REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da:
Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI -Presidente-
Dott. LUCIA VIGNALE -Consigliere-
Dott. EUGENIA SERRAO -Consigliere-
Dott. ATTILIO MARI -Consigliere-
Dott. ALESSANDRO D’ANDREA -Relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) nato a WEILHEIM (GERMANIA) il xx/xx/19xx;
avverso la sentenza del 07/07/2023 del TRIBUNALE di MILANO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO D’ANDREA;
lette le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 luglio 2023 il Tribunale di Milano ha applicato a (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS), ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena, condizionalmente sospesa, di mesi cinque, giorni dieci di arresto ed euro 1.400,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, altresì disponendo la revoca della patente di guida nei suoi confronti.
L’imputato era stato sottoposto a giudizio per avere circolato sulla pubblica via alla guida di un velocipede (monopattino) benché fosse in stato di ebbrezza a seguito dell’assunzione di bevande alcoliche, con tasso alcolemico riscontrato pari a 1,67 g/l, in tali condizioni perdendo il controllo del proprio veicolo e causando un sinistro stradale.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS), a mezzo del suo difensore, limitatamente alla disposta applicazione della revoca della patente di guida, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed illegalità della pena, ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione all’art. 186 cod. strada.
Lamenta, in particolare, il ricorrente l’erroneità della decisione con cui il giudice di merito, al di fuori dell’accordo intervenuto tra le parti, ha ritenuto di applicare nei suoi confronti la revoca della patente di guida, in quanto disposta in violazione dell’interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità per cui la suddetta sanzione amministrativa accessoria non è applicabile a chi si sia posto in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione, come, per l’appunto, è il monopattino, equiparato al velocipede dall’art. 1, comma 75, I. 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per l’effetto dovendo essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
2. Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte quello per cui la sanzione ‘amministrativa accessoria della sospensione (o della revoca) della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione (così, tra le altre: Sez. 4, n. 34772 del 26/11/2020, Cani, Rv. 280075-01; Sez. 4, n. 19413 del 29/03/2013, Cologna, Rv. 255081; Sez. U, n. 12316 del 30/01/2002, Fugger, Rv. 221039- 01).
Tale principio, per lo più espresso con riferimento alla guida di un velocipede, può, all’evidenza, essere esteso anche alla conduzione di un monopattino, avendo l’art. 1, comma 75-quinquies, legge 27 dicembre 2019, n. 160, espressamente equiparato i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi – fatto salvo quanto previsto «dai commi da 75 a 75-vides ter», tuttavia concernenti aspetti di non significativo rilievo in questa sede -.
Nella fattispecie, pertanto, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida è stata erroneamente applicata con riferimento ad un’ipotesi di guida in stato di ebbrezza concernente la conduzione di un mezzo (monopattino) per la cui guida non è richiesto alcun titolo abilitativo.
3. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, che, in ossequio a quanto disposto dall’art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc pen., il Collegio provvede direttamente ad eliminare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, statuizione che elimina.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2023.
Depositato in Cancelleria, oggi 4 dicembre 2023.