REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da:
Dott. SALVATORE DOVERE – Presidente –
Dott. ALESSANDRO RANALDI – Consigliere –
Dott. FRANCESCO LUIGI BRANDA – Relatore –
Dott. FABIO ANTEZZA – Consigliere –
Dott. BRUNO GIORDANO – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/xx/19xx;
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FRANCESCO LUIGI BRANDA;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto dichiararsi l’annullamento sentenza, senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato quella emessa dal Tribunale di Avezzano in data 5 maggio 2022, con cui (omissis) (omissis) veniva dichiarato colpevole del reato previsto e punito dall’articolo 187, commi 3 e 8, del decreto legislativo 285/1992, perché, dopo essere stato fermato alla guida di una autovettura per un controllo sulla circolazione stradale, sebbene invitato dagli operanti di polizia giudiziaria, si era rifiutato di sottoporsi all’accertamenti sanitari per accertare l’effettiva assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e veniva perciò condannato alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 1800 di ammenda, oltre ad essere sanzionato con la sospensione della patente di guida per anni 1.
La Corte d’appello ha evidenziato che, come era emerso nel processo di primo grado, il (omissis), nel corso del controllo eseguito dalla polizia giudiziaria in occasione di un sinistro stradale, aveva manifestato segni di alterazione psico-fisica e pertanto gli operanti lo avevano invitato a sottoporsi all’accertamenti per verificare il tasso alcolemico e l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.
A tal fine si era recato in ospedale, dove aveva accettato di sottoporsi al prelievo del sangue per la rilevazione del tasso alcolemico che aveva dato risultato negativo ma, subito dopo, si era allontanato dal pronto soccorso, rifiutandosi di fornire anche un campione delle urine per l’esame tossicologico.
La corte distrettuale ha pertanto ritenuto integrata la contravvenzione prevista dalla norma indicata, atteso che l’imputato avrebbe prestato il consenso soltanto ad una verifica parziale mediante esame ematico, rifiutando il prelievo di altri campioni biologici.
È stata altresì respinta la richiesta di non punibilità ai sensi dell’articolo 131 bis del codice penale in considerazione della condotta osservata, costituente grave pericolo per la sicurezza della circolazione a causa della evidente alterazione psico-fisica, ed inoltre in considerazione dei numerosi precedenti da cui lo stesso (omissis) risultava gravato.
2. L’imputato, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606 lettere b) ed e) cpp, deducendo i motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall’art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.
2.1 Erronea applicazione dell’articolo 187 CDS; manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
Dal testo della decisione impugnata, -ad avviso del ricorrente-, è dato ricavare che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, (omissis) (omissis) si era reso disponibile a sottoporsi all’esame ematico, idoneo ad entrambi gli accertamenti alcolemico e tossicologico, dovendosi perciò ritenere che non aveva opposto il rifiuto di sottoporsi all’accertamento richiesto.
In proposito ha richiamato precedenti giurisprudenziali riguardanti casi analoghi, in cui è stato affermato che l’aver comunque accettato di sottoporsi a prelievo ematico, pienamente sufficiente anche ai fini dell’accertamento dell’assunzione di sostanze stupefacenti, rendeva superfluo il compimento dell’ulteriore analisi delle urine.
Peraltro, la sentenza risulterebbe carente di motivazione, non avendo fornito alcuna spiegazione sul fatto che l’esame ematico non potesse essere utilizzato per entrambi gli accertamenti alcolemico e tossicologico.
2.2 Con il secondo motivo ha contestato l’erronea applicazione dell’articolo 131 bis del codice penale e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto dell’istanza di non punibilità ai sensi della norma richiamata.
In proposito ha evidenziato la contraddittorietà della motivazione laddove ha ritenuto che il soggetto versasse in una condizione di alterazione psico-fisica determinata dall’assunzione di alcol o sostanze psicotrope, benché l’esame ematico avesse dato esito negativo.
3. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della decisione impugnata senza di rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso é fondato.
La disposizione di cui all’art. 187, comma 8, Cod. Strada «non sanziona il rifiuto opposto ad un particolare prelievo di campioni biologici quanto, piuttosto, la condotta ostativa ovvero deliberatamente elusiva dell’accertamento di una condotta di guida indiziata di essere gravemente irregolare e tipicamente pericolosa» (Sez. 4, n. 43864 del 06/10/2016, De Nicola, n.m.,).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, non é configurabile il reato previsto dall’art. 187, comma 8, cod. strada, nel caso in cui il soggetto alla guida di un’autovettura rifiuti un tipo di prelievo (ad esempio il prelievo delle urine), acconsentendo ad altro prelievo di liquidi biologici (ad esempio il prelievo ematico), anch’esso idoneo a dimostrare l’assunzione di sostanza stupefacente (Sez.7, n.49507 del 11/11/2015, Cusimano; Sez. 4, n. 1494 del 09/07/2013, dep. 2014, Pirastu, Rv. 258175).
Va pure ricordato che, ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente dell’auto non può essere desunto in via esclusiva da elementi sintomatici esterni, così come avviene per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica, essendo necessario che detto stato di alterazione venga accertato nei modi previsti dall’art. 187 C.d.S., comma 2, attraverso un esame su campioni di liquidi biologici, trattandosi di un accertamento che richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze (Cass., Sez. 4, n. 47903/2004, Rv. 230508; Cass., Sez. 4, n. 20247/2006, Rv. 234464).
Ciò in perfetta assonanza con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale (C. Cost., ord. n. 277/2004), la quale affrontando il tema della legittimità dell’art. 187 C.d.S. ha affermato trovarsi “in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza dei due elementi, l’uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici, l’altro, consistente nell’accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti” (Cass., Sez. 4, n. 48004/2009, Rv. 245798).
Nel caso concreto, risulta assodato che il (omissis), accettava – evidentemente senza opporre un rifiuto – di sottoporsi al prelievo ematico in ambito ospedaliero, che ben poteva, in ipotesi, essere utilizzato anche per l’accertamento della presenza nel sangue di sostanze stupefacenti.
Pertanto, raccordando í principi richiamati al caso concreto, considerato che il prelievo ematico è astrattamente idoneo ai fini della suddetta verifica, deve escludersi che sia stata correttamente mostrata la sussistenza del ritenuto rifiuto, non essendo – in linea generale – indispensabile il compimento di un’analisi su due diversi liquidi biologici dell’imputato.
Nella sentenza impugnata non è in alcun modo spiegato perché fosse necessario che il (omissis), dopo aver dato il consenso ed essersi sottoposto al prelievo ematico, fornisse un secondo campione biologico.
2. Il secondo motivo resta assorbito.
3. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesco Luigi Branda Salvatore Dovere
Depositato in Cancelleria oggi, 26 luglio 2024.