Il bonifico domiciliato se incassato da persona non autorizzata non decreta la responsabilità dell’ente erogatore (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 20 ottobre 2023, n. 29205).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

ANTONIETTA SCRIMA                                Presidente

PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO  Consigliere

MARCO ROSSETTI                                      Consigliere

PAOLO SPAZIANI                                       Consigliere Rel.

CARLO ROSSELLO                                      Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22622/2021 R.G., proposto da

(omissis) s.p.a., in persona dei procuratori speciali dott. (omissis) (omissis), (omissis) (omissis), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso;

-ricorrente-

nei confronti di

(omissis) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore (omissis) (omissis); elettivamente domiciliata in (omissis) di (omissis) in virtù di procura a margine del controricorso;

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza n. 312/2021 del TRIBUNALE di TRIESTE emessa in grado di appello, depositata il 24 maggio 2021;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 settembre 2023 dal Consigliere dott. Paolo Spaziani;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stanislao De Matteis, che ha chiesto il rigetto del ricorso, ribadendo le conclusioni già formulate in forma scritta.

FATTI DI CAUSA

1. (omissis) convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Trieste, (omissis), deducendo che:

– aveva stipulato con la convenuta un contratto di conto corrente bancario cui accedeva il servizio di collegamento telematico (omissis) (omissis) tra i servizi cui (omissis) si era contrattualmente obbligata figurava quello di dare esecuzione ai cc.dd. “bonifici domiciliati” in favore di soggetti sprovvisti di conto corrente bancario o dei quali fossero ignote le relative coordinate; bonifici che essa (omissis) grazie al predetto servizio (omissis) poteva disporre direttamente in via telematica, inserendo nel sistema i dati del beneficiario e comunicando a quest’ultimo le indicazioni e il codice di riferimento per il ritiro dell’importo presso un ufficio postale;

– utilizzando questo servizio, essa aveva disposto, tra gli altri, un bonifico domiciliato dell’importo di Euro 200,00 in favore di un suo creditore, tale (omissis), comunicandogli la password per l’incasso e le altre istruzioni necessarie per il ritiro della somma, nonché l’invito a presentarsi, a tal fine, presso un qualsiasi sportello postale;

– (omissis) s.p.a. aveva pero eseguito il pagamento a persona diversa dal beneficiario, la quale aveva falsamente dichiarato di essere il creditore dopo essersi presentata all’incasso munita di documento di identità presumibilmente falso;

– essa aveva quindi dovuto procedere ad un nuovo pagamento, per soddisfare il reale creditore.

Sulla base di queste deduzioni – ed assumendo altres1 che, in ragione dell’indebito pagamento a persona diversa dal beneficiario, (omissis) s.p.a. dovesse ritenersi inadempiente rispetto all’obbligazione contrattualmente assunta – domando la condanna della convenuta al risarcimento del danno sub1to in ragione della duplicazione del pagamento.

Il Giudice di pace di Trieste accolse la domanda e condanno (omissis) (omissis) al pagamento in favore di (omissis) della somma da questa richiesta, oltre interessi e rivalutazione, sul presupposto che, ai sensi dell’art. 43, secondo comma, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (legge sugli assegni) la convenuta fosse responsabile, nei confronti della disponente, del pagamento effettuato a persona non legittimata, a prescindere dalla sussistenza della colpa nell’identificazione del beneficiario.

2. La decisione e stata integralmente riformata, in appello, dal Tribunale di  Trieste,  il  quale,  in  accoglimento  dell’impugnazione proposta da (omissis) ha rigettato la domanda di (omissis) sulla base dei seguenti rilievi:

– il bonifico domiciliato, quale sistema di pagamento che consente ai correntisti di (omissis) s.p.a., sulla base di specifica convenzione, di effettuare pagamenti in contanti su tutto il territorio nazionale, anche a favore di chi non ha, invece, un conto postale o bancario, avrebbe natura di delegatio solvendi, che si inserisce nel rapporto di mandato sotteso a quello di conto corrente, per effetto della quale l’istituto depositario riceve l’incarico dall’ordinante di accreditare al beneficiario la somma oggetto della provvista;

