Bollo auto: il contribuente ha l’onere di comunicare il cambio di residenza? (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 17 novembre 2022, n. 33857)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5928-2021 proposto da:

(OMISSIS) LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA (OMISSIS) 5, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE 13756881002;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2659/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 26/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI.

Premesso che:

1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Lombardia, dovendo decidere della validità della notifica a (OMISSIS) Luigi di un avviso di accertamento per tasse automobilistiche del 2013 e del 2014, eseguita dalla Regione Calabria entro il termine triennale di prescrizione anche della più risalente annualità, nel luogo dove il contribuente non aveva più, da oltre sessanta giorni prima del giorno della esecuzione della notifica, la propria residenza anagrafica, trasferita in altro comune ed altra regione con tempestiva annotazione del trasferimento nei registri del comune a quo, ha affermato che la notifica doveva ritenersi validamente effettuata in quanto il contribuente non aveva comunicato alla Regione il trasferimento di residenza né poteva avvalersi delle statuizioni di questa Corte secondo cui “Ai fini delle notificazioni relative all’applicazione delle imposte sui redditi, le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo del contribuente nell’ambito dello stesso comune dì domicilio fiscale esplicano efficacia “ex lege“, senza alcuno specifico onere di comunicazione all’ufficio tributario competente da parte del contribuente medesimo, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’intervenuta variazione anagrafica e determinano il dovere dell’ufficio stesso di eseguire le predette notificazioni presso il nuovo indirizzo anagraficamente iscritto” (statuizioni che la CTR correttamente diceva essere contenute nelle ordinanze n. 17109/2014 e 4997/2001 nonché, per evidente errore, “nell’ordinanza n. 52 del 6.12.2018” non essendovi alcuna ordinanza con n. 52 di quella data) perché dette statuizioni “erano riferite alla materia delle imposte sui redditi” e non erano riferibili alla materia delle tasse auto e perché, inoltre, anche nella materia delle imposte sui redditi vi erano pronunce di segno contrario come, segnatamente, Cass. 23509/2016 (di cui la CTR riportava questo passo: “la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, sicché il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto”).

Tanto affermato, ritenuto che con la notifica dell’avviso di accertamento il termine di prescrizione dei crediti vantati dalla Regione fosse stato tempestivamente interrotto e che quindi l’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente fosse infondata, la CTR ha respinto l’originario ricorso;

2. (OMISSIS) Luigi ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe denunciandone la nullità per vizio di motivazione per non avere la CTR spiegato perché tra orientamenti giurisprudenziali in contrasto ha preferito quello per cui il contribuente aveva l’onere di indicare le variazioni del domicilio fiscale all’ufficio tributario, nonché l’illegittimità per contrasto con gli artt. 14 della l. 890/1982, 139 c.p.c., 58 e 60 d.P.R. 600/73 per avere la CTR ritenuto valida la notifica dell’avviso fatta in luogo diverso da quello di residenza.

Sostiene il ricorrente che, “fatta eccezione per le ipotesi disciplinate dal d.P.R. 600/73 non esiste alcuna norma che consenta la valida notifica di atti di alcun tipo presso una residenza non più attuale del destinatario in attesa di una sua comunicazione di variazione anagrafica (ulteriore rispetto al cambio di residenza nei registri anagrafici…)” e che “non vi può essere dubbio che la notifica dell’avviso di accertamento in materia di bollo auto, debba essere eseguita in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 137 e ss c.p.c. eventualmente integrate con quelle speciali di cui al d.P.R. 600/73”;

3. la Regione Calabria è rimasta intimata;

4. il ricorrente ha depositato memoria;

considerato che:

1. il motivo con cui viene denunciata la violazione dell’art. 132 c.p.c. -motivo che pur il secondo nella prospettazione del ricorrente deve essere esaminato per primo perché logicamente preordinato all’altro- è inammissibile perché la denuncia non tocca la ratio della decisione, espressa dal passaggio della motivazione in cui è affermato che il principio enunciato da Cass. n. 17109/2014 e n. 4997/2001 (v. sopra) non era invocabile nel caso di specie trattandosi dì principio riferito “alla materia delle imposte sui redditi”.

Questo passaggio motivazionale è del tutto coerente.

Rispetto ad esso è ultronea la considerazione -rispetto alla quale unicamente, con il motivo in esame, viene sollevata la contestazione di incomprensibilità- secondo cui detto principio non era invocabile anche perché (per quanto ritenuto dalla CTR) in alcune decisioni della Corte era stato affermato, sempre in tema di imposte sui redditi, un principio opposto;

2. il primo motivo di ricorso è, nei limiti che seguono, fondato.

2.1. La CTR ha ritenuto esservi, in tema di atti concernenti le tasse automobilistiche, un onere del contribuente di comunicare alla Regione il cambio di residenza (potendo altrimenti la Regione notificare detti atti nella residenza nota).

E’ fondata l’eccezione del contribuente secondo cui in tema di tasse automobilistiche nessuna norma prevede un simile onere;

3. la sentenza impugnata è quindi errata e va cassata;

4. deve tuttavia aggiungersi che “In tema di tasse automobilistiche, è validamente effettuata, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della I. n. 27 del 1978, la notifica dell’avviso di accertamento alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione o dal pubblico registro automobilistico o dai registri tenuti a norma dell’articolo 5 della I. n. 50 del 1971 e dell’articolo 146 del codice della navigazione o dalla patente di guida, anche ove tale indirizzo non coincida con quello della sede sociale della società destinataria dell’atto impositivo, atteso che la norma speciale deroga all’art.145 c.p.c.” (Cass. Sez. 5, sentenza n. 739 del 13/01/2017);

5. la causa deve essere pertanto rinviata alla corte territoriale, in diversa composizione, per esame sulla validità della notifica alla luce della normativa speciale applicabile;

6. la corte territoriale dovrà anche provvedere alla liquidazione delle spese del processo;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 19 ottobre 2022, mediante modalità da remoto.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.