Guida in stato di ebbrezza. Per il prelievo del sangue, l’avviso al difensore non è obbligatorio quando le analisi sono disposte, d’iniziativa, dal personale sanitario (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 19 marzo 2024, n. 11383).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. PATRIZIA PICCIALLI – Presidente –

Dott. DANIELA CALAFIORE – Consigliere –

Dott. EUGENIA SERRAO – Consigliere –

Dott. ALESSANDRO D’ANDREA – Consigliere –

Dott. GENNARO SESSA – Relatore –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) (omissis), nato a Mirano il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza in data 05/07/2023 della Corte di appello di Venezia;

letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Gennaro Sessa;

sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Kate Tassone, che ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

sentiti i difensori dell’imputato, avv.ti (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis), che, in accoglimento del ricorso, hanno chiesto l’annullamento con rinvio o senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 05/07/2023, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui, il precedente 18/05/2021, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di (omissis) (omissis) in ordine alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, aggravata dall’aver causato un incidente stradale e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia del (omissis), avv.ti (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis), che hanno articolato sette motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo lamentano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in specie, delle previsioni di cui agli artt. 125, comma 3, 192, commi 1 e 2, 426, comma 1, lett. d), 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 24, 27 e 111, comma 6, Cost., nonché il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità.

Sostengono segnatamente che la decisione della Corte di appello sarebbe viziata perché, a fronte di una pronunzia di primo grado, in tesi, priva di motivazione in ordine alla ritenuta infondatezza della ricostruzione alternativa dell’accaduto prospettata dalla difesa, a termini della quale il sinistro si sarebbe verificato per cause diverse dallo stato di alterazione del conducente (in tal senso le risultanze della consulenza tecnica di parte), avrebbe illegittimamente integrato un ordito argomentativo affetto da sì grave carenza da risultare insuscettibile di postuma sanatoria, incorrendo oltretutto in un’evidente illogicità, sostanziatasi nel collocare arbitrariamente lo scoppio del pneumatico in un momento successivo all’uscita di strada del veicolo, in modo da escluderne ogni efficacia causale.

2.2. Con il secondo motivo si dolgono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen., di erronea applicazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 186, commi 2, lett. c) e 2 -bis, d.lgs. n. 285 del 1992 e di mancata valutazione di prova decisiva.

Assumono al riguardo che la decisione oggetto d’impugnativa risulterebbe ulteriormente viziata perché assunta in difetto della valutazione degli esiti dell’indicata consulenza tecnica di parte, secondo i quali, come detto, l’uscita di strada del veicolo avrebbe dovuto essere ascritta all’improvviso scoppio dello pneumatico anteriore sinistro piuttosto che all’ubriachezza del conducente, sicché si rivelerebbe erroneamente applicata la norma evocata, configurante l’aggravante di cui trattasi.

2.3. Con il terzo motivo lamentano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza di norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen., la lesione delle garanzie difensive di cui agli artt. 13 e 32 Cost., nonché il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità.

Rilevano in proposito che la decisione della Corte di appello sarebbe viziata anche perché basata, quanto all’affermata responsabilità dell’imputato in ordine alla contravvenzione in contestazione, su un accertamento del tasso alcolemico presente nel sangue del tutto inutilizzabile, in quanto non effettuato — come sostenuto — su iniziativa del personale sanitario del nosocomio in cui v’era stato il ricovero, ma su disposizione dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, senza che fosse stato dato previamente avviso al predetto della facoltà di farsi assistere da un difensore e in violazione della normativa sul consenso informato, con compromissione delle garanzie difensive sancite dagli artt. 13 e 32 Cost., inferendosi l’assunto dall’effettuazione dell’esame presso una struttura diversa da quella in cui era avvenuto il ricovero, dal suo espletamento in un momento successivo all’arrivo dei Carabinieri e dalla mancata comunicazione del suo esito all’imputato.

2.4. Con il quarto motivo si dolgono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto sancito dal Protocollo Operativo previsto dall’art. 186, comma 5, d.lgs. n. 285 del 1992, di inosservanza di norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità e, in specie, del disposto di cui all’art. 191 cod. proc. pen. e di vizio cli motivazione per carenza.