– quale delegazione titolata, ma non “cartolarizzata”, il bonifico domiciliato concreterebbe dunque un istituto «ontologicamente diverso» rispetto all’assegno, sia pure munito della clausola di non trasferibilità, il quale e invece un titolo di credito, sicché non sarebbe applicabile a tale diverso istituto la regola di cui all’art. 43, secondo comma, del D. 21 dicembre 1933, n. 1736, dettata per l’assegno bancario non trasferibile ed estesa all’assegno circolare per effetto del richiamo contenuto nell’art.86 dello stesso regio decreto;

– esclusa l’applicabilità dell’art.43, secondo comma, della legge sugli assegni, doveva pero riconoscersi che l’assetto contrattuale vigente tra le parti comportava, nella fattispecie, una deroga alla regola generale dell’art.1189 civ., non potendo la mandataria reputarsi liberata in ragione dell’apparente legittimazione a ricevere dell’accipiens, ma dovendo essa ritenersi onerata, secondo i principi generali che presiedono all’esperimento delle azioni contrattuali, della dimostrazione dell’esatto adempimento o della non imputabilità dell’inadempimento, provando o di aver pagato al reale creditore o di avere adoperato la dovuta diligenza nella identificazione della persona presentatasi all’incasso;

– nel caso concreto, la prova della prima circostanza era mancata ma era stata fornita la dimostrazione della seconda, poiché (omissis) s.p.a. aveva proceduto all’identificazione dell’ accipiens nel rispetto delle condizioni generali di contratto, che imponevano, da un lato, di riscontrare la concordanza dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica effettuata dall’ordinante con quelli riportati sui documenti di riconoscimento presentati dal beneficiario per la riscossione; e, dall’altro lato, di ricevere, da parte del beneficiario, la comunicazione del proprio codice fiscale e della parola chiave fornitagli dall’ordinante, per controllarne la coincidenza con quelli presenti nel flusso del mandato elettronico;

– in particolare, gli estremi del documento di identità e il codice fiscale esibiti dalla persona presentatasi all’incasso erano stati annotati nella quietanza di pagamento;

– quest’ultima, dunque, riportava, oltre al codice fiscale del richiedente, anche gli estremi di un documento debitamente verificato, cos1 dando prova dell’adempimento dell’obbligo di identificazione del preteso beneficiario del bonifico;

– in proposito, doveva altres1 negarsi portata precettiva alla raccomandazione (contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001), relativa all’opportunità per la banca negoziatrice dell’assegno di traenza di richiedere due documenti d’identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, e doveva conclusivamente ritenersi che l’aver pagato al beneficiario (ancorché presunto) di un bonifico domiciliato, ed individuato come tale nella persona che aveva mostrato un documento di identità con le generalità del beneficiario stesso e che, inoltre, era in possesso del codice fiscale e della password per l’incasso, costituisse una condotta adeguata con riferimento all’obbligazione contrattualmente assunta;

– d’altra parte, il flusso telematico conteneva l’indicazione del nominativo, dell’indirizzo e del codice fiscale del beneficiario, ma (omissis) aveva omesso di indicare elementi ulteriori, come la data di nascita o il documento di identificazione, che avrebbero potuto consentire all’operatore postale di riscontrare l’eventuale diversa identità del soggetto richiedente il pagamento.

3. Ha proposto ricorso per cassazione (omissis) s.p.a., sulla base di due motivi.

Ha risposto con controricorso (omissis) s.p.a..

La trattazione del ricorso e stata fissata in pubblica udienza.

il Procuratore Generale, anticipando le medesime richieste formulate in udienza, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

La società ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene denunciata «violazione e falsa applicazione dell’art. 43, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Legge Assegni) e dell’art. 12 Disp. sulla legge in generale, a’ sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.».

La sentenza d’appello e censurata nella parte in cui esclude l’applicazione analogica, alla fattispecie in esame, dell’art. 43, secondo comma, del R.D. n. 1736 del 1933 (legge assegni).

La società ricorrente sostiene che il servizio di bonifico domiciliato presenti evidenti tratti di somiglianza con la struttura dell’assegno bancario non trasferibile, poiché, da un lato, anche il primo risponderebbe alla funzione di individuare un unico beneficiario della disposizione, non sostituibile, il cui diritto al pagamento deriva dall’ordine effettuato dal correntista all’Istituto; mentre, dall’altro lato, il secondo, munito della clausola di non trasferibilità, avrebbe ormai perduto il proprium legato alla sua natura di titolo di credito, in ragione del regime di «circolazione attenuata» progressivamente assunto a seguito dei reiterati interventi legislativi in materia di tracciabilità e controllo dei redditi e dei flussi finanziari.

