggiati.

In sostanza, la (OMISSIS) assume che nella ripartizione del massimale tra tutti i danneggiati, a due di questi ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) sia stata attribuita un’aliquota superiore rispetto a quella che sarebbe stata corretta.

Se un ricorso di questo tipo fosse accolto, verrebbe a cadere ex articolo 336 c.p.c. l’intero riparto del massimale: é infatti evidente che la riduzione della quota spettante a (OMISSIS) e (OMISSIS) avrebbe per conseguenza necessaria l’incremento della quota di massimale spettante agli altri danneggiati, che e’ una parte della sentenza dipendente da quella cassata.

Questi ultimi, però, non hanno impugnato nemmeno in via incidentale la sentenza d’appello, il che esclude il rischio che l’impresa designata possa essere condannata a pagare a tutti i danneggiati somme complessivamente eccedenti il massimale.

Pertanto, dato un massimale di “100” che comunque deve essere pagato per intero, essendo incapiente rispetto al danno, sarebbe irrilevante per l’assicuratore essere condannato a pagare 80 a Tizio e 20 a Caio, o viceversa.

1.4. Reputa il collegio doveroso rilevare che in ogni caso il motivo sarebbe manifestamente infondato nel merito, se del merito si fosse potuto discorrere.

La ricorrente infatti confonde due operazioni diverse, e cioè:

a) i criteri in base ai quali stabilire se il massimale sia capiente;

b) i criteri in base ai quali ripartire il massimale incapiente tra i vari danneggiati.

1.4.1. La prima operazione va compiuta sommando tutti i danni causati dal sinistro, espressi in valori monetari omogenei.

La seconda operazione va compiuta con la consueta regola proporzionale, e cioè moltiplicando il massimale per il danno patito dalla singola vittima, e dividendo il risultato per l’importo complessivo di tutti i danni causati dal sinistro.

Nel caso di specie, poiché (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano incassato un acconto prima della sentenza di primo grado, il Tribunale ha liquidato i danni ad essi spettanti al netto degli acconti (tanto si ricava dalla sentenza d’appello, p. 13, nota 1).

La Corte d’appello, di conseguenza, per stabilire quale fosse l’importo complessivo dei risarcimenti cui la (OMISSIS) era tenuta, ha giustamente sommato il danno liquidato dal Tribunale (che non teneva conto degli acconti) con l’importo dell’acconto. L’uno e l’altro, sommati, rappresentavano il credito risarcitorio complessivo spettante ai danneggiati.

2. Col secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione degli articoli 128 e 283 del codice delle assicurazioni.

Nell’illustrazione del motivo si sostiene che:

-) erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto sussistere la responsabilità per mala gestio impropria dell’impresa designata nei confronti di tutti i danneggiati, “in quanto tenuto conto dell’acclarato concorso di colpa non avrebbe dovuto riconoscere alcuna mala gestio da parte della compagnia”;

-) erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto sussistere la mala gestio dell’impresa designata nei confronti di tutti i danneggiati, nonostante (OMISSIS) e (OMISSIS) non avessero formulato nessuna domanda in tal senso in primo grado, né proposto una impugnazione incidentale avente ad oggetto il riconoscimento della responsabilità ultramassimale dell’assicuratore.

Va esaminata per prima, ex articolo 276, comma 2, c.p.c., quest’ultima 2.1. La mora debendi dell’assicuratore della r.c.a. nei confronti del terzo danneggiato é spesso designata nella prassi forense e giudiziaria “mala gestio impropria”: ma deve essere ben chiaro che questa espressione é puramente convenzionale e, essa sì, “impropria”.

Infatti una “cattiva gestione” degli interessi altrui é concepibile unicamente nel rapporto tra assicurato ed assicuratore. Solo nell’ambito di questo rapporto e’ ipotizzabile una condotta colposa consistente nella malaccorta gestione degli interessi altrui.

Per questa ragione nel rapporto tra assicurato ed assicuratore mora e mala gestio sono concetti non coincidenti: la mora é l’effetto dell’inadempimento d’una obbligazione di dare; la mala gestio é invece l’inadempimento di una obbligazione di fare (la cura degli interessi dell’assicurato).

L’assicuratore che incorra nella mala gestio degli interessi dell’assicurato potrà essere tenuto al pagamento di somme eccedenti il massimale non solo a titolo di interessi, ma anche a titolo di capitale (l’esempio di scuola e’ quello dell’assicuratore che, rifiutando per colpa una vantaggiosa proposta transattiva avanzata dal danneggiato e contenuta nei limiti del massimale, finisca per lasciare l’assicurato, all’esito del giudizio, esposto alla pretesa del danneggiato per l’eccedenza del credito risarcitorio rispetto al limite del massimale).

