Edicolante vittima per due volte in un’ora dello stesso rapinatore: turbamento e denaro rubato escludono il danno lieve (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 6 settembre 2023, n. 36895).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente –

Dott. ROSATI Martino – Consigliere –

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere –

Dott. BORSELLINO Maria Daniela – Rel. Consigliere –

Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) nato in Marocco il x agosto 19xx;

avverso la sentenza resa il 4 Marzo 2022 dalla CORTE di APPELLO di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa MARIA DANIELA BORSELLINO;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, Dott. Pietro Molino che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Bologna il 14 ottobre che ha dichiarato la responsabilità di (OMISSIS) (OMISSIS) in ordine al reato di rapina aggravata in concorso.

Si addebita all’imputato di avere esercitato violenza e minaccia al fine di impossessarsi dapprima di 100 euro e, circa un’ora dopo, di 260 euro ai danni del medesimo edicolante, con l’aggravante di avere agito in più persone riunite.

2. Avverso la detta sentenza propone ricorso l’imputato, deducendo:

2.1 Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante prevista dall’articolo 628 comma 3 n. 1 cod. pen., relativa alla presenza di più persone riunite, in quanto nel caso in esame non vi è stato alcun contributo all’azione esecutiva da parte di (OMISSIS) (OMISSIS), né la sua presenza è stata in alcun modo percepita da parte della persona offesa.

2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 cod.pen., posto che il danno economico ammonterebbe a 260 €, non si è verificato alcun pregiudizio all’integrità psicofisica della persona offesa e la condotta della l’imputato non è stata violenta.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 La prima censura è generica e manifestamente infondata poiché correttamente la Corte ha spiegato che sono state consumate due rapine in danno della medesima persona offesa: in una prima fase l’edicolante sotto minaccia, ha consegnato all’imputato banconote per un valore complessivo di 100 €. e, a distanza di un’ora circa, l’imputato è tornato e sotto minaccia ha prelevato dalla cassa la somma di circa 260 €; in questa seconda occasione la persona offesa si è resa conto che l’imputato era spalleggiato da un altro soggetto.

Ricorrono pertanto, come correttamente osservato dalla Corte di merito, tutti i presupposti per il riconoscimento dell’aggravante delle più persone riunite che richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che queste siano state poste in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all’esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento delle medesime. (Sez. 2 – , Sentenza n. 40860 del 20/09/2022 Ud. (dep. 27/10/2022 ) Rv. 284041 – 01).

Va peraltro dato atto che con il gravame la difesa aveva invocato l’esclusione dell’aggravante de qua, sotto altro profilo, sostenendo erroneamente che la stessa ricorre solo in caso di compresenza di almeno cinque persone, e ciò integra un ulteriore profilo di inammissibilità della doglianza, per non essere stata dedotta in appello nei termini di cui al ricorso.

Deve infine osservarsi che il tribunale ha riconosciuto in favore dell’imputato le circostanze attenuanti generiche e le ha considerate prevalenti sulla contestata aggravante, sicché non sussiste adeguato interesse da parte del ricorrente in ordine all’invocata esclusione dell’aggravante in questione, poiché l’accoglimento della censura non sortirebbe effetti migliorativi della posizione dell’imputato.

3.2 Il secondo motivo è generico poiché la Corte ha escluso la sussistenza della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, osservando che il valore della refurtiva non è oggettivamente minimo, in quanto ammonta ad un importo complessivo di 360 €. oltre ad alcuni biglietti della lotteria, e che al danno economico si aggiunge il turbamento della persona offesa.

E’ noto infatti che ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto “de quo“, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici. (Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015 Ud. (dep. 29/12/2015 ) Rv. 265685 – 01).

Il ricorrente non si confronta con queste argomentazioni e reitera il motivo di appello formulando una censura che non supera il vaglio di ammissibilità.

4. Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 5 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.