Pertanto, la lacuna di disciplina ravvisabile in ordine alla fattispecie del bonifico domiciliato dovrebbe essere colmata attraverso l’estensione analogica di quella dettata per l’assegno bancario non trasferibile, con la conseguenza che, in caso di erroneo pagamento a persona diversa dal beneficiario, l’istituto negoziatore dovrebbe risponderne verso l’ordinante ai sensi del citato art.43, secondo comma, del R.D. n.1736 del 1933.

Tra l’altro, aggiunge la società ricorrente, avuto riguardo al prevalso orientamento giurisprudenziale (viene citata la sentenza n. 12477 del 2018 delle Sezioni Unite di questa Corte), la responsabilità della banca negoziatrice dell’assegno verso il traente, ex art.43 cit., ad onta del testo della disposizione, non andrebbe qualificata come responsabilità oggettiva ma come responsabilità per colpa, sicché la questione della sua applicabilità o meno alla fattispecie del bonifico domiciliato assumerebbe una portata meramente teorica, trovando comunque applicazione le regole generali in materia di inadempimento delle obbligazioni.

1.1. Il primo motivo di ricorso é inammissibile.

1.1.a L’inammissibilità del motivo emerge anzitutto alla luce dell’ultimo rilievo formulato dalla stessa società ricorrente, atteso che la doglianza concerne l’asserita violazione di una norma di legge la cui applicazione, alla stregua delle stesse deduzioni della denunciante, sarebbe irrilevante.

1.1.b. L’inammissibilità del motivo emerge anche in considerazione della reale ratio decidendi della sentenza impugnata, con la quale esso non sembra adeguatamente confrontarsi (v., già, in tal senso, con riguardo ad una fattispecie sovrapponibile alla presente, Cass. 13/09/2022, n.26866).

Il giudice di appello, infatti, pur affermando che alla fattispecie in esame non può estendersi la disciplina contenuta nell’art. 43, secondo comma, R.D. n. n. 1736 del 1933, ha ritenuto soggetta la fattispecie medesima al regime della responsabilità contrattuale, correttamente sancendo, sul piano della ripartizione dell’onere probatorio, che gravava su (omissis) s.p.a l’onere di dimostrare, alternativamente, o di avere esattamente adempiuto (pagando al reale beneficiario) o (nell’ipotesi in cui avesse pagato a persona diversa) di avere comunque eseguito la prestazione con la dovuta diligenza (che e quella nascente, ai sensi del secondo comma dell’art. 1176 cod. civ., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve), con conseguente non imputabilità dell’inadempimento.

Tale regime di responsabilità (con la connessa regola di riparto dell’onere probatorio), a seguito dell’interpretazione evolutiva dell’art. 43, secondo comma, della legge sugli assegni, offerta dalla giurisprudenza di legittimità, non si differenzia dal regime che connota la responsabilità della banca negoziatrice verso il traente per l’ipotesi di pagamento dell’assegno bancario non trasferibile a persona diversa dal prenditore.

Infatti, questa Corte, nel suo massimo consesso (con la sentenza 12477 del 2018 delle Sezioni Unite, richiamata anche dalla ricorrente) ha affermato – e il principio e stato successivamente più volte ribadito a sezione semplice (Cass. 11/05/2023, n. 12861; Cass. 12/02/2021, n. 3649) – che la responsabilità della banca negoziatrice ha carattere contrattuale da contatto sociale e, pertanto, non ha natura di responsabilità oggettiva, la quale e ravvisabile solo laddove difetti un rapporto in senso lato “contrattuale” tra danneggiante e danneggiato, ed il primo sia chiamato a rispondere del fatto dannoso nei confronti del secondo, non per essere con questi entrato in contatto, ma in ragione della particolare posizione rivestita o della relazione che lo lega alla res causativa del danno.