2.2. Nel rapporto tra assicuratore della r.c.a. e danneggiato, per contro, l’assicuratore assume la veste di debitore, non di mandatario o gestore di affari altrui.

Pertanto la mora dell’assicuratore nell’ambito di tale rapporto non potrà mai comportare altre conseguenze che quelle di cui all’articolo 1224 c.c.: e cioè l’obbligo di pagamento di somme eccedenti il massimale a titolo di interessi o maggior danno ex articolo 1224 c.c., ma mai a titolo di capitale (principio, quest’ultimo, che questa Corte viene ripetendo ormai da vent’anni: così già, con grande chiarezza, Sez. 3, Sentenza n. 10725 del dell’assicuratore in mora nei confronti del danneggiato “ritrae disciplina e contenuto dall’articolo 1224 c.c., perché é obbligazione da ritardo nell’adempimento di una obbligazione pecuniaria e dunque da un lato trova il suo unico presupposto nella mora, dall’altro richiede la prova, quanto al danno, solo per la parte che eccede gli interessi di mora”) (da ultimo, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8676 del 17.3.2022).

La conseguenza é che il terzo danneggiato il quale intenda ottenere la condanna dell’assicuratore al pagamento del danno da mora (articolo 1224 c.c.) non ha da formulare altra domanda che quella di pagamento degli interessi o del maggior danno ex articolo 1224, comma 2, c.c., eventualmente sotto forma di rivalutazione monetaria.

2.3. Ciò posto in diritto, rileva la Corte che nel caso di specie (OMISSIS) e (OMISSIS) sin dal primo grado del giudizio chiesero la condanna sia della (OMISSIS) quale assicuratore della r.c.a., sia della (OMISSIS) quale impresa designata, al pagamento del capitale “oltre interessi e rivalutazione” (come si rileva dalle pp. 4 e 5 della sentenza di primo grado).

Il Tribunale, in accoglimento di tale domanda, condannò la (OMISSIS), nella duplice veste sopra indicata al pagamento:

a) del capitale rivalutato;

b) degli interessi compensativi calcolati sul credito rivalutato anno per anno dalla data del sinistro;

c) degli interessi legali dalla data della sentenza sul coacervo del capitale e del danno da mora;

così puntualmente applicando i principi stabiliti dalla già ricordata sentenza di questa Corte n. 1712 del 1995.

2.4. In primo grado, dunque, non vi fu né ultrapetizione, né violazione di legge.

Non vi fu ultrapetizione, perché tanto (OMISSIS), quanto (OMISSIS) formularono espressa domanda di condanna di (OMISSIS) (nella duplice veste sopra indicata) al pagamento di capitale, interessi e rivalutazione.

Non vi fu violazione di legge, perché il Tribunale giudicando come sopra ha puntualmente applicato il consolidato principio secondo cui “quando l’assicuratore della r.c.a. sia tenuto al pagamento dell’intero massimale, e non adempia nei termini di legge, non può (…) più pretendere che le conseguenze della (sua) mora restino contenute nel limite del massimale. Quel limite, infatti, concerne una garanzia per fatto altrui, e cioè il risarcimento del danno causato dall’assicurato.

Ma se l’assicuratore della r.c.a. debba versare alla vittima l’intero massimale e non lo faccia nei termini di legge, tale ritardo sarà imputabile a lui, non al fatto dell’assicurato.

Pertanto (…) l’assicuratore in mora nel pagamento dell’intero massimale sarà tenuto a sopportare gli effetti della mora stessa senza limiti di sorta” (da ultimo, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8676 del 17/03/2022, Rv. 664608 – 01, ed ivi gli ulteriori riferimenti).

2.5. Che poi la condanna dell’assicuratore al pagamento di interessi e rivalutazione il Tribunale l’abbia chiamata (correttamente) “mora”, e la Corte d’appello l’abbia chiamata (equivocando) “mala gestio” (così il § 2.5 della sentenza d’appello), questa e’ una questione solo nominalistica, che non muta la sostanza.

E la sostanza é che:

-) i due danneggiati chiesero la condanna dell’assicuratore a pagare interessi e rivalutazione;

-) il Tribunale condannò l’assicuratore oltre a pagare interessi e rivalutazione spiegando che per questi ultimi non opera il limite del massimale;

-) la Corte d’appello condivise il principio di diritto per cui il limite del massimale non opera per interessi e rivalutazione.

2.6. Per le ragioni appena esposte il motivo in esame é, altresì, infondato nella parte in cui sostiene che la Corte d’appello avrebbe modificato, in assenza di impugnazione, “il capo della sentenza di primo grado che riconosceva (agli odierni controricorrenti) solo gli interessi senza alcuna mala gestio” (così il ricorso, p. 31).

