Impossibile prorogare il trattenimento dello straniero a causa dell’assenza di un vettore idoneo (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 20 febbraio 2023, n. 5200).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28502-2021 proposto da:

(OMISSIS) MOHAMED ALI, rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Laura (OMISSIS) in Roma via (OMISSIS), n. 31;

-ricorrente-

contro

QUESTORE DI TORINO, MINISTERO DELL’INTERNO;

-intimati-

avverso il provvedimento del giudice di pace di Torino emesso nell’ambito del giudizio NRG15025/2020, depositato il 14/04/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal consigliere Dott.ssa Annamaria Casadonte.

rilevato che

1. Con ricorso notificato il 14/11/2021, (OMISSIS) Mohamed Ali impugna per cassazione il provvedimento di proroga di ulteriori trenta giorni del suo trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri “Brunelleschi” di Torino assunto ai sensi dell’art. 14, comma 5, T.U. 286/1998 in data 14 aprile 2021.

2. In data 1 dicembre 2020, il ricorrente riceveva la notifica di un decreto di respingimento e contestuale decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Tornio da parte del questore di Agrigento. La misura restrittiva veniva convalidata dal giudice di pace di Torino il 2 dicembre 2020.

3. Il 9 dicembre 2020, (OMISSIS) presentava domanda di protezione internazionale e, contestualmente, il questore di Torino adottava un nuovo decreto di trattenimento, convalidato in data 11 dicembre 2020.

4. Con provvedimento del 27 gennaio 2021, la domanda di protezione internazionale veniva respinta.

5. Il 4 febbraio 2021, (OMISSIS) si opponeva a detta decisione ai sensi dell’art. 35 bis d.lgs. 25/2008 e nella stessa data, il tribunale di Torino prorogava di 60 giorni il trattenimento dello straniero.

6. Il 25 febbraio 2021 il tribunale di Torino respingeva l’istanza di sospensione del provvedimento della Commissione territoriale ex art. 35-bis, comma 4, d.lgs.25/2008.

7. Il 12 aprile 2021 il questore di Torino avanzava al giudice di pace ulteriore richiesta di proroga del trattenimento (allegata al ricorso), motivata dalle difficoltà di accertamento della sua identità e della sua nazionalità, nonché perché l’acquisizione dei documenti di viaggio idonei al suo rimpatrio presenta gravi difficoltà.

8. All’udienza del 14 aprile 2021 fissata per deliberare sulla richiesta di proroga, l’Amministrazione esponeva che la stessa era giustificata dal rifiuto dello straniero di sottoporsi al tampone necessario per il rimpatrio e che la richiesta di proroga era altresì connessa alla circostanza che lo straniero aveva presentato domanda di protezione internazionale (verbale allegato al ricorso).

La difesa dell’(OMISSIS) vi si opponeva richiamando la memoria depositata il 13 aprile 2021 eccependo l’impossibilità di prorogare ulteriormente il trattenimento in virtù del mancato reperimento di un vettore idoneo e per il superamento dei termini massimi di trattenimento in qualità di richiedente protezione internazionale.

9. Il giudice di pace, ritenute “del tutto condivisibili” le motivazioni del questore e l’assenza di documentazione relativa alla sospensiva richiesta al tribunale dalla quale evincere profili violativi, ha prorogato di ulteriori trenta giorni il trattenimento dell’(OMISSIS).

10. La cassazione del provvedimento di proroga è chiesta con ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

11. La questura di Torino e il ministero dell’interno sono rimasti intimati.

considerato che

12. Con il primo motivo (violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 6 d.lgs. 142/2015 e 28bis d.lgs. 25/2008) si censura il provvedimento impugnato in quanto adottato in violazione dei termini massimi del trattenimento stabiliti dalla cd. procedura accelerata, con conseguente illegalità del trattenimento.

12.1. Deduce invero il ricorrente che il giudice di pace avrebbe avuto l’onere di verificare la legalità del trattenimento sulla base di ogni elemento rilevante e, in particolare, del superamento dei termini massimi per il trattenimento del richiedente asilo.

Espone il ricorrente che la commissione territoriale di Torino, unico organismo deputato a valutare il merito della domanda di protezione internazionale, non ha informato del ritardo nel procedere all’audizione dello straniero né il richiedente, né la questura competente, in violazione dell’art. 27, comma 3 d.lgs. 25/2008, né ha comprovato e debitamente motivato la necessità di superare i termini massimi di durata della procedura accelerata, come imposto dall’art. 27, comma 3bis d.lgs. 25/2008.

Il giudice di pace di Torino, omettendo ogni valutazione sul punto, sarebbe pertanto incorso nella dedotta violazione di legge.

