Guardia Giurata risiede in un condominio dove ha diverbi con gli altri condomini. Viene querelato. La prefettura dispone il ritiro dell’arma e libretto. (T.A.R. – Toscana, Sezione Quarta, Sentenza 4 luglio 2023, n. 681).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Quarta)

con l’intervento dei magistrati:

Dott. Riccardo Giani, Presidente, Estensore

Dott. Giovanni Ricchiuto, Consigliere

Dott. Nicola Fenicia, Consigliere

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1137 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolini e Maria Luisa Verecondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., Prefettura di Prato, in persona del legale rappresentante p.t., e Questura di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l’annullamento

con il ricorso introduttivo del giudizio

– del verbale di ritiro cautelativo di armi da sparo e munizioni nonché della licenza di porto d’armi per difesa personale a guardia particolare giurata operato in data 22 giugno 2022 dalla Questura di Prato a carico del ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, se lesivo;

con il ricorso per motivi aggiunti

– del decreto prot. n. -OMISSIS- del 21 ottobre 2022, notificato con atto prot. n. -OMISSIS-del 31 ottobre 2022, con cui la Prefettura di Prato ha fatto divieto al ricorrente, con effetto immediato, di detenere armi e munizioni ed ha altresì revocato il decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e la licenza di porto di pistola, nonché il libretto di porto di pistola n. -OMISSIS- intestati al ricorrente, in qualità di guardia particolare giurata alle dipendenze dell’istituto di vigilanza privata International Security Service Vigilanza Privata s.p.a. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, se lesivo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Prefettura di Prato e della Questura di Prato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 giugno 2023 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – Nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente espone, in fatto, quanto segue:

– sin dal 1990 egli svolge il lavoro di guardia giurata presso istituti di vigilanza privata, da tempo è impiegato nella delicata sede del Palazzo di Giustizia di Firenze e ha ottenuto attestazioni di benemerenza dalla magistratura presso la quale presta servizio;

– in data 22 giugno 2022 la Questura di Prato ha adottato a suo carico un provvedimento cautelativo di ritiro delle armi e munizioni regolarmente detenute presso l’abitazione, nonché del libretto di porto d’armi di cui è titolare in ragione del lavoro svolto, essendo stati acquisiti “elementi oggettivi che fanno dubitare del possesso o della permanenza in capo al predetto dei requisiti di affidabilità richiesti dalle norme in materia di armi ovvero elementi che consigliano, comunque, nell’interesse pubblico l’adozione di un provvedimento cautelare”;

– dal ritiro cautelativo è derivata la sospensione del ricorrente dal lavoro e dalla relativa retribuzione;

– il ritiro è dipeso dalla querela presentata da alcuni condomini dello stabile in cui il ricorrente vive in Prato per il reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p.;

– nelle difese nell’ambito del procedimento penale egli ha evidenziato di aver sempre cercato di risolvere l’innegabile conflittualità tra condomini con i mezzi di tutela previsti dall’ordinamento, tanto che le rimostranze e richieste sue e della moglie nei confronti degli altri condomini “sono sempre state rappresentate da comunicazioni e presenze in assemblea condominiale di un legale a ciò appositamente incaricato…e senza mai far uso di minacce o condotte che potessero indurre i condomini querelanti a temere per la loro incolumità, men che meno con riferimento alle armi possedute dal ricorrente in ragione del suo lavoro”;

– la Prefettura di Prato in conseguenze di quanto rappresentato in sede di ritiro delle armi ha poi dato avvio al procedimento per diniego detenzione armi e adottato il provvedimento di ritiro del 22 giugno 2022.

2 – Con il ricorso introduttivo del giudizio egli impugna il provvedimento di ritiro, articolando nei suoi confronti i seguenti motivi di censura:

– il provvedimento impugnato ha disposto la sospensione cautelare della licenza di porto d’armi per un tempo indefinito e senza la fissazione di alcun termine, in contrasto con l’art. 21-quater l. n. 241/1990;

– tale atto è privo di motivazione, poiché esso non dà alcuna spiegazione del perché è disposto il ritiro;