Tale censura é infondata perché muove da un presupposto erroneo: e cioè che il Tribunale accordò a (OMISSIS) e (OMISSIS) “solo gli interessi e non la mala gestio“.

Affermazione, quest’ultima, doppiamente falsa, in facto ed in iure:

-) e’ falsa in facto, nella parte in cui sostiene che il Tribunale accordò agli odierni ricorrenti “solo gli interessi”: il Tribunale invece, come già detto, liquidò ai due controricorrenti capitale, rivalutazione ed interessi compensativi (cfr. pp. 28, 29, 34 e 38 della sentenza di primo grado);

-) e’ erronea in iure, nella parte in cui continua a discorrere di “interessi” e di “mala gestio“, trascurando del tutto il consolidato principio sopra richiamato, secondo cui gli interessi compensativi sono sempre dovuti dall’assicuratore al terzo anche oltre il massimale, perché sono una conseguenza della mora dell’assicuratore, e non del fatto illecito altrui.

Infatti quando l’assicuratore della r.c.a. sia tenuto al pagamento dell’intero massimale, e non adempia nei termini di legge, non può ovviamente più pretendere che le conseguenze della sua mora restino contenute nel limite del massimale.

Quel limite, infatti, concerne una garanzia per fatto altrui, e cioé il risarcimento del danno causato dall’assicurato.

Ma se l’assicuratore della r.c.a. debba versare alla vittima l’intero massimale e non lo faccia nei termini di legge, tale ritardo sarà imputabile a lui, non al fatto dell’assicurato.

Pertanto in virtu’ del principio di autoresponsabilità (per effetto del quale ciascuno deve sopportare le conseguenze giuridiche delle proprie azioni od omissioni) l’assicuratore in mora nel pagamento dell’intero massimale sarà tenuto a sopportare gli effetti della mora stessa senza limiti di sorta. In questo caso, infatti, le conseguenze della mora scaturiscono dall’inadempimento dell’assicuratore, e non dall’illecito dell’assicurato (ex permultis, Sez. 3-, Sentenza n. 22054 del 22/09/2017, Rv. 646015-01; Sez. L, Sentenza 2525 del 06/03/1998, Rv. 513435-01; ma il principio e’ pacifico e risalente: così già Sez. 1, Sentenza n. 6356 del 09/12/1980, Rv. 410099 – 01).

La Corte d’appello, pertanto, là dove ha affermato che “ad integrazione della sentenza di primo grado occorre aggiungere che la mala gestio ricorre anche in relazione alla posizione” di (OMISSIS) e (OMISSIS) ha soltanto compiuto una affermazione giuridicamente insignificante, ma non ha riformato la sentenza di primo grado in assenza di gravame. In appello, infatti, a (OMISSIS) e (OMISSIS) non é stato accordato nulla di più, a titolo di mora, di quanto non avesse già loro accordato il Tribunale.

2.7. Manifestamente infondata, infine, é l’allegazione della società ricorrente secondo cui nel caso di specie gli effetti della mora si sarebbero dovuti escludere (nonostante l’impresa designata avesse adempiuto la propria obbligazione, e per di più solo parzialmente, dodici anni dopo il sinistro) sul presupposto che alla produzione del danno avevano concorso sia il veicolo non identificato, sia il veicolo di (OMISSIS).

A prescindere da qualsiasi rilievo sulla tempestività di tale deduzione, a tal riguardo basterà ricordare che:

a) l’impresa designata é costituita in mora ope legis allo scadere del termine di 90 giorni di cui all’articolo 148 codice delle assicurazioni;

b) l’esistenza di un concorso di colpa mai avrebbe potuto escludere o limitare la responsabilità dell’assicuratore nei confronti del terzo danneggiato, alla luce di quanto stabilito dall’articolo 2055 c.;

c) soprattutto, che il concorso di colpa di chicchessia era inopponibile a (OMISSIS) (terzo trasportato incolpevole) ed a (OMISSIS), la cui corresponsabilità nel sinistro era stata esclusa dal Tribunale con decisione non impugnata.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’articolo 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

3.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228).

Per questi motivi

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna (OMISSIS) s.p.a. alla rifusione in favore di (OMISSIS) delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 7.655, oltre 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex articolo 2, comma 2, Decreto Ministeriale n. 10.3.2014 n. 55, che si distraggono in favore dell’Avv. (OMISSIS);

(-) condanna (OMISSIS) s.p.a. alla rifusione in favore di (OMISSIS) delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 7.655, oltre 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex articolo 2, comma 2, Decreto Ministeriale n. 10.3.2014 n. 55;

(-) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma 23/3/2023.

Depositata in Cancelleria il 21 agosto 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.