IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Presidente –
Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Consigliere –
Dott. COSCIONI Giuseppe – Rel. Consigliere –
Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere –
Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS) (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS) (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. COSCIONI GIUSEPPE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa COSTANTINI FRANCESCA, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore di (OMISSIS) (OMISSIS), Avv. (OMISSIS) (OMISSIS), il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 7 maggio 2021, confermava la sentenza di primo grado con la quale (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS) (OMISSIS) erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 110 e 640 c.p., e art. 61 c.p., n. 5, commesso ai danni di (OMISSIS) (OMISSIS); secondo il capo di imputazione, tramite artifici e raggiri consistiti nel far credere alla persona offesa che la (OMISSIS) (OMISSIS) aveva poteri soprannaturali in grado di far tornare a casa il marito separato della (OMISSIS) (OMISSIS), i due imputati inducevano la (OMISSIS) (OMISSIS) a farsi consegnare somme di denaro e altri beni.
1.1. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS), lamentando l’omessa motivazione sul motivo di appello relativo al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 5, posto che la Corte di appello aveva trattato soltanto il motivo relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, con una motivazione del tutto inesistente; analoga censura meritava la negazione delle attenuanti generiche, motivata dalla Corte di appello con la considerazione che era “come se le stesse fossero state applicate”.
2. Propone ricorso il difensore di (OMISSIS) (OMISSIS).
2.1. Il difensore rileva che la Corte di appello, con una sintetica e parziale motivazione con omissione dei motivi di appello, aveva ritenuto sussistere la responsabilità del ricorrente sulla base di mere presunzioni e sulla credibilità di (OMISSIS), costituitasi parte civile, malgrado le numerose contraddizioni in cui la stessa era caduta e la mancanza di riscontri; osserva inoltre che all’udienza del 2 ottobre 2018 dinanzi il Tribunale di Marsala, la (OMISSIS) (OMISSIS) aveva rimesso la querela sporta nei confronti del ricorrente, che aveva accettato la remissione.
2.2. Il difensore lamenta inoltre che la Corte di appello aveva ignorato il motivo di appello relativo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 5 e non motivato adeguatamente sia la mancata concessione delle attenuanti generiche che la dosimetria della pena.
Motivi della decisione
1. I ricorsi sono fondati.
1.1. A fronte delle precise censure con le quali si lamentava la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 5, (pag.15 appello (OMISSIS) (OMISSIS), pag. 16 appello (OMISSIS) (OMISSIS)) nulla ha risposto la Corte di appello che, a proposito del trattamento sanzionatorio, si è limitata a precisare che “la pena inflitta, a ben vedere, è stata già dosata al di sotto del minimo edittale previsto per il reato contestato, come se fossero state applicate -di fatto- le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante..”; tale motivazione risulta quindi mancante non solo per quanto riguarda la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 5, ma anche relativamente alle attenuanti generiche, posto che con l’eliminazione della suddetta aggravante, il minimo della pena per il contestato reato di truffa sarebbe stato di mesi sei di reclusione.
2. Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) (OMISSIS) è fondato soltanto per quanto riguarda il secondo motivo, proposto per censure analoghe a quelle della (OMISSIS) (OMISSIS).
2.1. Manifestamente infondato è invece il primo motivo di ricorso, in quanto la Corte di appello, sia pure sinteticamente, ha evidenziato che le dichiarazioni della persona offesa (OMISSIS) hanno trovato riscontri nelle testimonianze dei figli della donna e della nuora (OMISSIS) (OMISSIS); si deve poi rilevare che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall’art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.
Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l’attendibilità estrinseca della testimonianza dell’offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di “opportunità” e non di “necessità”, lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493).
Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa, come già aveva fatto il giudice di primo grado; sul punto, si deve rilevare come nel caso in esame si sia che con riguardo alla decisione in ordine alle odierne parti ricorrenti ci si trova dinanzi ad una c.d. “doppia conforme” e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. “doppia conforme”, superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432).
3. I ricorsi devono pertanto essere accolti nei limiti sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza dell’aggravante ex art. 61 c.p., n. 5 e delle attenuanti ex art. 62 bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di (OMISSIS) (OMISSIS).
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2023.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2023.