– l’atto medesimo è privo di presupposti; la Questura non avrebbe dovuto, in particolare, prendere acriticamente atto del capo d’imputazione provvisoriamente contestato al ricorrente sulla base di una denuncia priva di riscontri e ancora priva di sindacato in sede penale, senza svolgere alcun mimino approfondimento istruttorio per delibarne la fondatezza; se avesse svolto la dovuta istruttoria avrebbe raccolto tutti gli elementi che l’avrebbero indotta ad escludere l’inaffidabilità del soggetto nel maneggio delle armi (attività professionale svolta con grande apprezzamento; ha evitato scontri diretti con i condomini, limitandosi a segnalare all’amministratore di condominio, tramite il proprio avvocato, una serie di violazioni del regolamento condominiale; lui e la moglie hanno effettuato riprese e foto solo in luogo pubblico e per documentare attività scorrette dei condomini; non ha mai neppure fatto cenno al possesso dell’arma e denunciato solo fatti in vista del ripristino della legalità).

3 – Il Ministero dell’Interno e la Questura di Prato si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.

4 – Con ordinanza n.-OMISSIS-del 2022 la Seconda Sezione di questo Tribunale amministrativo respingeva la domanda incidentale di sospensione articolata in ricorso.

5 – Con decreto n. -OMISSIS- del 21 ottobre 2022 la Prefettura di Prato ha adottato a carico del ricorrente il divieto di detenzione armi, sulla base dei seguenti profili motivazionali: a) richiama la “significativa conflittualità tra condomini, suscettibile di ulteriore peggioramento, e del rischio associato alla disponibilità di armi da parte di uno dei protagonisti della richiamata situazione di reciproca animosità”; b) richiama altresì il “quadro di straordinaria risalente conflittualità fra i coniugi -OMISSIS- e vari appartenenti al medesimo condominio, con una pluralità di querele reciproche, contestazioni, dissidi e contrasti, relativi a più aspetti della vita e gestione del cennato condominio, in una misura appunto eccezionale e non ordinaria, tale da dover far ritenere sussistente un clima di ostilità generalizzata”; c) evidenzia come tutto ciò incida “sul giudizio di affidabilità sotteso alla conferma del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata” che richiede condotta irreprensibile e immune da censure; d) rileva infine come tutto ciò porti a non escludere il verificarsi di episodi di possibile abuso delle armi.

6 – Con atto di motivi aggiunti il ricorrente impugna il decreto prefettizio, articolando nei suoi confronti un’unica complessa censura: il ricorrente evidenzia come la motivazione del decreto gravato appare manifestamente inadeguata e generica ed è il frutto di un’istruttoria condotta in modo superficiale, poiché non corroborata da un effettivo esame dei fatti storici concernenti la vicenda in questione (fatti dei quali, non a caso, non si fa alcun cenno nel provvedimento) e delle condotte effettivamente tenute dalle parti coinvolte; nell’innegabile clima di contrapposizione che si è creato tra il ricorrente e la moglie, da una parte, ed alcuni condomini, dall’altra, il primo ha tuttavia sempre e soltanto cercato di far valere i propri diritti tramite gli strumenti di tutela offerti dall’ordinamento; si è sempre rivolto all’amministratore di condominio, e non ai condòmini interessati, per denunciare condotte contrarie al corretto uso delle cose comuni e quando con alcuni condomini gli animi si sono esacerbati, proprio per evitare ogni forma di contrasto diretto, ha incaricato un legale di rappresentare le proprie contestazioni all’amministratore; le riprese video e fotografiche, di cui si lamentano i condomini querelanti, sono state effettuate sempre e soltanto in luoghi aperti al pubblico e mai sono state volte a carpire momenti di vita privata e riservata degli altri condomini e servivano esclusivamente a documentare le predette violazioni; nel contesto indubbiamente conflittuale sopra descritto, niente può essere imputato al ricorrente che non costituisca un legittimo esercizio dei propri diritti; mai, in nessuna occasione, il ricorrente ha esibito, portato con sé o anche solo semplicemente menzionato il possesso dell’arma, detenuta per mere ragioni professionali; nell’esercizio dei suoi diritti non può il ricorrente essere danneggiato dalla professione che svolge e occorre anzi un supplemento motivazionale quando destinatario del divieto di detenzione armi è una guardia giurata, per la quale gli effetti del provvedimento sono particolarmente pregiudizievoli; evidenzia infine che la querela presentata nei suoi confronti da alcuni condomini, e che è alla base dell’atto gravato, è andata subito incontro ad una rapida richiesta di archiviazione da parte della Procura della Repubblica di Prato.

