REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da:
Dott. SALVATORE DOVERE – Presidente –
Dott. LUCIA VIGNALE – Consigliere –
Dott. ALESSANDRO RANALDI – Consigliere –
Dott. LOREDANA MICCICHÉ – Consigliere –
Dott. FABIO ANTEZZA – Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/xx/19xx;
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa LUCIA ODELLO, nel senso del rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Genova, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha confermato la condanna di Andrea Marchi per i reati di rifiuto di sottoposizione agli accertamenti del tasso alcolemico e dell’assunzione di sostanze stupefacenti, di cui, rispettivamente, agli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito: «cod. strada»).
2. Avverso la sentenza d’appello l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Il ricorrente premette che, per quanto accertato in sede di merito, l’imputato, coinvolto in un incidente stradale alla guida di un veicolo, è stato soccorso da un’ambulanza, ricevendo in loco cure mediche alla presenza di una prima pattuglia delle forze dell’ordine ivi giunta.
Successivamente allontanatosi dai luoghi in compagnia di una donna, al fine di prelevare un prossimo congiunto, e fatto ritorno poco dopo, (omissis) (omissis) è stato invitato da altri appartenenti alle forze dell’ordine, nelle more avvicendatisi alla prima pattuglia, a cui ha opposto il proprio rifiuto, a recarsi in struttura sanitaria al fine di essere sottoposto a cure mediche, in ragione di una ferita ancora sanguinante, e agli accertamenti del tasso alcolemico e della presenza di sostanze stupefacenti mediante il prelievo di liquidi biologici, in ragione della ritenuta sussistenza di un’alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool e sotto l’effetto di stupefacenti.
2.2. Premesso quanto innanzi, si deducono, in primo luogo, con i primi due motivi di ricorso, la violazione di legge, segnatamente degli agli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, d.lgs. n. 285 cod. strada, non trattandosi il rifiuto opposto nella situazione di contesto innanzi descritta, di condotta tipizzata dai detti articoli.
2.3 A quanto innanzi, si aggiungerebbero comunque, per il ricorrente, l’insussistenza del presupposto della sottoposizione a cure mediche, essendo le stesse già prestate dal personale dell’ambulanza ivi giunto e terminate, tanto che l’imputato si era allontanato dai luoghi, e l’assenza di circostanze tali da far ritenere che (omissis) (omissis) fosse in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool o sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Con riferimento a tale ultima circostanza, infine, con il terzo motivo si deducono l’omessa o contraddittoria motivazione in quanto il relativo apparato motivazionale si esaurirebbe in una mera clausola di stile consistente nel mero riferimento «allo stato di alterazione dell’imputato».
3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le dedotte violazioni di legge sono fondate, nei termini che seguono.
2. La situazione di contesto e la ricostruzione fattuale nelle quali si sarebbero concretizzati i rifiuti di sottoposizione agli accertamenti del tasso alcolemico e dell’assunzione di sostanze stupefacenti, sanzionati, rispettivamente, dagli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada, da cui il ricorrente argomenta le violazioni di legge, emergono pacificamente dalle sentenze di merito (in ipotesi di c.d. «doppia conforme»), che le pongono a fondamento dell’accertamento di responsabilità penale, nei termini di seguito evidenziati.
(omissis) (omissis), coinvolto in un incidente stradale alla guida di un veicolo, è stato soccorso da un’ambulanza, ricevendo in loco cure mediche, alla presenza di una prima pattuglia delle forze dell’ordine ivi giunta, all’esito delle quali si è allontanato dai luoghi in compagnia di una donna, al fine di prelevare un prossimo congiunto.
Fatto ritorno poco dopo, l’imputato è stato invitato da altri appartenenti alle forze dell’ordine, nelle more avvicendatisi alla prima pattuglia, a cui ha opposto il proprio rifiuto, a recarsi in struttura sanitaria al fine di essere sottoposto a cure mediche, in ragione di una ferita ancora sanguinante, e agli accertamenti del tasso alcolemico e della presenza di sostanze stupefacenti mediante il prelievo di liquidi biologici, in ragione della ritenuta sussistenza di un’alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool e sotto l’effetto di stupefacenti.