Osservano al riguardo che la decisione oggetto d’impugnativa risulterebbe ulteriormente viziata sia perché basata, quanto all’affermata responsabilità del (omissis) in ordine alla contravvenzione per cui è giudizio, su un accertamento del tasso alcolemico eseguito in evidente violazione delle regole stabilite nel Protocollo Operativo previsto dall’art. 186, comma 5, d.lgs. n. 285 del 1992 (prescrittive di due misurazioni) e, quindi, su un dato probatorio palesemente inutilizzabile, sia perché elusiva di specifica deduzione articolata con l’atto di appello, con cui tale doglianza era stata espressamente prospettata.

2.5. Con il quinto motivo lamentano ancora, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di denegata applicazione dell’esimente della particolare tenuità del fatto.

Sostengono in specie che con la decisione della Corte territoriale sarebbe stata illegittimamente e irragionevolmente esclusa l’applicabilità dell’indicata causa di non punibilità, atteso che, per un verso, essa sarebbe stata consentita dalla pena prevista per la contravvenzione in contestazione, dalla non abitualità della condotta e dall’assenza di danni per terze persone e, per altro verso, le argomentazioni a fondamento della statuizione risulterebbero evanescenti ed apodittiche.

2.6. Con il sesto motivo si dolgono, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 175 cod. pen. e di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di denegata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Assumono in proposito che la decisione impugnata risulterebbe viziata anche nella parte in cui è negata la concessione del menzionato beneficio in ragione dell’asserita gravità del fatto, posto che smentirebbero l’assunto la lieve entità della pena inflitta e la buona personalità del (omissis).

2.7. Con il settimo motivo lamentano infine, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e, in specie, del disposto di cui all’art. 546, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità.

Rilevano al riguardo che la decisione della Corte territoriale risulterebbe ulteriormente viziata in quanto in essa non sarebbero riportate, del tutto immotivatamente, le conclusioni della difesa, che, con memoria depositata in data 28/06/2023, aveva invocato, previa esclusione della contestata aggravante, la declaratoria di estinzione della contravvenzione oggetto di giudizio per intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato nell’interesse di (omissis) (omissis) è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che, di seguito, si espongono.

2. Destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in specie, delle previsioni di cui agli artt. 125, comma 3, 192, commi 1 e 2, 426, comma 1, lett. d), 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.„ 24, 27 e 111, comma 6, Cost., nonché il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, sostenendo che la decisione della Corte di appello sarebbe viziata perché, a fronte di una pronunzia di primo grado priva di motivazione circa la ritenuta infondatezza della ricostruzione alternativa del sinistro prospettata dalla difesa mediante una propria consulenza tecnica (a termini della quale questo si sarebbe verificato per cause diverse dallo stato di ebbrezza in cui versava il conducente), avrebbe illegittimamente effettuato l’integrazione di un ordito argomentativo affetto da sì grave carenza da non poter essere sanato e sarebbe così incorsa, oltretutto, in un’evidente illogicità, sostanziatasi nel collocare arbitrariamente lo scoppio del pneumatico in un momento successivo all’uscita di strada del mezzo.

Osserva al riguardo il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è dato riscontrare nella decisione oggetto d’impugnativa la denunziata nullità, dovendosi riconoscere alla Corte di appello la possibilità di integrare, laddove incompleta o addirittura mancante, la motivazione del giudice di primo grado, in conformità al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «La mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto,. a redigere, anche integralmente la motivazione mancante» (così, da ultimo, Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, P.G. in proc. Amorico e altri, Rvi 271725-01 e, in precedenza, Sez. 6, n. 26075 dell’08/06/2011, B., Rv. 250513-01 e Sez.3, n. 9922 del 12/11/2009, dep. 11/03/2010, Ignatiuk, Rv. 246227-01).

Appare, invece, opportuno rinviare la disamina del prospettato vizio motivazionale al paragrafo che segue, in cui sarà scrutinato il secondo motivo di ricorso, coincidendo, di fatto, le doglianze agitate.

3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di erronea applicazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis, d.lgs. n. 285 del 1992 e di mancata valutazione di prova decisiva, assumendo che la decisione impugnata sarebbe ulteriormente viziata perché assunta in difetto della valutazione degli esiti della consulenza tecnica della difesa, secondo i quali l’uscita di strada del veicolo avrebbe dovuto essere ascritta all’improvviso scoppio dello pneumatico anteriore sinistro piuttosto che all’ubriachezza del conducente, con la conseguenza che risulterebbe malamente applicata la norma evocata, configurante l’aggravante di cui trattasi.