Da tale principio e stata tratta l’implicazione che la norma dell’art. 43, secondo comma, R.D. n.1736 del 1933 non comporta alcuna deroga alle regole generali in tema di identificazione del presentatore del titolo, talche la responsabilità della banca non si configura “in ogni caso”, anche a prescindere dall’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione del prenditore, essendo la debitrice ammessa, nell’ipotesi di tale errore, alla prova liberatoria di avere comunque usato la dovuta diligenza nel procedere all’identificazione medesima.

Anche alla luce della ratio decidendi della sentenza impugnata, pertanto, l’applicazione o meno del citato art.43, secondo comma, della legge sugli assegni, non avrebbe mutato, nella sostanza, il regime di responsabilità concretamente applicabile nella fattispecie, desumibile, pur sempre, dalle regole generali contenute negli artt. 1176, secondo comma, e 1218 cod. civ..

1.1.c. In ogni caso, ove pure fosse stato possibile delibarlo nel merito, il primo motivo di ricorso sarebbe stato infondato.

Correttamente il giudice di appello ha inquadrato il bonifico domiciliato nello schema della delegazione di pagamento, la quale, con riguardo al regime di responsabilità del delegato nei confronti del delegante per l’erronea individuazione del delegatario, e soggetta alla disciplina del mandato, che, a sua volta, ripete quella generale di cui all’art.1218 cod. civ..

La fattispecie del bonifico domiciliato, pertanto, risulta debitamente disciplinata dalla legge, non ponendosi alcuna necessita di ricorrere, attraverso il procedimento analogico, a «disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe» (arg. ex art.12 preleggi) e quindi, nella specie, alla regola che disciplina la responsabilità della banca negoziatrice verso il traente di un assegno non trasferibile, a prescindere dalla asserita “somiglianza” tra i due istituti.

2. Con il secondo motivo viene denunciata ««violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1362, 1366 e 1370 civ.; 1218, 1175 e 1176, II comma, cod. civ.; 2697 cod. civ., 35, comma 2, D.P.R. n. 445 del 2000), ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in tema di individuazione del contenuto del contratto concluso tra le parti ed in tema di regime della prova liberatoria dell’inadempimento gravante sul debitore relativamente al grado di diligenza richiesto ed alla non imputabilità dell’impossibilita della prestazione. Tema della falsità materiale ictu oculi riconoscibile del documento di identità»».

Il motivo, nel suo complesso, investe la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che (omissis) s.p.a., pur non fornendo la prova dell’esatto adempimento (cioè di aver pagato al reale creditore) avesse pero fornito quella della non imputabilità del proprio inadempimento, dimostrando di aver tenuto una condotta diligente nell’identificazione della persona presentatasi come beneficiario.

Esso muove dall’assunto che la violazione della regola di diligenza di cui all’art. 1176, secondo comma, cod. civ. sarebbe censurabile in Cassazione quando, come nella specie, «il caso concreto sia idoneo a fungere da modello generale di comportamento in una serie indeterminata di casi analoghi», sicché il giudice di legittimità può essere chiamato a sindacare il relativo giudizio reso dal giudice di merito per verificarne la coerenza o il contrasto con gli «standard valutativi esistenti nella realtà sociale».

L’articolata doglianza si specifica in tre censure.

2.a Sotto un primo profilo, la sentenza impugnata e censurata nella parte in cui ha affermato che il flusso telematico relativo alla disposizione posta in essere da (omissis) nel momento in cui aveva ordinato il bonifico domiciliato, recava le indicazioni del nominativo, dell’indirizzo e del codice fiscale del beneficiario, ma non anche la data di nascita e gli estremi del documento di identificazione, che l’ordinante aveva omesso di indicare, non ostante fosse possibile farlo negli appositi “campi” del “form” telematico.

La ricorrente deduce che, contrariamente a quanto rilevato dal giudice di appello, non sussisteva, per l’ordinante, la possibilità di allegare alla richiesta di bonifico domiciliato un maggior numero di informazioni, utili a identificare il destinatario del pagamento, non essendo ciò permesso dalla piattaforma informatica predisposta da (omissis) s.p.a.; osserva che lo standard di informazioni richieste al cliente, ai fini dell’esecuzione del bonifico domiciliato, era stabilito dall’attuale controricorrente, cosicché la richiesta telematica veniva attivata in conformità alle prescrizioni della detta piattaforma e previo inserimento nel “form” dei dati richiesti dalla stessa società e reputati sufficienti per prendere in carico il bonifico, il quale, quindi, doveva essere da essa correttamente eseguito, senza possibilità di imputare le conseguenze dell’inadempimento alla condotta dell’ordinante.

