La S.C. torna sull’applicabilità della particolare tenuità nelle ipotesi di reato continuato (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 30 dicembre 2022, n. 49678).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Presidente –

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere –

Dott. DE SANTIS Anna Maria – Rel. Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da

PROCURATORE GENERALE presso LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE;

avverso la sentenza resa dal Tribunale di Pordenone in data 22/6/2022;

– dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. 137/2020;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

– udita la relazione del Cons., Dott.ssa Anna Maria De Santis;

– letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. Alessandro Cimmino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

– lette le conclusioni scritte depositate dal difensore, Avv. Christian (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il GIP del Tribunale di Pordenone, per quanto in questa sede rileva, assolveva il (OMISSIS) dall’indebito e continuato utilizzo di una carta bancomat di provenienza furtiva, reato sostanziato da dieci distinti episodi illeciti commessi il 28 e 29 agosto 2020, ritenendone la non punibilità per particolare tenuità del fatto.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste, lamentando la violazione di legge in relazione all’applicazione della causa di non punibilità di cui all’articolo 131 bis cod. pen. a fronte della commissione di più reati della stessa indole anche se unificati ai sensi dell’articolo 81 cpv cod. pen.

L’impugnante segnala che le Sezioni Unite Ubaldi (n. 18891 del 27/01/2022 Rv. 283064), pur riconoscendo l’astratta compatibilità della causa di non punibilità con la continuazione hanno chiarito che anche nell’ipotesi di applicazione dell’art. 81 cpv cod.pen. la serialità ostativa, come tale idonea ad integrare l’abitualità del comportamento, si realizza quando l’autore faccia seguire a due dei reati della stessa indole un’ulteriore, autonoma, condotta illecita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Secondo il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01).

Il massimo consesso nomofilattico ha ulteriormente chiarito che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dai giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che – salve le condizioni ostative tassativamente previste dall’art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale – tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27101/2022,Ubaldi, Rv. 283064-01).

1.1 Tuttavia, le Sez. Unite Ubaldi hanno anche rilevato che, a fronte della possibilità di applicare l’istituto di cui all’art. 131 bis cod pen., nell’esaminare la natura dei reati in continuazione e del bene giuridico leso, allorché venga in rilievo una situazione caratterizzata dalla presenza di una pluralità di reati della stessa indole, si pone la necessità di verificarne il dato numerico, in applicazione del principio al riguardo affermato dalle Sezioni Unite Tushaj secondo cui la serialità ostativa, come tale idonea ad integrare l’abitualità del comportamento, si realizza “quando l’autore faccia seguire a due reati della stessa indole un’ulteriore, analoga condotta illecita” sicché è necessario, ai fini dell’abitualità, che i reati della stessa indole siano almeno tre, ricomprendendosi nel numero anche quello per il quale si procede.

Il richiamato principio di diritto è stato ritenuto applicabile anche al reato continuato, il quale presuppone una pluralità di violazioni riconducibili ad una dimensione unitaria, e dunque non occasionale, in conseguenza del disegno unitario che sottende e salda fra loro le diverse azioni illecite.

Secondo l’ermeneusi di Sezioni Unite Ubaldi, poiché i reati idonei ad integrare un comportamento abituale possono essere sottoposti contemporaneamente alla cognizione dello stesso giudice e ciascuno dei fatti -singolarmente considerato – può essere caratterizzato da profili di particolare tenuità, a fronte di simile evenienza l’applicazione della causa di non punibilità dovrà ritenersi preclusa allorché risultino a carico dell’autore almeno tre reati della stessa indole, avvinti fra loro dal nesso della continuazione.

In presenza, pertanto, di una sequenza comportamentale che annovera ben dieci violazioni della stessa disposizione di legge nell’arco di due giorni la valutazione del Tribunale di Pordenone non appare coerente con i dicta delle Sezioni Unite soprarichiamati sicché si impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste a norma dell’art. 569, comma 4, cod.proc.pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Trieste per il giudizio in ordine all’applicazione dell’art. 131-bis cod.pen.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.