Ritiene in proposito il Collegio che non sussista il denunziato vizio motivazionale, posto che il giudice di secondo grado ha compiutamente valutato la tesi difensiva, secondo cui l’incidente ebbe a verificarsi in conseguenza dell’improvviso scoppio dello pneumatico anteriore sinistro, confutandone la fondatezza con argomentato lineare e tutt’altro che illogico, fondato, in specie, sul rilievo che il veicolo dapprima uscì brevemente di strada sbandando verso destra e poi, rientrato in carreggiata, finì contro un albero posto sul lato sinistro, a causa della perdita di controllo del conducente, con impatto di violenza tale da determinare lo scoppio dell’indicato pneumatico.

Né può sottacersi che la Corte di appello ha altresì posto in rilievo che, pur ad accogliere la ricostruzione alternativa dell’accaduto prospettata dalla difesa, non verrebbe meno la configurabilità della menzionata aggravante, comunque derivante dall’accertato stato di ebbrezza in cui versava il conducente all’atto del verificarsi dell’incidente stradale.

In ragione delle esposte considerazioni, deve ritenersi del pari insussistente il prospettato vizio di erronea applicazione di norma penale, essendo stata correttamente ritenuta configurabile dalla Corte territoriale la circostanza aggravante de qua.

4. Privo di pregio è, ancora, il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’inosservanza di norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen., la lesione delle garanzie difensive sancite dagli artt. 13 e 32 Cost., nonché il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, rilevando che la decisione della Corte territoriale sarebbe viziata perché basata, quanto all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato in ordine alla contravvenzione de qua, su un accertamento del tasso alcolemico presente nel sangue del tutto inutilizzabile, in quanto non effettuato su iniziativa del personale sanitario, ma su disposizione del personale di polizia intervenuto a seguito dell’incidente, senza che fosse stato dato previamente avviso al predetto della facoltà di farsi assistere da un difensore e in violazione della normativa sul consenso informato, con evidente compromissione delle garanzie sancite dalle evocate norme costituzionali.

Osserva al riguardo il Collegio che l’agitata doglianza non coglie nel segno, non riscontrandosi, nel caso di specie, la dedotta inosservanza di norma processuale stabilità a pena di inutilizzabilità„ né tantomeno il denunziato vizio motivazionale, atteso che la Corte di appello, con argomentazione sintetica, ma per nulla contraddittoria e di certo non illogica, ha esposto le ragioni della ritenuta irrilevanza della mancata effettuazione dell’avviso all’imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore, evidenziando che tale avviso non è obbligatorio quando – come nel caso di specie – le analisi sono disposte, d’iniziativa, dal personale sanitario e precisando, altresì, che non induceva a ritenere il contrario la sola circostanza che le stesse fossero state eseguite a distanza di alcune ore dall’incidente.

Orbene, l’impianto argomentativo a corredo, in parte qua, della decisione impugnata – col quale, a ben vedere, non si confronta il ricorrente, che sollecita, in sostanza, una rivalutazione in fatto preclusa in questa sede — risulta conforme al consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui «In tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 186, comma 5, cod. strada» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 49371 del 25/09/2018, C., Rv. 274039-01, nonché Sez. 4, n. 6514 del 18/01/2018, Tognini, Rv. 272225-01, Sez. 4, n. 51284 del 10/10/2017, P.G. in proc. Lirussi, Rv. 271935-01 e Sez. 4, n. 3340 del 22/12/2016, dep. 23/01/2017, Tolazzi, e sez. F, n. 34886 del 06/08/2015, Cortesi, Rv. 264728- 01).

Tanto induce ad escludere la sussistenza anche dell’ipotizzata inosservanza di norma processuale stabilità a pena di inutilizzabilità.

5. Palesemente destituito di fondamento è, poi, il quarto motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto sancito dal Protocollo Operativo previsto dall’art. 186, comma 5, d.lgs. n. 285 del 1992, di inosservanza di norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità ex art. 191 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione per carenza, assumendo che la decisione impugnata sarebbe ulteriormente viziata sia perché basata, quanto all’affermata responsabilità dell’imputato in ordine alla contravvenzione ascrittagli, su un accertamento del tasso alcolemico eseguito in violazione delle regole stabilite nel Protocollo Operativo previsto dall’art. 186, comma 5, d.lgs. r. 285 del 1992 e, pertanto, su un dato probatorio palesemente inutilizzabile, sia perché elusiva di specifica deduzione articolata con l’atto di appello, con cui tale doglianza era stata formalmente prospettata.