7 – Il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Prato e la Questura di Prato resistono anche ai motivi aggiunti.

L’Avvocatura dello Stato evidenzia come lo stesso ricorrente, nei suoi scritti, “finisce per ammettere, a più riprese e senza filtro alcuno, la presenza di un clima pesantemente litigioso tra i condomini dello stabile in cui risiede, tant’è che nel ricorso si rinvengono numerosi riferimenti a tale situazione estremamente difficile e sempre più esacerbata”.

8 – Con ordinanza -OMISSIS-del 2023 la Seconda Sezione di questo Tribunale amministrativo respingeva la domanda di sospensione presentata in seno ai motivi aggiunti rilevando che la “situazione conflittuale del ricorrente nel condominio ove risiede appare ragione sufficiente per disporre provvedimenti inibitori alla detenzione di armi”.

9 – Con provvedimento del -OMISSIS-, versato in atti dal ricorrente il 17 maggio 2023, il GIP presso il Tribunale di Prato accoglieva l’istanza di archiviazione del procedimento penale ex art. 612 bis c.p. attivato nei confronti del ricorrente e della moglie.

10 – Con ordinanza n. 1350 del 2023 la Terza Sezione del Consiglio di Stato, accoglieva la domanda cautelare avverso l’ordinanza -OMISSIS-del 2023 del TAR Toscana, ai fini di una sollecita fissazione del merito, “ritenuto che le argomentazioni dell’appellante, anche in ordine agli sviluppi processuali avanti al Tribunale ordinario, meritino approfondimento nella più opportuna sede di merito”.

11 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del 29 giugno 2023, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

12 – Il Collegio, in esito alla intervenuta archiviazione del procedimento penale a carico del ricorrente, e in aderenza alle sollecitazioni in tal senso del Consiglio di Stato, in sede di appello sul diniego di sospensiva, ritiene di rivedere la decisione assunta, a seguito di una sommaria delibazione, in ambito cautelare e ritiene infine fondato il ricorso in esame.

Deve essere in primo luogo evidenziato come nel caso in esame il divieto di detenzione armi assuma una rilevanza particolarmente pregiudizievole per il destinatario, in relazione allo svolgimento da parte del ricorrente dell’attività di guardia particolare giurata, con conseguente perdita del posto di lavoro, stante la mancanza del suddetto titolo. Ciò non giustifica certo un’attenuazione del rilievo del contrapposto interesse pubblico della sicurezza, permanendo invece l’esigenza di vagliare con rigore la sussistenza del possibile pericolo di abuso delle armi; impone tuttavia che il provvedimento di diniego di detenzione armi sia suffragato da una motivazione più rigorosa, frutto di una istruttoria più stringente, rispetto a quella che potrebbe invece ordinariamente sorreggere analoghi provvedimenti in materia di armi emanati nei confronti di soggetti che non svolgono tale attività professionale, per i quali pacificamente la disponibilità delle armi non costituisce in alcun modo un diritto (tra le altre TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 10 gennaio 2013 n. 67; nello stesso senso: TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 12 maggio 2016, n. 165; TAR Piemonte, Sez. I, 11 luglio 2014, n. 1220; TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 28 ottobre 2013, n. 2529).

Il Collegio ritiene che tale istruttoria e motivazione rafforzata sia mancata nel caso di specie, con l’effetto che l’adottato diniego di detenzione armi risulta allo stato non adeguatamente supportato.

Invero i provvedimenti gravati con il ricorso e i motivi aggiunti si fondano, in via primaria, sull’essere il ricorrente indagato in procedimento penale in esito alla presentazione di denunzia-querela, da parte di alcuni condomini del medesimo complesso condominiale in cui vivono il ricorrente e la sua consorte, per il reato di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p. La suddetta pendenza penale non ha tuttavia retto al primo vaglio, giacché la Procura della Repubblica di Prato, in data 25 luglio 2022, richiedeva l’archiviazione della denunzia, che veniva disposta dal GIP presso il Tribunale di Prato in data -OMISSIS-.