3. Orbene, le fattispecie concrete, come accertate in sede di merito, non sono sussumibili in taluna delle ipotesi di rifiuto contemplate dagli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada.
4. Quanto alla prima fattispecie, l’art. 186, comma 7, cod. strada, punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il rifiuto all’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dello stesso articolo.
Ai sensi del citato comma 3 dell’art. 186 cod. strada, a cui fa riferimento il successivo comma 7 nel tipizzare la fattispecie di rifiuto, gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al successivo comma 4 del citato art. 186 cod. strada.
Ove i predetti accertamenti qualitativi di cui al comma 3 abbiano dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento, anche accompagnando il conducente presso il più vicino ufficio o comando (art. 186, comma 4, cod. strada).
Per i conducenti «coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche», l’accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate (art. 186, comma 5, cod. strada).
4.1. Nel caso in esame, data la situazione fattuale accertata in sede di merito, non ricorre taluna delle ipotesi contemplate dai commi 3, 4 e 5 dell’art. 186, cod. strada, con conseguente insussumibilità della fattispecie concretamente accertata in quella astrattamente prevista dal comma 7 del citato articolo.
L’imputato non è stato invitato, ex art. 186, comma 3, cod. pen., a sottoporsi ad accertamenti qualitativi non invasivi ovvero a prova anche attraverso apparecchi portatili, non essendo quindi giuridicamente (ma anche ontologicamente) configurabile un rifiuto a sottoporsi ai detti accertamenti.
Gli organi di Polizia stradale non hanno esercitato la facoltà, di cui all’art. 186, comma 4, cod. strada, di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento, anche accompagnando il conducente presso il più vicino ufficio o comando, non essendo quindi giuridicamente (ma anche ontologicamente) configurabile un rifiuto a sottoporsi ai detti accertamenti.
Non vi è stata richiesta degli organi di Polizia stradale, ex art. 186, comma 5, cod. strada, rivolta a strutture sanitarie di base o a quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, di accertamento del tasso alcolemico sul conducente (omissis) (omissis), coinvolto in incidente stradale, non essendo quindi giuridicamente configurabile un rifiuto a sottoporsi ai detti accertamenti (da parte dell’imputato che ha rifiutato di recarsi presso una delle dette strutture).
4.2. Da quanto innanzi consegue che la fattispecie accertata in concreto, caratterizzata dal mero rifiuto del conducente di un veicolo, ancorché coinvolto in incidente stradale, di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquidi biologici (nella specie, recandosi presso una struttura sanitaria), opposto da soggetto non sottoposto a cure mediche, non è dunque sussumibile nell’astratta previsione di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, non essendo contemplata in taluna delle ipotesi previste dai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo e, quindi, difettando di rilevanza penale, in conformità al principio di legalità in termini di tassatività e di tipicità delle fattispecie penali incriminatrici (con conseguente divieto di operare forme di analogia in malam partem).
Tale interpretazione, sostanzialmente ribadita da Sez. 4, n. 46168 del 15/10/2021, Novelli, Rv. 282302 – 01 (che richiama anche Sez. 4, n. 40758 del 12/07/2017, Bianchini, non massimata, e Sez. 4, n. 21192 del 14/03/2012, Bellancin, Rv. 252736 – 01) è stata anche sostenuta, come evidenziato dal detto arresto di legittimità, da parte di Sez. 4, n. 10146 del 15/12/2020, dep. 2021, Mingarelli, Rv. 280953 – 01 (trattasi di sentenza massimata nei termini per cui: «Non integra il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 di detto articolo che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite “screening”, e a quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali»).