2.b. Sotto un secondo profilo la sentenza di appello e censurata per avere giudicato diligente la (o, in altri termini, per avere escluso il carattere negligente della condotta di (omissis) s.p.a. diretta ad identificare il presunto beneficiario del bonifico attraverso la verifica – oltre che del codice fiscale e della password posseduti – dell’unico documento di identità da lui esibito allo sportello.

La società ricorrente sostiene, al contrario, che l’operazione di identificazione del preteso creditore avrebbe potuto considerarsi conforme al modello sociale di diligenza qualificata di cui all’art.1176, secondo comma, cod. civ., solo se fosse stata condotta attraverso l’esame di due documenti di riconoscimento.

2.b.I. In tal senso, ad avviso di (omissis) deponeva anzitutto il regolamento contrattuale concluso tra le parti, il quale, all’art. 3, obbligava espressamente (omissis) s.p.a., in qualità di delegata al pagamento, a riscontrare la concordanza dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica con quelli riportati sui «documenti di riconoscimento», cos1 imponendo testualmente la presentazione (e la conseguente verifica), non già di un solo documento, bens1 di più documenti di identità corrispondenti ai tipi individuati nell’art.35, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000.

2.b.II. Nello stesso senso, al di la dell’espressa previsione contrattuale, deponevano, inoltre, sempre secondo la ricorrente, gli standard valutativi del modello di diligenza qualificata esistenti nella realtà sociale, il mancato rispetto dei quali, nel giudizio di responsabilità (o, come nella specie, di irresponsabilità) formulato dal giudice del merito, sarebbe sempre denunciabile in sede di legittimità; infatti, la proliferazione delle ipotesi di accesso abusivo alle informazioni personali e di furto di dati anagrafici e di identità, conseguita alla diffusione del mezzo telematico di trasmissione delle predette informazioni, avrebbe reso socialmente esigibile dal soggetto chiamato all’esecuzione di un pagamento delegato – e, dunque, conforme al modello di comportamento del c.d. bonus argentarius – una condotta rigorosa diretta alla «ferrea» e «inequivocabile» identificazione del preteso beneficiario, in conformità alla raccomandazione contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001, che suggerisce agli operatori bancari di identificare il prenditore di un assegno non trasferibile mediante due documenti d’identità muniti di fotografia.

2.c. Sotto un terzo profilo, infine, la sentenza impugnata é censurata per avere ritenuto che (omissis) s.p.a. avesse provato, in alternativa all’esatto adempimento, il carattere non imputabile del proprio inadempimento, ai sensi dell’art.1218 cod. civ., dimostrando di avere tenuto una condotta conforme al modello di diligenza qualificata (ex art.1176, secondo comma, cod. civ.) nell’identificazione del beneficiario del pagamento.

La società ricorrente evidenzia che non e stata prodotta in giudizio una copia dei documenti che la banca esecutrice avrebbe asseritamente esaminato ai fini dell’identificazione del percettore, sicché della concreta effettuazione di tale esame essa non avrebbe dato alcuna prova, pur essendovi onerata.

Omettendo di rilevare tale mancanza, il Tribunale avrebbe violato sia le regole sul riparto dell’onere della prova, sia l’art. 1176 cod. civ.: atteso, sotto il primo aspetto, che la mancanza in atti di copia del documento di identità avrebbe implicato la non prefigurabilità in astratto della dimostrazione dell’adempimento dell’obbligo di identificazione, ed in particolare della verifica della coincidenza tra i dati anagrafici riportati nei documenti presentati allo sportello e le indicazioni inserite dal richiedente il bonifico nel «flusso informatico» digitato nella piattaforma (omissis) considerato, sotto il secondo aspetto, che la mancata conservazione di copia del documento asseritamente esaminato si porrebbe comunque in contrasto con gli standard sociali valutativi del modello di diligenza professionale.

2.1. Il secondo motivo di ricorso, avuto riguardo alle tre censure in cui si articola, é in parte inammissibile e in parte infondato.