È di tutta evidenza, tuttavia, che l’avvenuta archiviazione della denunzia-querela non elide in alcun modo, come da costante giurisprudenza, il potere dell’amministrazione di vagliare i fatti che erano alla base della vicenda penale, per rilevare se sussistano i presupposti per adottare, in sede amministrativa, il divieto di detenzione armi, stante il fatto che il ricorrente (destinatario con la moglie della suddetta denunzia) è titolare di porto d’armi in correlazione all’esercizio della sua attività di guardia particolare giurata. Tanto più lo spazio per un’autonoma valutazione amministrativa appare sussistere nel caso di specie in relazione alla circostanza che tanto la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica quanto il decreto di archiviazione del GIP di Prato stigmatizzano il clima di tensione che si è creato tra i condomini, che vede il ricorrente e la moglie contrapposti a tutti gli altri, e che ha portato a plurime denunzie reciproche.

Il clima di tensione e la conflittualità tra condomini sono un dato di fatto, pacifico tra le parti. Il punto focale della vicenda in esame è se la riferita pacifica sussistenza della suddetta conflittualità sia elemento in sé sufficiente e idoneo a ritenere comprovato anche il pericolo di abuso delle armi, nel qual caso l’adozione del gravato provvedimento di divieto di detenzione armi verrebbe a costituire atto non solo legittimo ma anche doveroso; ovvero se, in alternativa, la suddetta conflittualità debba essere fatta oggetto di più attenta analisi, per comprenderne il contenuto e le modalità attuative, così che solo in esito a tale ulteriore vaglio si possa stabilire se sia logico e coerente inferire da quella conflittualità il pericolo di abuso delle armi. Il Collegio, come premesso, ritiene che, con riferimento all’ipotesi in cui il primario interesse pubblico alla sicurezza si venga a fronteggiare con l’altrettanto rilevante, anche in chiave costituzionale, diritto al lavoro, l’amministrazione debba non limitarsi a prendere atto dell’esistenza di conflittualità ma procedere ad una attenta e compiuta istruttoria volta alla completa verifica dei fatti coinvolti nella vicenda.

In questa sede giudiziaria è possibile apprezzare il contenuto più specifico della conflittualità evocata, partendo dalla stessa denunzia-querela presentata dai condomini nei confronti del ricorrente e della consorte, e esaminando anche il contenuto dell’ampia documentazione versata in atti, nonché le statuizioni poste in essere dalla Procura della Repubblica e soprattutto dal GIP presso il Tribunale di Prato.

Quel che emerge dalla lettura di tale materiale è che la riferita conflittualità, da un lato, non ha mai in alcun modo coinvolto le armi e, dall’altro lato, non ha mai avuto contenuto di esplicita violenza diretta o indiretta. Sotto il primo aspetto il ricorrente non ha mai fatto riferimento al possesso delle armi o esibito le stesse o in qualche modo evocato la disponibilità delle armi. Ma il profilo più rilevante è il secondo, giacché la inaffidabilità circa l’uso delle armi può ben derivare anche da condotte violente anche non implicanti l’uso o evocanti il possesso delle armi. Invero la tipologia di conflittualità che caratterizza la condotta del ricorrente è ben descritta dal GIP presso il Tribunale di Prato nel decreto di archiviazione. Afferma il GIP che “le ragioni di tale contrapposizione risiedono nel fatto che da anni i coniugi -OMISSIS- denunziano all’amministrazione scorrettezze dei vicini di casa nell’utilizzo del giardino comune (sul quale si affaccia immediatamente il loro appartamento, sito al piano terra), che sono soliti documentare riprendendoli con foto o video e questi ultimi riferiscono che tali atteggiamenti hanno creato ansia e preoccupazione, avendo ormai paura di utilizzare gli spazi comuni temendo ritorsioni”. Riferisce il GIP che ad avviso dei condomini denunziati il ricorrente e la moglie sarebbero accusati “di porre in essere atti persecutori che si sostanzierebbero nella incessante presentazione nel corso degli ultimi cinque anni di esposti, diffide, azioni giudiziarie in ambito civile (quale l’impugnazione delle delibere condominiali , ricorso per la revoca dell’amministratore), querele e richieste di intervento delle forze dell’ordine lamentando comportamenti a loro dire non corretti dei vicini di casa, che di fatto sarebbero reiteratamente e soprattutto infondatamente citati presso le varie sedi giudiziarie con pregiudizio della loro serenità, trattandosi in larga parte di persone anziane”. Riferito il contenuto delle condotte asseritamente persecutorie, il GIP, esclude la sussistenza del reato e aggiunge “che la prospettazione, mediante plurime iniziative giudiziarie, di una violazione da parte degli altri condomini del regolamento condominiale nella parte concernente l’utilizzo degli spazi comuni dello stabile, rappresenta l’esercizio di un diritto, e appare comprensibile, atteso che sul giardino (nel quale gli indagati risultano lamentare schiamazzi ad ogni ora del giorno) si affaccia direttamente la loro abitazione”; aggiunge quindi il GIP che “anche la circostanza che coloro riprendano con il cellulare la presenza di terzi in tale area comune non appare un abuso, perché trattasi di documentazione finalizzata all’esercizio del diritto”. Il giudice penale riconduce dunque all’area del lecito le condotte del ricorrente e anzi all’esercizio da parte sua di diritti, seppur con l’aggiunta che ha comunque posto in essere condotte “obbiettivamente espressive di una particolare pervicacia e rigidità nelle posizioni assunte”.