4.3. In merito necessita un chiarimento ermeneutico in ragione delle sollecitazioni provenienti dal ricorrente, il quale, sul punto, correttamente critica le sentenze di merito, in particolare quella di primo grado poi fatta propria dal giudice d’appello, laddove è stato ritenuto sussistente il presupposto, di cui all’art. 186, comma 5, cod. strada, della sottoposizione a cure mediche in ragione della mera percezione, ad opera di appartenenti alla pattuglia giunta per seconda sul luogo del sinistro, di una ferita ancora sanguinante sulla persona dell’imputato, dopo che, ricevute le cure mediche da personale dell’ambulanza, questi si era allontanato dai luoghi per poi farvi ritorno.
In forza della chiara formulazione letterale dell’art. 186, comma 5, cod. strada, in uno con la necessità di una lettura conforme ai principi di tassatività e di tipicità delle fattispecie penali incriminatrici (con conseguente divieto di operare forme di analogia in malam partem), difatti, per «conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche», deve intendersi, per potersi configurare la fattispecie del rifiuto in forza del combinato disposto del detto comma 5 e del successivo comma 7, non conducenti ritenuti dagli organi di Polizia stradale «abbisognevoli di cure mediche», come vorrebbero i giudici di merito evocando quanto solo terminologicamente emergente da Sez. 4, n. 10146 del 15/12/2020, dep. 2021, cit. (in fattispecie nella quale non rilevava la specifica questione interpretativa), ma conducenti «sottoposti a cure mediche», tanto che la richiesta di accertamenti da parte degli organi di Polizia stradale, come letteralmente voluto dalla norma in esame, deve essere rivolta alla struttura sanitaria.
5. Quanto alla seconda fattispecie di rifiuto, mutatis mutandis, per medesimezza di ratio e in ossequio ai richiamati principio di tipicità e divieto di analogia in malam partem, deve pervenirsi a medesime conclusioni, pur nella diversità delle procedure legittimanti gli accertamenti.
5.1.1. L’art. 187, comma 8, cod. strada, punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il rifiuto all’accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4 del medesimo articolo.
Ai sensi del citato comma 2 dell’art. 187 cod. strada, a cui fa riferimento il successivo comma 8 nel tipizzare la fattispecie di rifiuto, gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al successivo comma 3 del citato art. 187 cod. strada.
Quando i predetti accertamenti qualitativi di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, lo stesso conducente può essere sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura del personale sanitario ausiliario delle forze dell’ordine (art. 187, comma 2-bis, cod. strada).
«Nei casi previsti dal comma 2-bis» dell’art. 187 cod. strada, cioè quando gli accertamenti qualitativi di cui al precedente comma 2 abbiano fornito esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, «qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di Polizia stradale … accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope».
Ciò è quanto dispone il comma 3 dell’art. 187 cod. strada e le «medesime disposizioni si applicano [oltre ai casi previsti dal comma 2-bis anche] in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso», per quanto previsto dall’ultimo periodo dello stesso comma 3.
Per i conducenti «coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche», ex art. 187, comma 4, cod. strada, l’accertamento della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie (di cui al comma 3 dell’art. 187 cod. strada).
5.1. Nel caso in esame, data la situazione fattuale accertata in sede di merito, non ricorre taluna delle ipotesi contemplate dai commi 2, 2-bis, 3 e 4 dell’art. 187, cod. strada., con conseguente insussumibilità della fattispecie concretamente accertata in quella astrattamente prevista dal comma 8 del citato articolo.
L’imputato non è stato invitato, ex art. 187, comma 2, cod. pen., a sottoporsi ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al successivo comma 3 del citato art. 187 cod. strada., non essendo quindi giuridicamente (ma anche ontologicamente) configurabile un rifiuto a sottoporsi ai detti accertamenti.
(omissis) (omissis), pur essendo stato ritenuto dalla polizia giudiziaria sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonostante l’assenza di un esito positivo degli accertamenti qualitativi di cui al comma 2 (in quanto, come detto, non eseguiti), non è stato invitato a sottoporsi, ex art. 187, comma 2-bis, cod. strada, ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura del personale sanitario ausiliario delle forze dell’ordine. Sicché, anche nella descritta situazione fattuale, non è configurabile giuridicamente (e, ancor prima, ontologicamente) un rifiuto a sottoporsi ai detti accertamenti.