2.1.a. É, anzitutto, inammissibile la prima censura con cui si critica la sentenza impugnata per avere ritenuto – evidentemente sulla base di un accertamento di fatto – che il flusso della disposizione telematica effettuata da (omissis) conteneva l’indicazione del nominativo, dell’indirizzo e del codice fiscale del beneficiario, ma non anche gli elementi ulteriori della data di nascita e degli estremi del documento di riconoscimento, non indicati negli appositi “campi” informatici, che avrebbero potuto consentire all’operatore postale di riscontrare l’eventuale diversa identità del soggetto richiedente il pagamento.

Questa censura, oltre che tendente a suscitare dalla Corte di legittimità un apprezzamento dei fatti alternativo a quello svolto dal giudice del merito (in ordine alla asserita non corrispondenza al vero della circostanza relativa alla possibilità per l’ordinante, di inserire dati ulteriori nella piattaforma telematica), non si confronta con la reale ratio decidendi della statuizione impugnata.

Il giudice di appello, infatti, non ha diminuito o escluso la responsabilità contrattuale della debitrice (omissis) s.p.a. in ragione del rilievo di un fatto colposo esclusivo o concorrente della creditrice (omissis) .p.a., ma ha escluso la responsabilità della debitrice per avere questa dimostrato di aver tenuto una condotta diligente nella identificazione del preteso beneficiario del bonifico domiciliato, pagando – dopo avere compiuto le verifiche previste dalle condizioni generali di contratto – alla persona che aveva esibito un documento di identità con le generalità del reale creditore, e che inoltre era in possesso del codice fiscale e della password per l’incasso.

Rispetto a questa ratio decidendi resta evidentemente estraneo il rilievo relativo alla mancata comunicazione telematica di dati ulteriori relativi alla persona del beneficiario che ne avrebbero consentito una più completa individuazione; rilievo che deve reputarsi svolto  ad abundantiam   da   parte   del    giudice   del   merito,   con   conseguente inammissibilità della censura ad esso rivolta.

2.1.b. La seconda censura del secondo motivo, invece, é in parte inammissibile e in parte infondato.

2.1.b.I. É inammissibile nella parte in cui critica l’interpretazione compiuta dal giudice di appello del contratto concluso tra (omissis) e (omissis) sull’assunto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il detto regolamento contrattuale (art.3) avrebbe obbligato espressamente (omissis) s.p.a., in qualità di delegata al pagamento, a riscontrare la concordanza dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica con quelli riportati sui «documenti di riconoscimento», cos1 imponendo testualmente la presentazione (e la conseguente verifica), non già di un solo documento, bensì di più documenti di identità corrispondenti ai tipi individuati nell’art. 35, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000.

Secondo il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte, l’interpretazione del contratto, traducendosi in un’operazione di ricerca ed individuazione della comune volontà dei contraenti, costituisce un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione delle regole ermeneutiche (ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), oppure per inadeguatezza di motivazione (ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, ove applicabile), oppure, ancora, nel vigore del novellato testo di detta norma, per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (Cass. 14/07/2016, n. 14355; v. anche, tra le altre, Cass. 22/06/2005, n. 13399).

Quale che sia la censura in concreto formulata, nessuna di esse puo, peraltro, risolversi in una critica del risultato esegetico raggiunto dal giudice del merito, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione, atteso che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data al contratto dal giudice del merito non deve essere l’unica possibile, ne la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (ex multis, Cass. 2/05/2006, n. 10131; Cass.20/11/2009, n. 24539; Cass. 15/11/2017, n. 27136; Cass. 28/11/2017, n. 28319).

Nel caso di specie, il giudice di appello ha espressamente considerato  il  testo  delle  condizioni  generali  di  contratto che imponevano a (omissis) s.p.a. di riscontrare «la concordanza dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica con quelli riportati sui documenti di riconoscimento presentati dal beneficiario della  riscossione»  ed  ha  plausibilmente  interpretato  l’espressione «documenti di riconoscimento presentati» come riferita al documento di identità di volta in volta esibito allo sportello dal richiedente il pagamento.

D’altra parte, la plausibilità di tale interpretazione trova conferma nella circostanza che la clausola contrattuale non prevedeva che il beneficiario dovesse presentare due documenti ma si limitava, genericamente, a fare riferimento ai «documenti di riconoscimento presentati dal beneficiario», cos1 rendendo evidente che, ai fini dell’esatto adempimento dell’obbligazione contrattualmente assunta, era sufficiente che la verifica dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica fosse condotta controllandone la corrispondenza con quelli presenti nel documento di identità di volta in volata esibito dai richiedenti.

