Simula il furto di un’autovettura, ma viene assolto per il reato di truffa (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 25 marzo 2022, n. 11003).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino – Presidente –

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere –

Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere –

Dott. SGADARI Giuseppe – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Dante, nato a Parma il 28/09/19xx;

avverso la sentenza del 12/07/2017 della Corte di appello di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione della causa svolta dal consigliere Dott. Giuseppe Sgadari;

sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Valentina Manuali, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

sentiti i difensori:

avv. Giuseppina (OMISSIS), per la parte civile, che ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso depositando comparsa conclusionale e nota spese;

avv. Andrea (OMISSIS) per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, parzialmente riformando la sentenza dei Tribunale di Rimini emessa il 12 luglio 2017, confermava la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di truffa ascrittogli e lo condannava alla pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 150,00 di multa oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte civile Società Reale Mutua di Assicurazioni; dichiarava prescritti i reati di appropriazione indebita e simulazione di reato di cui ai capi A) e B) attraverso i quali l’imputato, simulando l’avvenuto furto di una autovettura della quale si era indebitamente impossessato avendola in noleggio, aveva tratto in inganno la parte civile inducendola a corrispondere l’indennizzo alla società proprietaria del veicolo.

2. Ricorre per cassazione Dante (OMISSIS) deducendo:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del danno e del profitto del reato di truffa.

Il ricorrente sostiene che la Corte avrebbe travisato la prova testimoniale del funzionario della compagnia assicurativa costituita parte civile (OMISSIS) Bruno, che aveva affermato come la società di assicurazioni avesse pagato l’indennizzo alla proprietaria del veicolo (Società Concessionaria Automobili s.p.a. (OMISSIS)) in base ad una polizza relativa al solo reato di appropriazione indebita e non anche rispetto al furto, sicché sarebbe venuta meno la “concatenazione causale tra artifici e raggiri, disposizione patrimoniale e danno ingiusto che costituisce l’elemento oggettivo del reato” (fg. 4 del ricorso).

Inoltre, mancherebbe anche l’ingiusto profitto del reato, ravvisato dalla Corte nel fatto che il ricorrente, attraverso la denuncia di furto, avrebbe evitato di esporsi alle richieste di risarcimento della proprietaria del veicolo.

Il ricorrente contesta tale ricostruzione sostenendo che la denuncia di furto non lo avrebbe esonerato da responsabilità verso la proprietaria del veicolo, trovandosi egli in colpa grave, tanto è vero che la Società Concessionaria Automobili aveva agito nei confronti del ricorrente.

Quest’ultimo, inoltre, era soggetto estraneo al rapporto assicurativo tra la parte civile e la proprietaria del veicolo, sicché non avrebbe potuto ricavare alcun ingiusto profitto;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo.

Il ricorrente avrebbe denunciato falsamente il furto del veicolo “esclusivamente per evitare di essere indagato per l’appropriazione indebita dello stesso” e non per le conseguenze civili nei confronti della compagnia assicuratrice in ragione di un contratto tra questa e la società proprietaria del veicolo al quale egli era estraneo ed i cui contenuti gli erano sconosciuti;

3) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto che la truffa fosse stata consumata e non tentata.

La costruzione dell’ipotesi di reato come tentativo emergerebbe dallo stesso capo di imputazione e sarebbe confermata dalla circostanza che, per le ragioni esplicitate nei precedenti motivi, il ricorrente non avrebbe conseguito alcun profitto ingiusto.

Tanto avrebbe effetti sulla pena e sulla prescrizione, posto che la condotta si era arrestata al 20 giugno 2012, data della presentazione della denuncia di furto ai carabinieri.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

1. Il ricorrente sottolinea una circostanza di fatto che era emersa fin dal giudizio di primo grado.

Il Tribunale, a fg. 5 della sua sentenza, così si esprime: “La Compagnia Reale Mutua Assicurazioni aveva pertanto ritenuto falsa la denuncia di furto presentata da (OMISSIS) ed aveva presentato a sua volta denuncia di furto non dando seguito alla pratica aperta in occasione della denuncia di (OMISSIS).

Essa era stata peraltro costretta a risarcire la proprietaria del mezzo, la S.C.A. (cui il veicolo era stato restituito, sensibilmente danneggiato) di un importo pari alla differenza tra il valore assicurato e il valore del mezzo recuperato (la quietanza in atti riporta un pagamento di euro 18.500) in quanto tale società – che è una grossa compagnia di noleggio vetture – aveva una polizza che copriva anche l’ipotesi di appropriazione indebita, ovvero di mancata restituzione del bene da parte di chi l’aveva in uso”.

Dunque, la compagnia assicuratrice, odierna parte civile, non aveva risarcito la società proprietaria dell’autovettura in conseguenza della falsa denuncia di furto sporta dall’imputato secondo quanto contestatogli al capo B) come simulazione di reato foriera alla perpetrazione della truffa.

Il risarcimento, invece, era stato collegato al fatto che la società proprietaria dell’autovettura aveva stipulato una polizza con la parte civile anche per il reato di appropriazione indebita da parte di terzi, trattandosi di società di noleggio.

Stando così le cose – come, in effetti, emerge dalla testimonianza del soggetto responsabile della compagnia assicuratrice ((OMISSIS) Bruno), che la Corte ha potuto esaminare stante il denunciato vizio di travisamento della prova – gli artifici e raggiri compiuti dal ricorrente attraverso la falsa denuncia di furto non sarebbero collegati alla successiva condotta del soggetto indotto in errore, l’odierna parte civile, sicché la truffa sarebbe inesistente già sotto il profilo oggettivo, con i consequenziali effetti anche in ordine alle statuizioni civili.

Peraltro, la sentenza impugnata non convince neanche nella ricostruzione dell’elemento soggettivo del reato, posto che non è stata adeguatamente superata l’obiezione difensiva secondo la quale la falsa denuncia di furto sporta dal ricorrente era da attribuire alla sua volontà di rimanere estraneo alle conseguenze, verso la proprietaria dell’automobile, della appropriazione indebita del veicolo, essendo egli del tutto estraneo al rapporto assicurativo tra la società di noleggio e la parte civile.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per la insussistenza del reato di truffa ancora non prescritto, con consequenziale eliminazione delle statuizioni civili in quanto collegate a tale reato (commesso, secondo la contestazione, attraverso gli artifici della simulazione del furto), come risultante anche dalla costituzione di parte civile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa di cui al capo C) perché il fatto non sussiste e, per l’effetto, elimina le statuizioni civili.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 09.02.2022.

Depositato in Cancelleria, oggi 25 marzo 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.