13. Il secondo motivo (violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all’art. 14, comma 5, d.lgs. 25/2008) denuncia l’erroneità della decisione impugnata, in quanto assunta nonostante l’impossibilità di prorogare il trattenimento in ragione dell’assenza di un vettore idoneo. Detta impossibilità, sostiene il ricorrente, costituirebbe circostanza idonea a fondare unicamente la convalida, e non anche la proroga, del trattenimento, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 286/1998.

14. Il terzo motivo (violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 14, comma 5 d.lgs. 25/2008 e all’art. 15, par. 6 della Direttiva 2008/115/CE) assume l’ingiustizia della decisione impugnata, stante l’irrilevanza del rifiuto dell’(OMISSIS) a sottoporsi a tampone, stante l’inapplicabilità della norma euro unitaria che ammette la possibilità di prorogare il trattenimento dello straniero in caso di sua mancata collaborazione, giacché si tratta di norma non self executing.

15. Ritiene il collegio che sia logicamente prioritario l’esame del secondo motivo la cui fondatezza assorbe l’esame delle altre censure formulate dal ricorrente.

16. Come, infatti, risulta dal provvedimento di convalida del trattenimento disposto contestualmente al respingimento, la misura restrittiva incidente sulla libertà personale dello straniero è stata autorizzata dal giudice di pace con decreto del 2.12.2020 in cui si ravvisavano i presupposti dell’art. 14 T.U. Imm. “dovendosi reperire idoneo vettore”, come espressamente previsto nel comma 1 del suddetto articolo.

17. Ciò posto è fondata la censura del ricorrente posto che il trattenimento costituisce una limitazione personale che può essere ricondotta nel perimetro della legittimità costituzionale solo a condizione che il controllo ex post rimesso al giudice di pace assicuri il rigoroso rispetto dei presupposti di fatto che autorizzano l’iniziativa dell’autorità di pubblica sicurezza.

18. Nel caso in esame, a fronte di un trattenimento inizialmente convalidato per reperire idoneo vettore, secondo una delle ipotesi specificamente previste dall’art. 14, comma 1, T.U. Imm., la proroga è stata dapprima richiesta per le altre ipotesi pure previste dall’art. 14 cit. e poi motivata diversamente in udienza e da ultimo concessa sulla scorta della ritenuta condivisibilità delle allegazioni.

19. Ciò non appare conforme ai principi costituzionali cui deve rispondere l’incisione della libertà personale, alla quale va pacificamente ricondotto il trattenimento dello straniero.

20. Il rispetto della legittimità costituzionale tracciata dall’art. 13 Cost. e costantemente confermata dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze 105/2001 e n. 385/2001) attraverso il principio di tassatività dei casi e dei modi di restrizione della libertà personale (art. 13, comma 2, Cost.) e dell’obbligo di corrispondente motivazione dell’atto giudiziario di convalida, ove la restrizione sia adottata provvisoriamente dall’autorità di pubblica sicurezza (art. 13, comma 3, Cost.), non ammette una proroga del trattenimento richiesta via via su diverse ipotesi contemplata dall’art. 14 T.U. Imm. senza alcuna possibilità di verifica dell’esito rispetto a quanto specificamente prospettato dall’amministrazione in sede di iniziale adozione del medesimo trattenimento, finendo altrimenti per vanificare le garanzie stesse e trasformare il trattenimento in una misura estranea ai limiti che la Corte costituzionale ha individuato per considerare costituzionalmente legittima “la mortificazione della dignità dell’uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all’altrui potere“ (così si esprime la Corte costituzionale nella sentenza n. 105/2001).

21. Pertanto va affermato, in via di principio, che se il trattenimento è chiesto e convalidato per reperire il vettore idoneo, la proroga di quel trattenimento deve essere consequenziale e coerente al primo provvedimento di convalida adottato per giustificare il trattenimento e dare conto dell’attività svolta per giustificare la richiesta di proroga.

22. La mancanza nel decreto impugnato di alcuna effettiva verifica in tal senso comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto di proroga; essendo scaduto il termine per l’adozione della decisione sulla stessa, decidendo nel merito va annullato il decreto di proroga del trattenimento adottato dal giudice di pace di Torino nei confronti di Mohamed Ali (OMISSIS) di proroga del trattenimento presso il CPR “Brunelleschi”.

23. Atteso l’esito del giudizio ed in applicazione del principio della soccombenza le spese di lite sono regolate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa e decidendo nel merito annulla il decreto emesso nei confronti di (OMISSIS) Mohamed Ali il 14 aprile 2021 di proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino Brunelleschi.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali del giudizio avanti al giudice di pace e liquidate in complessivi euro 1.200,00 e di quelle del giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro 2.200,00 euro di cui euro 200,00 per spese, oltre spese forfettari e accessori di legge con distrazione a favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione, il giorno 18 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.