Nell’incidente stradale va preso in considerazione anche il danno da perdita dell’anno scolastico e quello da ritardato ingresso nel mondo del lavoro (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 11 ottobre 2023, n. 28418).

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

LUIGI ALESSANDRO SCARANO    -Presidente

DANILO SESTINI                             -Consigliere

PASQUALE GIANNITI                     -Consigliere

STEFANIA TASSONE                      -Consigliere

ANNA MOSCARINI                         -Consigliere – Rel.

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9628/2021 proposto da:

(omissis) (omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis), PEC: (omissis);

-ricorrente –

contro

(omissis) (omissis), (omissis) (omissis) (omissis);

-intimati-

nonché contro

(omissis) (omissis) SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis)  (omissis) e (omissis) (omissis);

-controricorrente –

avverso la sentenza n. 2451/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Cons. dott.ssa ANNA MOSCARINI

Rilevato che:

La signora (omissis) (omissis) e la madre (omissis) (omissis) convennero in giudizio avanti al Tribunale di Milano, con atto di citazione dell’11/9/2014, i signori (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) (omissis) nonché la (omissis) (omissis) SpA, rispettivamente conducente, proprietaria e assicuratrice dell’autovettura (omissis) chiedendo l’accertamento della responsabilità esclusiva dello (omissis) nella causazione di un sinistro stradale e la (omissis) dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni conseguentemente patiti dalla (omissis) allora (omissis) investita dalla (omissis) condotta dallo (omissis) mentre, sostava come pedone in un piazzale di (omissis);

la (omissis) domandò il risarcimento dei danni da essa subìti in conseguenza del sinistro, sia patrimoniali (da mancato guadagno in ragione dei numerosi accompagnamenti della figlia a visite e cure mediche), sia non patrimoniali, in ragione dello sconvolgimento della propria vita a seguito dei danni riportati dall’unica figlia convivente;

la compagnia (omissis) si costituì in giudizio, limitando la propria difesa al solo profilo del quantum, mentre i signori (omissis) (omissis) rimasero contumaci;

il Tribunale adito, disposta una CTU, accertò la responsabilità esclusiva dello (omissis) nella causazione del sinistro, accolse la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dalla (omissis) applicando una personalizzazione del 20%, riconobbe la congruità delle spese mediche documentate ma rigettò la domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante alla (omissis) dalla bocciatura scolastica subìta nell’anno del sinistro e dal conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro; accolse in parte la domanda risarcitoria formulata dalla (omissis) rigettò la domanda di pagamento delle spese stragiudiziali;

successivamente, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla (omissis) dalla (omissis) con sentenza del 30/9/2020 la Corte d’Appello di Milano ha aumentato l’ammontare del risarcimento dei danni liquidati dal giudice di primo grado, rigettato peraltro la specifica doglianza con cui si chiedeva la liquidazione del danno da perdita dell’anno scolastico e da conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro subìto dalla (omissis);

avverso la suindicata sentenza della Corte di merito la (omissis) (omissis) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;

ha resistito (omissis) (omissis) SpA con controricorso;

il  ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380bis, 1 co. c.p.c.

la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

con il primo motivo di ricorso – violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c. violazione del principio della integrale riparazione del danno – la ricorrente formula due censure;

innanzitutto lamenta l’omessa liquidazione della percentuale massima consentita a titolo di personalizzazione del danno censurando, sotto il profilo della motivazione, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto adeguata la percentuale del 20% sul presupposto che “il grado di invalidità accertata dal Tribunale supera appena la soglia minima per non far luogo ai parametri di cui alla legge 57/01 stabiliti per le micropermanenti che prevedono la personalizzazione massima nella misura del 20% con applicazione in via equitativa”;