La circostanza che il giudice del merito abbia fornito una interpretazione del contratto sicuramente plausibile (se non decisamente corretta) esclude la possibilità di dolersene in sede di legittimità sol perché la parte che propone la censura aveva interesse a che fosse privilegiata una diversa interpretazione rimasta disattesa.

La seconda censura veicolata con il secondo motivo di ricorso, appare, dunque, sotto questo aspetto, inammissibile, in quanto si risolve nella mera critica del risultato interpretativo raggiunto dal Tribunale e nella non consentita contrapposizione, a quella fornita dal giudice di merito, di una diversa e più favorevole interpretazione del contratto.

2.1.b.II. La seconda censura del secondo motivo di ricorso e, invece, infondata nella parte in cui – sull’assunto che il giudizio di osservanza o di violazione della regola di diligenza di cui all’art. 1176 cod. civ., formulato dal giudice del merito, sarebbe censurabile in Cassazione quando si ponga in contrasto con gli «standard valutativi esistenti nella realtà sociale» nell’ipotesi in cui «il caso concreto sia idoneo a fungere da modello generale di comportamento in una serie indeterminata di casi analoghi» – sostiene che il necessario esame di due documenti di identità, ai fini dell’esatto adempimento dell’obbligo di identificazione del beneficiario del bonifico, sarebbe stato comunque imposto, a prescindere dalle previsioni contrattuali, dall’esigenza di conformarsi al modello di diligenza professionale di cui all’art.1176, secondo comma, cod. civ., in conformità alla raccomandazione contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001.

Al riguardo va osservato che – sebbene sia condivisibile, in linea generale, l’assunto secondo il quale il giudizio di inadempimento (o di adempimento) e il conseguente giudizio di responsabilità (o irresponsabilità) contrattuale, pur essendo riservati al giudice del merito, restano sindacabili in Cassazione quando si pongano in contrasto con i principi dell’ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità e con quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono, con i menzionati principi, a comporre il diritto vivente (entrambi idonei a riempire di contenuto la nozione “elastica” di diligenza professionale richiesta dall’art.1176, secondo comma, cod. civ.: in tal senso, ad es., Cass. 21/03/2019, n.8047 e Cass. 19/12/2019, n.34107) – nella fattispecie non solo deve recisamente escludersi tale contrasto, ma deve riconoscersi che, al contrario, tanto i principi ordinamentali espressi dal diritto vivente quanto gli standard sociali integrativi dello stesso sarebbero stati violati proprio se fosse stata affermata la necessita della esibizione di due documenti di identità.

In tal modo, infatti, per un verso, sarebbero stati disattesi i principi affermati da questa Corte circa il carattere non precettivo della raccomandazione contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 (Cass. 19/12/2019, n. 34107 e Cass.13/09/2022, n. 26866, citt.); per altro verso, sarebbe stata disapplicata la regola, desumibile dalle disposizioni di legge sull’efficacia certificativa dei singoli documenti d’identità e comunque socialmente riconosciuta, secondo cui l’attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento di identità personale.

2.1.c. La terza censura del secondo motivo, infine, e infondata, sia nella parte in cui deduce la violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio, sia nella parte in cui deduce la violazione dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ..

Il giudice di appello ha ritenuto che (omissis) avesse fornito la prova di avere adoperato la dovuta diligenza professionale nella identificazione della persona presentatasi all’incasso, da un lato procedendo, nel rispetto delle condizioni generali di contratto, a riscontrare la concordanza dei dati anagrafici contenuti nella disposizione telematica effettuata da (omissis) s.p.a. con quelli riportati sul documento di riconoscimento presentato allo sportello dal preteso beneficiario per la riscossione; e, dall’altro lato, ricevendo, da parte di quest’ultimo, la comunicazione del proprio codice fiscale e della parola chiave fornitagli dall’ordinante, onde controllarne la coincidenza con quelli presenti nel flusso del mandato elettronico.

Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto accertato, in fatto, che il documento esibito dalla persona presentatasi all’incasso (unitamente al suo codice fiscale), era stato annotato nella quietanza di pagamento.

