REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Felice Manna Presidente
Mario Bertuzzi Consigliere rel. est.
Milena Falaschi Consigliere
Riccardo Guida Consigliere
Remo Caponi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., con sede in (omissis) in persona del legale rappresentante sig. (omissis) (omissis) rappresentata e difesa alle liti in calce al ricorso dall’Avvocato (omissis) (omissis) elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato (omissis) (omissis) in Roma, via (omissis)
Ricorrente
contro
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone.
Intimata
avverso la sentenza n. 87/2018 del Tribunale di Pordenone, depositata il 26.1.2018.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.1.2024 dal consigliere relatore, dott. Mario Bertuzzi.
Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Corrado Mistri, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udite le difese svolte dall’Avvocato (omissis) (omissis) per delega dall’Avvocato (omissis) (omissis) per la ricorrente.
Fatti di causa
(omissis) s.p.a. impugnò, dinanzi al Giudice di pace di Pordenone, il verbale di accertamento e violazione dell’art. 100, comma 12, del codice della strada, elevato a suo carico dalla Polizia stradale per avere messo in circolazione un complesso veicolare formato da motrice e rimorchio risultante iscritto al P.R.A. con targa e documenti intestati alla società ricorrente, ma munito, al momento dell’accertamento, di targa polacca facente capo alla società (omissis) S.P.A.
A. fondamento della contestazione l’autorità ritenne che il fatto integrasse l’ipotesi di circolazione di autoveicolo con targa non propria, in quanto diversa da quella che, ai sensi delle risultanze del P.R.A. nazionale, identificava il veicolo.
A sostegno dell’opposizione la società dedusse che il fatto accertato non integrava la violazione contestata di circolazione di veicolo con targa non propria, atteso che le targhe erano state regolarmente rilasciate dalla motorizzazione civile polacca ai veicoli in questione, a seguito di contratto di noleggio temporaneo della (omissis) alla (omissis) con la conseguenza che il solo rimprovero che le poteva essere mosso era di non avere provveduto a comunicare al competente ufficio del PRA la definitiva esportazione all’estero dei mezzi, al fine della radiazione delle targhe originarie.
Il Giudice di Pace rigetto l’opposizione e tale pronuncia venne confermata dal Tribunale di Pordenone, con sentenza n. 87 del 26.1.2018.
II giudice di appello motivò decisione affermando che l’art. 100, comma 12, codice della strada sanziona ” Chiunque circola con un veicolo con targa non propria o contraffatta “, che per targa non propria deve intendersi la targa diversa da quella identificativa del mezzo secondo la legge italiana a seguito della sua immatricolazione e che nella specie doveva ritenersi consumata la violazione contestata, atteso che, non essendo mai intervenuta la radiazione delle targhe originarie, i veicoli circolavano con targhe diverse da quelle loro assegnate.
Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato, a seguito di ordine di rinnovazione, all’Avvocatura Generale dello Stato il 21.5.2019, ha proposto ricorso la società (omissis) s.p.a. sulla base di un unico motivo.
La Prefettura intimata non ha svolto attività difensiva.
Avviato per la decisione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., con ordinanza interlocutoria n. 2286 del 2020 la trattazione del ricorso e stata rimessa alla pubblica udienza.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo la società ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100, comma 12, codice della strada, censurando la decisione impugnata per avere ritenuto applicabile la disposizione menzionata in assenza dei suoi presupposti fattuali.
Le targhe rinvenute erano infatti state rilasciate dalle competenti autorità polacche, previa consegna delle relative carte di circolazione e delle targhe originarie, proprio per i veicoli oggetto di accertamento.
Si sostiene quindi che, trattandosi di targhe appartenenti ai suddetti veicoli, la violazione contestata non era nella specie configurabile, risultando essa applicabile, oltre che al caso di targhe contraffatte, solo all’ipotesi in cui il mezzo usi targhe altrui, cioè corrispondenti ad altro veicolo.
Si sostiene, pertanto, che la fattispecie rientrava nella diversa ipotesi sanzionatoria dell’art. 103 codice della strada, che sanziona l’omessa comunicazione al PRA dell’esportazione del veicolo, trovando il fatto contestato la sua causa proprio in tale omissione.
II ricorso é fondato.
L’art. 100, comma 12, codice della strada, sanziona la circolazione di un veicolo ” munito di targa non propria o contraffatta “.
La formula normativa va intesa nel senso che la violazione sussiste quando la targa di cui il veicolo é provvisto appartiene ad un altro mezzo o risulta comunque oggetto di contraffazione.
Nel caso di specie, dalla ricostruzione dei fatti sostenuta dalla ricorrente e risultante dalla stessa sentenza impugnata, l’autocarro con rimorchio condotto dal dipendente della società sanzionata risultava invece munito di targhe rilasciate, a quanto risulta regolarmente, dalla Motorizzazione polacca.
È evidente pertanto che si é al di fuori dell’ipotesi in cui il veicolo circoli non targa non propria, coincidendo le targhe presenti al momento dell’accertamento con quelle assegnate.
Ne la sussistenza della condotta sanzionata può affermarsi per ii solo fatto che nel P.R.A. risultassero ancora registrate le targhe originarie, precedenti alla nuova immatricolazione, atteso che tale circostanza e addebitabile alla mancata attivazione, da parte del proprietario, del procedimento di radiazione delie targhe precedenti, previsto dall’art. 103 codice della strada e la cui omissione ha una sanzione autonoma, ma non trasforma di per se l’uso delie targhe nuove nella violazione contestata, non porta cioè a ritenere che quelle presenti non fossero quelle ” proprie ” dell’automezzo.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa é decisa nel merito con l’accoglimento della opposizione ed il conseguente annullamento del verbale di contestazione. Le spese di giudizio, liquidate per tutti i gradi in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta da (omissis) s.p.a. ed annulla il verbale di contestazione impugnato.
Condanna la Prefettura – UTG di Pordenone al pagamento delle spese dell’intero giudizio, che liquida in euro 1.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, in relazione al primo grado, in euro 1.600,00, di cui euro 100,00 per esborsi, in relazione al grado di appello ed in euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, per ii giudizio di legittimità, oltre accessori di legge e spese generali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.
Il Consigliere estensore II Presidente
Mario Bertuzzi Felice Manna
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2024.