Straniero trovato in possesso di 2 chili di cocaina: legittima la revoca dell’autorizzazione a permanere in Italia per accudire le figlie minorenni (Corte di cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 22 febbraio 2023, n. 5527).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3887-2022 proposto da:

(OMISSIS) ELVIN, elettivamente domiciliato in Porto Recanati (MC) presso lo studio dell’’Avv. Consuelo (OMISSIS) che lo rappresenta e difende;

-ricorrente-

contro

PREFETTURA UTG CHIETI, MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, ope legis rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via Dei Portoghesi 12;

-controricorrenti-

avverso l’ordinanza n. 156/2021 del giudice di pace di Chieti, depositata il 22/12/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal consigliere dott.ssa Annamaria Casadonte;

rilevato che

1. Il sig. (OMISSIS) Elvin, cittadino Albanese nato il 25.11.1979, impugna per cassazione l’ordinanza con cui il giudice di pace di Chieti ha respinto l’opposizione da lui proposta nei confronti del decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Chieti.

2. Il giudice di pace dà atto che il (OMISSIS) è stato espulso ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b) d.lgs.vo n. 286/1998 a seguito del rifiuto del permesso di soggiorno.

3. Detto rifiuto è stato disposto in ragione della revoca da parte del tribunale per i minorenni dell’autorizzazione a permanere in Italia rilasciatagli al fine di poter accudire le figlie minorenni ed era intervenuta sulla scorta di un’informativa della questura che evidenziava la pericolosità sociale del (OMISSIS).

4. Il giudice di pace ha altresì dato atto che la corte d’appello avanti alla quale egli aveva reclamato la revoca dell’autorizzazione, aveva rigettava l’impugnazione sottolineando la pericolosità del (OMISSIS) desunta dai precedenti penali tra cui quello di detenzione di due chili di cocaina.

5. In considerazione di tali rilievi il giudice di pace ha ritenuto la validità dell’espulsione.

6. La cassazione dell’ordinanza depositata e comunicata il 22/12/2021 è chiesta con ricorso avviato per la notifica il 19/01/2022 ed affidato ad un unico motivo di ricorso, cui resistono con controricorso il Ministero dell’interno e la prefettura di Chieti.

considerato in diritto

7. Con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 19, comma 1 punto 1, art. 13, comma 2-bis e comma 3, art. 31, comma 3 d.lgs. 286/1998, il ricorrente denuncia la mancata considerazione del legame del (OMISSIS) con le figlie minori presenti in Italia.

8. La censura è inammissibile.

8.1. In tema di autorizzazione temporanea all’ingresso o alla permanenza nel territorio nazionale di uno dei genitori ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998, non è sufficiente ad integrare i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione l’esigenza di tutelare la coesione familiare, ma è necessaria l’allegazione di un concreto pregiudizio che i minori rischino di subire per effetto dell’allontanamento del genitore (cfr. Cass.773/2020; id. 4496/2022).

8.2. Il diniego di detta autorizzazione non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all’ingresso o al soggiorno dello straniero.

8.3. Nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all’esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l’interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto (cfr. Cass. Sez. Un. 15750/2019).

8.4. Ebbene, nel caso di specie, il giudice di pace nel dare conto delle circostanze che avevano portato all’espulsione, si è attenuto ai suddetti principi interpretativi evidenziando l’accertata legittimità della revoca dell’autorizzazione alla permanenza in Italia rilasciata al (OMISSIS) al fine di poter accudire le figlie minorenni e motivata dalla sopravvenuta considerazione dell’incompatibilità con tale autorizzazione della condotta penale del (OMISSIS), oggettivamente connotata sfavorevolmente dalla detenzione di due chili di cocaina, oltre che da altri reati accertati irrevocabilmente nei suoi confronti e richiamati dai controricorrenti.

8.6. A fronte di ciò il ricorrente non ha allegato circostanze per mutare i richiamati orientamenti e la ratio decidendi limitandosi a sostenere una generica irrilevanza degli stessi ai fini del rilascio dell’autorizzazione per motivi familiari. 9.Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, Il presente processo è esente dall’applicazione dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R, n.115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al controricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.200,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, il giorno 15 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria, oggi 22 febbraio 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.