secondo la ricorrente la motivazione è del tutto incongrua in quanto, pur riconoscendo la gravità delle lesioni, la Corte di merito non ha applicato per i danni (valutati, come nella specie, nella misura dell’11-12% in soggetti di anni 14), la percentuale di personalizzazione massima del 47%, ed ha ritenuto non provate le particolari circostanze atte a rendere il danno più grave delle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, pur avendo la ricorrente allegato e provato di aver dovuto abbandonare la pratica di sport quali la scherma e la ginnastica artistica, svolte a livello agonistico, e di aver perso l’anno scolastico a causa delle numerose cure cui era stata costretta a sottoporsi; il giudice del merito ha altresì asseritamente violato l’art. 2056 c.c. per non aver liquidato il danno in tutte le sue componenti;

con una seconda censura, sempre contenuta nel primo motivo, la ricorrente si sofferma sul danno derivante dalla perdita dell’anno scolastico non considerato dai giudici del merito né a titolo di massima personalizzazione né quale autonoma voce di danno patrimoniale;

impugna il capo di sentenza (p.9) secondo cui <<il diritto al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa non sorge al solo verificarsi di una lesione della salute di non modesta entità, essendo anche necessario che il danneggiato fornisca la prova idonea a dimostrare che l’evento dannoso abbia prodotto una contrazione effettiva del suo reddito ovvero che possa costituire, in generale, un “limite” per l’infortunato, nella ricerca e nell’espletamento di una occupazione lavorativa>>;

ha ritenuto che parte attrice non avesse assolto all’onere probatorio di dimostrare <<l’incidenza dell’evento lesivo sulla evoluzione dei fatti verso il risultato favorevole non potendo tale prova essere tratta in via presuntiva in applicazione degli artt. 2727 e ss.>>;

entrambe le censure sono per quanto di ragione fondate e vanno accolte nei termini di seguito indicati;

la Corte d’Appello ha errato nell’applicare un aumento del punto tabellare (20%) proprio delle micropermanenti ad una fattispecie di lesione macropermanente (11% o 12%);

la sentenza non è conforme né alla giurisprudenza di questa Corte che ha affermato il principio della integralità del risarcimento ponendo a carico del giudice del merito l’obbligo di motivare su tutte le singole componenti del danno incorrendo altrimenti in violazione dell’art. 2056 c.c. ( Cass., 3, n. 25634 del 14/11/2013; Cass., 3, n. 2003 del 23/9/2014; Cass., 3, n. 7513 del 27/3/2018; Cass., 3, n. 28988 dell’11/11/2019 n. 28988; Cass., 3, n. 25843 del 13/11/2020) né alla giurisprudenza che ha valorizzato in particolare la perdita dell’anno scolastico sia ai fini della personalizzazione sia a titolo di danno autonomamente risarcibile;

quanto al primo profilo secondo le citate pronunce il giudice deve dar conto del peso specifico attribuito a ciascun fattore di probabile incidenza sul danno in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato sul rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento; quanto al secondo profilo si è da questa Corte affermata la risarcibilità del danno da ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro con onere della prova favorevole al danneggiato in ragione della intrinseca potenzialità dannosa per il medesimo della perdita di un anno scolastico e del ritardato ingresso nel mondo del lavoro, con riduzione dei suoi redditi futuri (v. Cass., n. 16541 del 2012, Cass., n. 2644 del 2013).

Orbene nell’impugnata sentenza la Corte d’Appello ha invero disatteso il suindicato principio là dove si è limitata ad affermare che la mancanza di redditi non è di per sé sufficiente ad escludere il danno risarcibile e che il danneggiato deve provare, sulla base di elementi concreti, che il ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro sia stato foriero di danni, senza considerare che sulla base di nozioni di comune esperienza la perdita dell’anno scolastico produce gravi conseguenze (Cass., 3, n. 25843 del 13/11/2020), desumibili anche in base alla prova presuntiva;

alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo consegue, assorbito il 2° [ con il quale la ricorrente denunzia nullità della sentenza ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. sub specie di violazione dell’art. 112 c.p.c. violazione del principio di soccombenza (artt. 91 e 92 c.p.c.) contraddittorietà della motivazione, violazione del principio dell’equo compenso e violazione dell’art. 2233, 2° co. c.c. ] l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbito il secondo.

Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del 9/5/2023

Il Presidente

Dott. Luigi Alessandro Scarano

Depositato in Cancelleria l’11 ottobre 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.