Pur rientrando, secondo quanto ritenuto accertato dai giudici di merito, in caso di incidente (e non nei casi di cui al comma 2-bis dell’art. 187 cod. strada, per quanto appena detto), non risulta nella specie l’impossibilità di effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero un rifiuto del conducente di sottoporsi a tale prelievo che, ex art. 187, comma 3, cod. strada, avrebbe legittimato l’accompagnamento, da parte degli agenti di Polizia stradale, presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Ne consegue l’irrilevanza nella specie del rifiuto opposto dall’imputato a recarsi presso una struttura sanitaria per sottoporsi agli accertamenti mediante il prelievo dei liquidi biologici.
Non vi è stata infine richiesta degli organi di Polizia stradale, ex art. 187, comma 4, cod. strada, rivolta a strutture sanitarie (quelle di cui al comma 3 dell’art. 187 cod. strada), di accertamento della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope sul conducente (omissis) (omissis), coinvolto in incidente stradale, non essendo quindi giuridicamente configurabile un rifiuto a sottoporsi ai detti accertamenti (da parte dell’imputato che ha rifiutato di recarsi presso una delle dette strutture).
5.2. Da quanto innanzi consegue che la fattispecie accertata in concreto, caratterizzata dal mero rifiuto del conducente di un veicolo, ancorché coinvolto in incidente stradale, di sottoporsi al prelievo di campioni di liquidi biologici per l’accertamento della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (nella specie, recandosi presso strutture sanitarie), opposto da soggetto al di fuori dalle procedure di cui ai commi 2, 2-bis e 3 e non sottoposto a cure mediche (comma 4), non è dunque sussumibile nell’astratta previsione di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada, difettando di rilevanza penale, in conformità al principio di legalità in termini di tassatività e di tipicità delle fattispecie penali incriminatrici (con conseguente divieto di operare forme di analogia in malam partem).
5.3. In merito necessita, sempre in ragione delle sollecitazioni del ricorrente, un chiarimento ermeneutico sostanzialmente sovrapponibile a quello innanzi effettuato (par. 4.3.) circa la fattispecie di rifiuto sanzionata dall’art. 186, comma 7, cod. strada, stante la sostanziale sovrapponibilità, nella parte di rilievo ai presenti fini, dell’art. 186, comma 5, cod. strada, all’art. 187, comma 4, cod. strada.
In forza della chiara formulazione letterale dell’art. 187, comma 4, cod. strada, in uno con la necessità di una lettura conforme ai principi di tassatività e di tipicità delle fattispecie penali incriminatrici (con conseguente divieto di operare forme di analogia in malam partem), difatti, per «conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche», deve intendersi, per potersi configurare la fattispecie del rifiuto in forza del combinato disposto del detto comma 4 e del successivo comma 8, non conducenti ritenuti dagli organi di Polizia stradale «abbisognevoli di cure mediche», come vorrebbero i giudici di merito evocando quanto solo terminologicamente emergente da Sez. 4, n. 10146 del 15/12/2020, dep. 2021, cit. (in fattispecie, relativa al rifiuto ex art. 186 comma 7, od. Strada, nella quale non rilevava la specifica questione interpretativa), ma conducenti «sottoposti a cure mediche», tanto che la richiesta di accertamenti da parte degli organi di Polizia stradale, come letteralmente voluto dalla norma in esame, deve essere rivolta alla struttura sanitaria.
6. In conclusione, potendo decidere nel merito in ragione dell’assenza di necessità di ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 620, lett. I, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in relazione a entrambi reati contestati, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, in relazione ad entrambi i reati contestati, perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 23 maggio 2024.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2024.
SENTENZA – copia non ufficiale -.
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