Il Collegio osserva, in aderenza a quanto statuito dal GIP presso il Tribunale di Prato, che la lettura della denunzia-querela dei condomini vicini di casa del ricorrente, che rappresenta l’atto fondamentale per comprendere il contenuto delle condotte al ricorrente stesso attribuibili, non evidenzia in alcun modo la riferibilità allo stesso né di condotte violente né di condotte da cui si possa inferire un possibile abuso delle armi che il ricorrente possiede per ragioni professionali. Questi i fatti che vengono contestati al ricorrente: esposti all’Associazione nazionale degli amministratori di condominio contro l’amministratore dello stabile dove vive; azione giudiziaria volta alla revoca dell’amministratore; lamentele circa le ditte selezionate per svolgere lavori condominiali; contrarietà alla deroga voluta dagli altri condomini all’obbligo di tenere i cani a guinzaglio; rifiuto di aderire alla transazione proposta in sede di mediazione; contrarietà alla collocazione delle giostrine per bambini nella aree comuni, alla coltivazione di erbe aromatiche nelle aree comuni, al parcheggio delle auto fuori degli spazi previsti; contestazione dell’uso di bombole di gas dinanzi al garage, all’utilizzo del giardino come laboratorio di falegnameria. Tutte contestazioni che hanno portato il ricorrente ad attivare strumenti giuridici con i quali azionare le sue pretese al rispetto delle regole (denunzie, esposti, azioni giudiziarie). Unico riferimento a condotta riconducibile all’area della violenza è quella che i denunziati riferiscono in relazione all’assemblea condominiale del 1° dicembre 2020; qui vi sarebbe stato uno strattonamento, ma che sarebbe stato compiuto non dal ricorrente, bensì dalla sua consorte.

Il Collegio reputa che le riferite condotte non siano tali da poterne ricavare, invia automatica e conseguenziale, il pericolo di abuso delle armi, soprattutto tenendo conto di due ulteriori considerazioni. Risulta da un lato che, all’elevarsi della tensione nel condominio, il ricorrente e la moglie abbiano assunto un atteggiamento volto ad evitare contatti diretti con gli altri condomini, in particolare facendosi rappresentare nelle assemblee condominiali da un avvocato, ciò al fine di evitare lo scontro diretto nei contesti collegiali. Risulta dall’altro lato che il ricorrente, nello svolgimento della sua attività di guardia giurata, con costante presenza presso il Tribunale di Firenze, si sia distinto per serietà e professionalità, meritando plurimi encomi dai magistrati titolari degli uffici giudiziari. Ne risulta un quadro complessivo in base al quale il giudizio di pericolo di abuso delle armi, cui l’amministrazione è giunta, non risulta frutto di adeguata istruttoria e di compiuta motivazione, così che il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti, con compensazione delle spese di giudizio stante la complessità della fattispecie esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui connessi motivi aggiunti, li accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone citate in motivazione.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il giorno 4 luglio 2023.

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

T.A.R. – Toscana – Sentenza