Vende telematicamente biglietti aerei inesistenti: condannato per truffa aggravata (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 5 ottobre 2023, n. 40460).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Geppino RAGO – Presidente –

Dott. Giovanna VERGA – Consigliere –

Dott. Sergio DI PAOLA – Rel. Consigliere –

Dott. Maria Daniela BORSELLINO – Consigliere –

Dott. Marzia MINUTILLO TURTUR – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) nato a MONZA il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 23/06/2022 della Corte d’appello di Brescia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Sergio Di Paola;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Antonio Balsamo, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Brescia, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di (omissis) (omissis) (omissis) dal Tribunale di Bergamo in data 30 giugno 2021, in ordine al delitto di truffa aggravata realizzata concludendo l’acquisto di biglietti aerei per voli transcontinentali, facendo ricorso a contatti e comunicazioni telematiche, biglietti risultati inesistenti.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato deducendo, con il primo motivo, vizio della motivazione, contraddittoria e manifestamente illogica quanto alla mancata dimostrazione del carattere non genuino dei biglietti aerei inviati dall’imputato alle persone offese, pur considerando la rinnovazione dell’istruttoria (disposta d’ufficio dalla Corte territoriale a questo specifico fine) e i risultati negativi ottenuti.

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale, in relazione all’art. 61, n. 5 cod. pen.; la Corte d’appello aveva affermato la sussistenza della circostanza aggravante in contrasto con le risultanze di fatto che dimostravano l’iniziativa presa dalle persone offese di contattare l’imputato, ricorrendo anche alla rete internet e a messaggi; l’uso da parte dell’imputato delle proprie generalità; l’assenza di annunci on line da parte del ricorrente e la vendita di beni immateriali, elementi tutti che contrastavano con il fine di schermare la propria identità e di rendersi facilmente irreperibile, elemento costitutivo della circostanza aggravante.

3. La Corte ha proceduto all’esame del ricorso con le forme previste dall’art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020 n. 176, applicabili ai sensi dell’art. 94, comma 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (come modificato dall’art. 5 duodecies, comma 1, dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022 n. 199).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il primo motivo di ricorso è generico: il ricorrente supera e ignora il passaggio della motivazione in cui, in primo luogo, si attesta la sicurezza del teste, indipendentemente dal difetto di esito degli accertamenti documentali sui documenti di viaggio, in ordine alla circostanza dell’inesistenza dei biglietti acquistati, tanto da non trovare corrispondenza con i voli indicati nelle carte d’imbarco ricevute; inoltre, la Corte territoriale ha messo in rilievo “le singolari modalità di pagamento dei biglietti” (pag. 2) eseguite con versamenti frazionati non su un conto dell’agenzia ove operava l’imputato, ma su una carta a lui intestata.

L’omesso confronto con questi argomenti rende la censura generica, poiché il complesso della motivazione della sentenza fornisce una ricostruzione non manifestamente illogica, e neppure contraddittoria rispetto ai dati dichiarativi acquisiti e alle modalità della condotta.

1.2. Il secondo motivo è infondato.

La circostanza aggravante in esame si realizza quando l’agente approfitti di “circostanze di tempo, di luogo o di persona (…) tali da ostacolare la (…) privata difesa”.

La più recente giurisprudenza di legittimità, apprezzando le peculiarità delle transazioni commerciali che possono realizzarsi in ambienti “virtuali”, come per il commercio elettronico e per gli acquisti operati sulla rete Internet, ha affermato che quelle circostanze di tempo (in ragione della rapidità con cui si perfezionano le transazioni sulla rete) e di luogo (operando le parti, appunto, in un ambiente “virtuale” in cui ogni relazione è affidata a contatti di tipo telematico a distanza) possano, in relazione alle peculiarità della singola vicenda fattuale, esser piegate dall’agente per ostacolare le ordinarie cautele adottate nella conclusione di contratti.

E’ evidente, dunque, che la circostanza aggravante in esame non richiede alcuna verifica in ordine a quale delle – parti abbia intrapreso l’iniziativa di concludere la transazione, operando a distanza; ciò che rileva (secondo la scansione dell’accertamento dell’esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di “ostacolo alla pubblica o privata difesa”; della produzione in concreto dell’effetto di “ostacolo alla pubblica o privata difesa” che ne sia derivato; del fatto che l’agente ne abbia concretamente “profittato” – avendone, quindi, consapevolezza – : Sez. Unite, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 – 02, § 14.) è che una delle parti, agendo nell’ambito di un rapporto contrattuale instaurato e poi concluso non in presenza, ma a distanza e attraverso sistemi di comunicazione telematica, approfitti delle indicate circostanze di tempo e di luogo per ostacolare la difesa della controparte da possibili intenti fraudolenti o comunque abusivi, impedendo l’immediato accertamento della condotta illecita realizzata grazie all’agevolazione che discende dall’utilizzazione dello strumento della rete, da cui l’agente abbia consapevolmente tratto specifici vantaggi (Sez. 2, n. 40045 del 17/07/2018, Onnis, Rv. 273900 – 01; Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893 – 0; Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450 – 0; Sez. 2, n. 18252 del 13/4/2022, Carino, n.m.; mentre a diverse conclusioni dovrà giungersi quando le modalità telematiche della vendita non abbiano in concreto avvantaggiato il reo, sussistendo – ad esempio – la possibilità di visionare il bene in un luogo fisico indicato ed esistente – Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800 – 01 -, ovvero quando dopo il primo contatto tra venditore e acquirente avvenuto su una piattaforma, la trattativa si sia sviluppata mediante messaggi telefonici e incontri di persona per la visione e cessione del bene, con consegna di assegno circolare poi risultato falso: Sez. 2, n. 1085 del 14/10/2020, dep. 2021, Salamone, Rv. 280515 – 01).

Si tratta di interpretazione che si pone in linea di continuità con la ratio della norma che disciplina la circostanza in esame, individuata dalla Relazione del Guardasigilli al Re sul codice penale del 1930 e ribadita di recente dalla giurisprudenza a Sezioni unite della Corte («Il fondamento della circostanza aggravante della c.d. minorata difesa, in riferimento a ciascuna delle tipologie di elementi fattuali che possono integrarla, è stato generalmente ravvisato nel maggior disvalore che la condotta assume nei casi in cui l’agente approfitti delle possibilità di facilitazione dell’azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui quest’ultima viene a svolgersi»: Sez. Unite, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, cit., § 12.).

La conclusione dell’acquisto dei biglietti aerei da parte dei querelanti residenti in Italia, mentre l’imputato operava presso un’agenzia di viaggi in Brasile, operazione avvenuta esclusivamente attraverso contatti a distanza, è stata correttamente valutata come idonea ad ostacolare le verifiche da parte degli acquirenti sull’effettività dell’operazione (risultando inviati agli acquirenti esclusivamente documenti relativi alle presunte carte di imbarco) e funzionale all’agevole impossessamento definitivo del denaro versato all’imputato.

2. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali.

Così deciso il 04/07/2023.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.