La cosiddetta precedenza di fatto, sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all’incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l’attraversamento senza che si verifichi la collisione (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 21 marzo 2024, n. 11823).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. PATRIZIA PICCIALLI – Presidente –

Dott. DANIELA CALAFIORE – Relatore –

Dott. EUGENIA SERRAO – Consigliere –

Dott. ALESSANDRO D’ANDREA – Consigliere –

Dott. GENNARO SESSA – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) nato a GENOVA il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa DANIELA CALAFIORE;

letta la requisitoria depositata dal Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa KATE TASSONE che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

letta la memoria depositata dall’avv.to (omissis) (omissis) per la parte civile, che ha insistito per il rigetto del ricorso, con condanna in solido del ricorrente e del responsabile civile alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità

RILEVATO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede del 18.3.2022 ed in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla parte civile, ha condannato l’imputato (omissis) (omissis) e la responsabile civile (omissis) (omissis) S.A. a corrispondere alla parte civile (omissis) (omissis) una provvisionale, confermando la sentenza in punto di responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 590 bis cod. pen. e di trattamento sanzionatorio, pari a mesi tre di reclusione, che avevano formato oggetto di impugnazione da parte dell’imputato.

2. A (omissis) (omissis) era stato contestato di aver cagionato a (omissis) (omissis) lesioni personali gravi, consistite in trauma cranico, frattura acetabolo dx, frattura testa femore dx trattata chirurgicamente cori osteosintesi con placca e viti.

In particolare, (omissis) transitava a bordo del proprio ciclomotore tg.to (omissis) nella via (omissis) in prossimità del civico 14, sulla corsia lato mare con direttrice levante; improvvisamente (omissis), a bordo dell’autocarro Fiat Doblò tg.to (omissis), provenendo da uno stacco laterale, impegnava la corsia a mare con l’intenzione di svoltare verso ponente, parandosi davanti alla persona offesa, che non poteva evitare l’urto contro l’autocarro, procurandosi così le lesioni sopra descritte, giudicate guaribili in un periodo temporale superiori a 40 giorni. Fatto commesso in Genova, in data 9 giugno 2018. Recidiva reiterata infraquinquennale.

3. I giudici del merito hanno così ricostruito i fatti.

Il sinistro avvenne in via (omissis), altezza civico 14, all’interno della corsia lato mare e vide coinvolti (omissis), alla guida di un furgone Doblò, e (omissis), alla guida di un ciclomotore.

(omissis), proveniente da uno stacco laterale, lato mare, doveva immettersi sulla via (omissis), per tornare verso il centro di Genova, quindi direzione ponente. Dopo aver impegnato parzialmente la corsia lato mare, si arrestò per consentire il passaggio, sulla corsia lato monte, di una motocicletta che stava sopraggiungendo da levante.

Riprese la marcia nel momento in cui stava sopraggiungendo sulla corsia a mare (e quindi dalla sua sinistra) il (omissis) a bordo del ciclomotore e quindi, omettendo di dargli la precedenza, lo travolse facendolo cadere rovinosamente a terra e cagionandogli le lesioni indicate.

4. La valutazione di responsabilità era stata fondata:

– sulle dichiarazioni rese in dibattimento da (omissis), il quale aveva riferito che subito prima del fatto la corsia su cui stava viaggiando (rettilinea, con provenienza da una leggera curva con visuale aperta), era libera, con buona visuale e che improvvisamente fu urtato sulla destra da un veicolo;

– sui rilievi della posizione post urto dei mezzi coinvolti, come rappresentato anche in una fotografia scattata da un giornalista casualmente sul posto, ove si vede il ciclomotore riverso sul lato sinistro, davanti al furgone e sulla mancanza di danni da impatto frontale sulla parte anteriore del mezzo a due ruote (come dovrebbe essere se il ciclomotore fosse entrato in collisione con la fiancata del furgone, fermo al centro della corsia);

– dalla testimonianza di (omissis) (omissis), la quale si trovava a bordo della propria autovettura dietro al furgone, in attesa anche lei di immettersi sulla carreggiata: la donna aveva riferito che il furgone, dopo aver solo parzialmente impegnato la corsia ed essersi fermato per dare la precedenza ad una moto proveniente da levante, era ripartito improvvisamente proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo (omissis), investendolo e facendolo cadere.

5. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, (omissis) (omissis) sulla base di un unico motivo.

Con lo stesso, si denuncia vizio di manifesta illogicità della motivazione, come risulta dalla sentenza e dagli atti del procedimento.

In particolare, il ricorrente evidenzia che la parte offesa aveva offerto due versioni dell’accaduto nettamente contrapposte, una prima volta, affermando di essersi trovato dinnanzi l’ostacolo ed una seconda volta di essere stato colpito dal furgone.

Dunque, era accaduto che il (omissis), dopo essersi sincerato che nessuno in quel momento proveniva dalla sua sinistra, si immise sulla carreggiata al fine di effettuare la consentita manovra di svolta a sinistra.

Il (omissis) aveva dovuto arrestare la propria marcia per permettere il passaggio di un altro veicolo proveniente dalla sua destra.

Egli, quindi, aveva nei confronti dei mezzi provenienti da sinistra, la precedenza di fatto ed il motoveicolo doveva arrestare la sua marcia. In sostanza, il ricorrente lamenta la mancata applicazione del cd. principio della priorità nel passaggio a favore di chi impegna per primo un incrocio, che può essere invocato quando si è impegnato l’intersezione con anticipo.

6. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto rigettarsi il ricorso.

La parte civile, mediante il difensore, ha depositato conclusioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’unico motivo di ricorso è inammissibile.

Con lo stesso si intende censurare la ricostruzione della dinamica dell’incidente, ma ciò non è consentito, in quanto esula dal sindacato della Corte di legittimità.

Si deve, a tale fine, ricordare, quanto alla natura del ricorso in cassazione, che il contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri Rv. 254584).

Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l’apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2. Ne consegue che la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione.

La lettura della motivazione della sentenza impugnata sfugge alle censure articolate dal ricorrente, giacché ricostruisce le modalità dell’incidente stradale in termini coerenti con l’addebito di colpa generica e specifica formulato nei confronti del ricorrente, attraverso la dettagliata descrizione della dinamica del sinistro come ricavata dalle deposizioni testimoniali e dai rilievi anche fotografici della Polizia Municipale e schizzi planimetrici.

3. In particolare, la Corte ha dato atto della rilevanza della testimonianza di (omissis) (omissis), la quale si trovava a bordo della propria autovettura dietro al furgone, in attesa anche lei di immettersi sulla carreggiata: la donna aveva riferito che il furgone, dopo aver solo parzialmente impegnato la corsia ed essersi fermato per dare la precedenza ad una moto proveniente da levante, era ripartito improvvisamente proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo (omissis), investendolo e facendolo cadere.

4. Va affermato, con ciò respingendosi la tesi del ricorrente, (Sez. 4, Sentenza n. 53304 del 2016) che in tema circolazione stradale, la cosiddetta precedenza di fatto, tema sul quale i giudici di merito si sono confrontati, sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all’incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l’attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza del crocevia o, addirittura, a fermarsi (Sez. 4, 8.7.2009, Ianniello, 240900; 28.9.2009 Pradolin rv 244886).

Tale situazione non ricorre nel caso di specie, come è evidente dalla ricostruzione della dinamica del sinistro operata dai giudici di merito, ove l’imputato, come ricostruito alla pagina 9 della sentenza di primo grado, richiamata dalla sentenza della Corte di appello, occupò il centro carreggiata senza neanche prestare la necessaria attenzione ai veicoli che stavano provenendo dalla sua sinistra e che avevano la precedenza di diritto.

5. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Essendo il ricorso inammissibile, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sento n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

6. Per converso, non consegue la rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, non avendo la memoria depositata, limitata all’ istanza di rigetto dell’impugnazione e di condanna alle spese, fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente nonché di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio (sul punto si vedano, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili alla presente: Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923 ; Sez. 3, n. 27978 del 24/03/2021, G., Rv. 281713 ; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834 ; Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole Rv. 277152).

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nulla per le spese a favore della parte civile.

Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2024.

SENTENZA – copia non ufficiale -.