Circolazione stradale: nulla la sentenza se non si da lettura del dispositivo (Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza 20 febbraio 2023, n. 5197).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Rel. Consigliere –

Dott. MARCHEIS Chiara Besso – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1804/2019 R.G. proposto da

(OMISSIS) ANDREA, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe (OMISSIS), con domicilio in Piacenza, Via (OMISSIS) n. 9.

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t..

PREFETTURA DI LODI, in persona del Prefetto p.t..

-intimati-

avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 381/2018, pubblicata in data 4.7.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.1.2023 dal Consigliere dott. Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 381/2019, il Tribunale di Lodi, pronunciando sull’appello di Andrea (OMISSIS), ha ritenuto legittimo il verbale di accertamento con cui era stata contestata al ricorrente la violazione dei limiti di velocità ai sensi dell’art. 142, comma ottavo, CDS, accertata mediante sistema elettronico SICve.

Andrea (OMISSIS) – proponendo opposizione – aveva lamentato la mancata taratura e l’assenza di conformità dell’apparecchiatura al prototipo omologato, l’irregolare posizionamento e la mancata presegnalazione dell’impianto, dolendosi infine dell’irrituale acquisizione degli atti di accertamento.

Nel confermare la prima decisione, il Tribunale ha ritenuto che l’ultimo report di verifica del corretto sincronismo degli orologi GPS, effettuato in data 23.9.2015, attestasse anche l’effettuazione della taratura e della verifica di funzionalità, ritenendo dimostrati l’omologazione e il corretto posizionamento del sistema di rilevamento della velocità in un punto ove maggiore era il rischio di incidenti a causa, come previsto dall’art. 1, comma quarto, D.M. 3999/2004.

La cassazione della sentenza è chiesta da Andrea (OMISSIS) con ricorso in quattro motivi, illustrati con memoria.

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Lodi non hanno proposto difese.

Con ordinanza interlocutoria n. 22579/2022 è stata ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente ha proceduto alla rituale rinnovazione della notifica del ricorso, in ottemperanza alla succitata ordinanza interlocutoria, regolarizzando il contraddittorio con le Amministrazioni resistenti.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 156, 429, 437 c.p.c., per aver il Tribunale abbia definito il giudizio senza dare lettura del dispositivo della sentenza, pur essendo la controversia sottoposta al rito lavoro.

Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che nulla abbia statuito il giudice d’appello sull’eccezione di tardività del deposito del certificato di taratura periodica e della nota 11311/2016, sostenendo che in primo grado l’Amministrazione aveva trasmesso informalmente tali documenti prima di costituirsi in giudizio, atti su cui il cancelliere non aveva apposto alcun visto di deposito e che, pertanto, non erano utilizzabili per la decisione.

Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di elementi istruttori, sostenendo che i report di sincronismo degli orologi GPS non potevano costituire prova della taratura delle apparecchiature di controllo della velocità e che l’unico certificato di taratura regolarmente prodotto attestava che le verifiche di funzionalità erano state effettuate nel 2008, ben oltre un anno prima della commessa violazione, conseguendone l’illegittimità dell’accertamento e dello stesso provvedimento sanzionatorio.

Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 192, comma ottavo, del Regolamento di attuazione del Codice della strada, dell’art. 4 del Decreto di omologazione n. 3999/2014 e dell’art. 112 c.p.c., per non aver il Tribunale pronunciato sul motivo di gravame con cui era stata dedotta l’assenza della certificazione di conformità dell’apparecchiatura elettronica al prototipo omologato.

3. Il primo motivo è fondato.

L’opposizione al verbale di contestazione elevato a carico del ricorrente è stata proposta in data 20.7.2016 ed è stata trattata e definita in primo grado in applicazione delle norme del rito lavoro, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 150/2011.

Il giudizio è stato incardinato con ricorso e il primo giudice ha dato lettura del dispositivo della sentenza, riservandosi il deposito della motivazione (cfr. sentenza di primo grado, pag. 2).

Anche il giudizio di appello è stato introdotto con ricorso (cfr. sentenza di appello, pag. 2); tuttavia, all’udienza del 20.6.2018, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione senza dare lettura del dispositivo, depositando la sentenza il successivo 4.7.2018.

Sussiste la violazione denunciata.

A differenza della disciplina contemplata dall’art. 23 della L. 689/1981, come modificato dall’art. 26 del D.LGS. 40/2006, che prevedeva l’applicazione del rito ordinario – anche in appello – al giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative (cfr. Cass. s.u. 2907/2014; Cass. 24587/2018; Cass. 24386/2018), gli artt. 6 e 7 D.LGS. 150/2011 prevedono rispettivamente che i giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative di cui alla L. 689/1981 e quelle aventi ad oggetto i verbali di accertamento per violazioni del codice della strada sono sottoposti al rito del controversie di lavoro, ove non diversamente previsto.

Il precedente art. 2 del medesimo decreto dispone, inoltre, con elencazione tassativa, che a tali giudizi non si applicano gli artt. 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile.

Deve evidenziarsi – al riguardo – che il richiamo in blocco, salvo le previste esclusioni, delle disposizioni processuali del rito lavoro conferma che anche il giudizio di appello in tema di sanzioni soggiace al rito delle controversie di lavoro, non essendo comprese tra le norme escluse tutte quelle che regolano il giudizio di impugnazione. In particolare, tra le norme processuali non applicabili non figurano né l’art. 429, comma primo, c.p.c. né l’art. 437 c.p.c., che impongono, rispettivamente per il primo ed il secondo grado, la lettura del dispositivo in udienza.

Ne consegue che il Tribunale, pronunciando sull’appello, era tenuto a definire la causa mediante lettura del dispositivo.

Nei giudizi regolati dal rito lavoro, tale adempimento è imposto a pena di nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione.

Qualora l’omissione abbia riguardato la decisione assunta dal giudice d’appello, la Corte di cassazione, ove la nullità sia stata dedotta come motivo di impugnazione, deve limitare la pronunzia alla declaratoria di nullità con rimessione della causa al giudice di secondo grado senza decidere nel merito, trovando applicazione tale ultima regola, desumibile dagli art. 353 e 354 c.p.c., esclusivamente nei rapporti tra il giudizio di appello e quello di primo grado (Cass. 25305/2014; Cass. 13165/2009).

Il medesimo principio vale per i procedimenti di opposizione regolati dagli artt. 6 e 7 D.LGS. 150/2011, ai quali – come già affermato da questa Corte – trovano applicazione le previsioni di cui agli artt. 429, comma 1, e 437, comma 1, c.p.c.: anche in tali controversie il giudice, nel pronunciare la sentenza, deve, anche in grado di appello ed a pena di nullità insanabile, dare lettura del dispositivo all’esito dell’udienza di discussione (Cass. 38521/2021, Cass. 72/2018).

E’, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure.

4. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Lodi, in persona di altro Magistrato, che regolerà anche le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Lodi, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, in data 10.1.2023.

Depositato in Cancelleria, oggi 20 febbraio 2023.

SENTENZA – é copia conforme -.