Minore in possesso, ai fini di spaccio, di dosi di droga pesante non esclude l’esame del giudice sull’ipotesi di lieve entità (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 7 agosto 2023, n. 34537).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. EMANUELE DI SALVO -Presidente-

Dott. EUGENIA SERRAO -Consigliere-

Dott. ALESSANDRO RANALDI -Consigliere-

Dott. LOREDANA MICCICHÉ -Rel. Consigliere-

Dott. MARINA CIRESE -Consigliere-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/xx/xxxx;

avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO SEZIONE MINORENNI di PALERMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa LOREDANA MICCICHÉ;

lette le conclusioni, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa SILVIA SALVADORI, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 6 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale per i minorenni di Palermo con la quale (omissis) era stato condannato alla pena di anni 2, mesi otto di reclusione ed €.11.556 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, DPR 309/1990.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia.

3. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione ex 606, comma 1, lett. e) cod proc pen.

La sentenza dei giudici di appello aveva erroneamente ritenuto la sussistenza della finalità di spaccio riferendosi alla consistenza della somma trovata in possesso dell’imputato, pari ad euro 250, somma che certamente, per la sua entità, ed anche per la tipologia di taglio di banconote rinvenute, nella disponibilità di (omissis), non poteva assumere significato inequivoco, atteso anche il numero di dosi rinvenute in possesso dell’imputato, tali da non escludere l’uso personale.

Deduceva, inoltre, al riguardo, che il numero di dosi non poteva avere alcun univoco significato in assenza della consulenza che accertasse in concreto l’efficacia drogante, e, a tal fine, era certamente insufficiente il mero narcotest, che serve solo ad individuare la tipologia della sostanza.

4. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in ordine alla esclusione del fatto lieve, motivato dalla Corte territoriale in ragione della diversa tipologia di sostanza, senza alcun accertamento circa la concreta efficacia drogante della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è infondato.

2. La Corte territoriale ha motivato in modo esauriente e completo in ordine agli elementi da cui desumere la certa finalità di cessione a terzi della sostanza ritrovata nella disponibilità dell’imputato, richiamando la circostanza che il predetto avesse portato fuori con sé la droga già confezionata e suddivisa in dosi (quindici di cocaina e sedici di sostanza tipo crack) e che fosse stato trovato in possesso della somma di 250 euro, di cui non poteva giustificare la disponibilità, non svolgendo alcuna attività lavorativa.

La Corte ha aggiunto, con ragionamento immune da vizi logici, che la suddivisione della somma in banconote da piccolo taglio costituiva forte indice rivelatore delta cessione delle singole dosi dello stupefacente detenuto.

Inoltre, non vale a disarticolare la tenuta del logico ragionamento dei giudici di merito la doglianza relativa all’efficacia del cd narcotest, pienamente idoneo ai fini della prova della penale responsabilità (cfr, da ultimo, Sez. 6 -, n. 40044 del 29/09/2022 , Rv. 283942 – 02) in presenza di precisi e concordanti elementi quali quelli valorizzati dalla Corte territoriale.

3. É invece fondato il secondo motivo, relativo alla configurabilità della ipotesi lieve.

La motivazione della sentenza impugnata ha apoditticamente escluso l’inquadrabilità del fatto contestato nella fattispecie di cui all’art. 73, comma V, DPR 309/1990 in ragione della tipologia delle sostanzi, detenute (cioè droghe pesanti) e del possesso di sostanze differenti, ossia crack e cocaina.

4. Dette considerazioni si pongono in contrasto con i consolidati indirizzi della giurisprudenza di questa Corte nonché con il dato normativo, posto che la configurabilità della ipotesi lieve è riferibile alle condotte aventi ad oggetto tutte le tipologie di sostanze (sia le cd droghe leggere che quelle pesanti) e che il possesso di sostanze di differente tipologia non può considerarsi fatto ostativo alla applicazione dell’art. 73, comma V, DPR 309/1990 in quanto l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione. ( Sez. U – n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 – 01).

5. Si impone quindi l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte d’appello di Palermo.

PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla sezione minorenni della Corte d’appello di Palermo in diversa composizione fisica.

Rigetta nel  resto il ricorso.

Roma, 7 luglio 2023.

Oscuramento dei dati.

Depositato in Cancelleria, oggi 7 agosto 2023.

SENTENZA

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Questa sentenza permetterà, ai minorenni, di poter detenere 15 dosi di cocaina + 16 dosi di crack (p. 2 del considerato in diritto) per poter spacciare tranquillamente finquando, fermato dalle Forze dell’Ordine – e poco importa se lo spaccio viene dimostrato con filmati frutto di appostamenti [oggigiorno non basta più dire “l’ho visto spacciare”, lo si deve dimostrare tecnologicamente con riprese a mezzo videocamera] -, gli stessi ne dichiareranno l’uso personale che, per i Giudici a quo, trattasi di mera detenzione considerata lieve entità (p. 3 del considerato in diritto).

In conclusione, la criminalità si servirà sempre di più di giovanissimi minori per spacciare (impunemente) la droga … 

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