Mette il conto a disposizione per l’accredito di somme frutto di una frode informatica: è riciclaggio (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 3 ottobre 2023, n. 40084).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Geppino RAGO – Presidente –

Dott. Giovanna VERGA – Rel. Consigliere –

Dott. Sergio DI PAOLA – Consigliere –

Dott. Maria Daniela BORSELLINO – Consigliere –

Dott. Marzia MINUTILLO TURTUR – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) nato a VERCELLI il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa GIOVANNA VERGA;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. STEFANO TOCCI, ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020.

Motivi della decisione

Con sentenza in data 13/06/2022, la Corte d’appello di Messina ha confermato in punto di responsabilità la sentenza del Tribunale di Patti che ha condannato (omissis) (omissis) per riciclaggio di denaro proveniente da operazioni di frode informatica.

Ricorre per Cassazione il (omissis) deducendo:

1. violazione di legge per essere stati acquisite senza il consenso della difesa le querele sporte da (omissis) (omissis), (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis);

2. mancanza di motivazione con riguardo al motivo di gravame relativo al dolo del reato.

Il difensore del ricorrente ha presentato conclusioni scritte.

Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità.

Il ricorrente si è limitato a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio acquisito e valutato conformemente dai due giudici del merito, e a presentare doglianze prive della necessaria specificità (ex art. 581, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.), poiché ha reiterato più o meno pedissequamente quelle già esaminate ed incensurabilmente disattese dalla Corte di appello.

I giudici d’appello hanno, infatti, dato atto che le denunce rilevano non per la ricostruzione dei fatti storici ivi rappresentati ma quale mero dato documentale necessario per dimostrare che (omissis) (omissis), (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) avevano segnalato all’Autorità che dai loro conti correnti erano stati effettuati dei bonifici non a loro riferibili. Così come è stato dato atto che detti bonifici erano confluiti sul conto corrente del ricorrente che aveva subito prelevato le relative somme.

Correttamente è stato pertanto ritenuto che la condotta dall’imputato fosse quella di chi mette a disposizione il proprio conto corrente per ricevere denaro proveniente da un’operazione di frode informatica consentendo così l’immediata monetizzazione del profitto attraverso il prelievo del contante.

Operazione che sicuramente è idonea ad ostacolare la provenienza del denaro così prelevato, con conseguente sussistenza del reato di riciclaggio esistendone i presupposti oggettivi e soggettivi.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Roma 05/04/2023

Sentenza a motivazione semplificata

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.