Movendo da tale accertamento di fatto, il giudice di appello ha dunque inferito che il documento, i cui estremi erano stati annotati sulla quietanza di pagamento insieme al codice fiscale, fosse stato debitamente verificato e non ne fosse evidentemente apprezzabile, prima facie, l’eventuale falsità; e ha concluso che l’aver proceduto all’attività di identificazione mediante riscontro di un documento di identità apparentemente autentico (tra l’altro esibito da persona in possesso del codice fiscale e della password per l’incasso comunicata dalla società ordinante il bonifico) fosse condotta perfettamente conforme al modello sociale di diligenza professionale, escludendo l’esigibilità dalla banca mandataria di ulteriori cautele.

Viene, dunque, in considerazione un motivato accertamento di merito (come tale, incensurabile in sede di legittimità), all’esito del quale il giudice di appello, lungi dall’attribuire l’onere probatorio ad una parte diversa da quella cui sarebbe spettato secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni (nel che soltanto sarebbe ravvisabile la violazione dell’art.2697 cod. civ.: cfr., ex multis, Cass. 29/05/2018, n. 13395 e Cass. 23/10/2018, n.26769), ha invece ritenuto che (omissis) (omissis) s.p.a.  avesse  debitamente  assolto  quello  impostole  dalla norma generale di cui all’art.1218 cod. civ., pur traendo questa dimostrazione, anziché dal mezzo di prova precostituita rappresentato dalla copia del documento (che non e stata prodotta agli atti), dal ragionamento inferenziale fondato su una presunzione che, movendo dal fatto accertato dell’annotazione del documento sulla quietanza di pagamento, ha consentito di risalire al fatto ignoto della verifica della sua – almeno prima facie – apparente autenticità.

Da un lato, dunque, la mancata produzione in giudizio della copia del documento rileva, non come fatto sostanziale indice della “ontologica non prefigurabilità in astratto della dimostrazione dell’adempimento dell’obbligo di identificazione“, bens1 come mera omissione processuale e probatoria, ovverosia come mancata allegazione di un mezzo probatorio precostituito del fatto oggetto della prova liberatoria della debitrice, che il giudice del merito, nel pieno esercizio delle proprie prerogative, ha tuttavia reputato irrilevante, ritenendo di potere desumere la predetta prova liberatoria da un diverso mezzo istruttorio, costituito dal ragionamento presuntivo; al riguardo, va ricordato il consolidato principio secondo il quale tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie sono attività riservate al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).

Dall’altro lato, l’accertata posizione in essere, da parte di (omissis) (omissis) s.p.a., di una attività di identificazione della persona presentatasi allo sportello, fondata sulla previa verifica – oltre che della corrispondenza della password e del codice fiscale a quelli indicati nel flusso telematico – anche dell’apparente autenticità del documento di identità da essa esibito, non può essere considerata in contrasto ne con i principi ordinamentali né con gli standard valutativi sociali della diligenza professionale, dal momento che essa attività, al contrario, appare perfettamente conforme alla regola, socialmente riconosciuta, secondo cui l’identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro del documento di identità di volta in volta esibito (Cass. 19/12/2019, n.34107, cit.); né, in mancanza di specifica prescrizione normativa, può reputarsi esistente una best practice che impone al delegato di pagamento l’estrazione di copia e la conseguente conservazione del documento esaminato in funzione dell’identificazione del delegatario, anche in ragione della necessita di bilanciare le esigenze dell’attività di identificazione con quelle di tutela della riservatezza della persona identificata che consentono la conservazione della copia riprodotta solo in casi stabiliti selettivamente dalla legge e non oltre il tempo necessario in rapporto alle finalità perseguite (cfr. la delibera del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 ottobre 2005).

3. In definitiva, il ricorso proposto da (omissis) s.p.a. deve essere complessivamente rigettato.

4. Le spese del giudizio di legittimità, in ragione del rilievo sistematico della questione sottoposta all’esame della Corte, possono essere integralmente compensate tra le parti.

5. Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, 115, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Cos1 deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile in data 13 settembre 2023.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE                                                IL PRESIDENTE

Dott. Paolo Spaziani                                                    Dott.ssa Antonietta Scrima

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.