Risarcimento diretto al trasportato pure se l’altro veicolo ha targa estera e l’assicurazione non opera in Italia (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 8 maggio 2023, n. 12172).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8753/2019 R.G. proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), difeso dall’avvocato (OMISSIS) (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) (OMISSIS) sito in (OMISSIS), che la difende;

-ricorrente-

contro

(OMISSIS) (OMISSIS) SPA

-intimato-

avverso SENTENZA di TRIBUNALE FOGGIA n. 2239/2018 depositata il 10/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Ritenuto che

1.- (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) ha subìto un incidente mentre era a bordo della propria autovettura, condotta in quel momento da altro soggetto, ed ha citato in giudizio (OMISSIS) (OMISSIS) quale compagnia garante della propria vettura, ai sensi dell’articolo 141 del codice delle assicurazioni.

Ha precisato, tuttavia, che la responsabilità del sinistro era da ascriversi interamente al veicolo antagonista, condotto da (OMISSIS) (OMISSIS) il quale aveva provocato lo scontro per non essersi fermato allo stop e per non aver dato la precedenza alla vettura su cui era trasportata la ricorrente.

2.- Nel costituirsi in giudizio, la (OMISSIS) (OMISSIS) spa, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ossia ha obiettato che non poteva darsi luogo ad azione diretta nei suoi confronti, ai sensi dell’articolo 141 il codice delle assicurazioni, in quanto tale norma non si applica ove il veicolo antagonista abbia targa estera e sia assicurato con un’impresa straniera che non esercita attività assicurativa In Italia.

3.- Il Giudice di pace ha accolto questa eccezione, rigettando la domanda, con decisione confermata dal Tribunale di Foggia, in secondo grado, che ha osservato come l’articolo 141 citato concede il diritto di rivalsa all’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento nei limiti e alle condizioni previste dall’articolo 150, che, per l’appunto, esclude l’applicazione della procedura di risarcimento diretto, di cui all’articolo 149, qualora il veicolo antagonista sia assicurato da una impresa straniera che non abbia aderito al sistema di risarcimento diretto.

4.- La ricorrente propone ricorso con un motivo di censura, mentre la compagnia intimata non risulta essersi costituita nonostante la regolarità della notifica dell’impugnazione.

Il PM ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che

1.- Il motivo di ricorso.

L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli articoli 141 e 150 del codice delle assicurazioni e del DPR 254 del 2006.

Il motivo mira a sostenere la tesi secondo cui l’azione diretta ex articolo 141 cda si applica anche al caso in cui il veicolo antagonista è coperto da una assicurazione straniera che non abbia aderito al sistema del risarcimento diretto.

Tuttavia, una prima questione, sebbene non direttamente posta dal ricorrente, è quella relativa all’ammissibilità della procedura di risarcimento diretto nei casi in cui la responsabilità dell’incidente venga prospettata come ad esclusivo carico del veicolo antagonista.

Poiché l’articolo 141 citato consente al terzo trasportato di agire verso l’assicurazione del veicolo sul quale era a bordo, “salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”, si fa questione se nel caso fortuito rientri per l’appunto o meno la condotta colpevole del terzo, vale a dire del conducente il veicolo antagonista.

Su questo punto, il contrasto tra i precedenti di questa Corte, vale a dire tra la decisione numero 4147 del 2019, che ha fatto rientrare nell’ipotesi del caso fortuito anche la condotta colpevole del terzo con conseguente inammissibilità in tal caso dell’ azione diretta da parte del terzo trasportato, e la decisione numero 17963 del 2021, che invece ha ritenuto ammissibile l’azione diretta qualora la responsabilità dell’incidente sia attribuibile al terzo antagonista, la cui condotta non è dunque da considerarsi allo stregua di caso fortuito di cui all’articolo 141, è stato risolto in quest’ultimo senso dalle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito che “la nozione di “caso fortuito”, prevista come limite all’applicabilità dell’azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 cod.ass., riguarda l’incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell’altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro” (Cass. sez. un. 35318/ 2022).

Ciò premesso, il motivo è fondato.

Infatti, a sostegno della tesi del ricorrente sta la giurisprudenza di questa Corte (che risale a Cass. 16181/2015, nei motivi, poi ripresa ex professo da Cass. 1279/2019 ed infine da Cass. 1161/2020), secondo cui: “la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest’ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo immatricolato all’estero assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione terzi trasportati (cd. CTT), parte della convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (cd. CARD), atteso che l’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un’ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante”. (Cass. 1161/2020).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese.

Roma 10.3.2023.

Depositato in Cancelleria l’8 maggio 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.