Ritiene in proposito il Collegio che la dedotta elusione delle disposizioni contenute nel Protocollo Operativo non possa essere intesta come violazione di norma penale, da cui derivi, oltretutto, l’inutilizzabilità della prova in tal modo acquisita, avendo, da tempo, chiarito la Suprema Corte che «Nel reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell’accertamento della concentrazione alcolica, il codice della strada e il relativo regolamento non prescrivono alcuna particolare modalità di analisi del sangue lasciando al personale medico libertà di scelta nel metodo da usare purché sia scientificamente corretto» (così: Sez. 4, n. 6497 del 09/01/2018, Bagordo, Rv. 272600-01).

Quanto evidenziato porta, peraltro, a ritenere che l’omessa valutazione, da parte della Corte territoriale, del motivo di appello con cui tale doglianza era stata fatta valere in sede di merito non assume, nel caso specifico, concreta rilevanza.

6. Infondato è il quinto motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di denegata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, sostenendo che la decisione sul punito della Corte di appello sarebbe illegittima e non ritualmente argomentata, posto che l’esimente in oggetto avrebbe potuto essere concessa in ragione dell’entità della pena prevista per la contravvenzione per cui v’era stata condannai, della non abitualità della condotta e dall’assenza di danni per terze persone e che le argomenta zioni a fondamento della statuizione sarebbero, comunque, evanescenti ed apodittiche.

Ritiene in proposito il Collegio che la decisione della Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sia, in parte qua, immune dalle prospettate censure, essendosi basata la denegata applicazione della causa di non punibilità su un elemento – quale la particolare gravità del fatto – idoneo, “ex se“, a giustificare la decisione, come emerge dal principio enunciato, a più riprese, dalla Suprema Corte, secondo cui «Ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131- bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod, pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti» (in tal senso: Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01, Sez. 6, n. 55107 dell’08/11/2018, Milone, Rv. 274647-01 e Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678-01).

7. Fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento risulta, invece, il sesto motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 175 cod. pen. e di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di denegata concessione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, assumendo che la decisione impugnata sarebbe viziata in parte qua, atteso che consentirebbero la concessione del beneficio la lieve entità della pena inflitta e la buona personalità del (omissis).

Reputa il Collegio che la dedotta doglianza colga nel segno, in quanto non appare idonea a giustificare la statuizione in oggetto la mera evocazione della gravità dei fatti, avendo da tempo chiarito la giurisprudenza di legittimità, in sede di ermeneusi del disposto di cui all’art. 175 cod. pen., che «Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ha lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione della pubblicità della sentenza, di talché, ai fini della sua concessione o del suo diniego, non può attribuirsi rilevanza esclusiva alla gravità de! danno arrecato, dovendosi valutare tale elemento unitamente agli altri in grado di esprimere l’idoneità del beneficio a concorrere al recupero del reo» (così: Sez. 4, n. 31217 del 16/06/206, Colombo, Rv. 267523-01).

8. Palesemente infondato è, invece, il settimo e ultimo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e, in specie, del disposto di cui all’art. 546, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, sostenendo che la decisione della Corte territoriale risulterebbe viziata anche perché non sarebbero in essa riportate, in maniera del tutto immotivata, le conclusioni rassegnate dalla difesa con la memoria depositata il 28/06/2023, con la quale si era invocata, previa esclusione della contestata aggravante, la declaratoria di estinzione della contravvenzione per prescrizione.

In proposito, basta rilevare che nella decisione oggetto d’impugnativa, diversamente da quanto dedotto, risultano ritualmente trascritte, sub conclusioni delle parti, le richieste avanzate, in quella sede, dall’accusa e dalla difesa e osservare, altresì, che la valutazione della richiesta di proscioglimento avanzata con la memoria in data 28/06/2023 deve ritenersi implicitamente effettuata in occasione della ritenuta configurabilità dell’aggravante oggetto di contestazione.

9. L’evidenziato difetto argomentativo su un punto all’evidenza non irrilevante si traduce in un vizio riconducibile al disposto dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e impone, per l’effetto, l’annullamento con rinvio, in parte qua, della sentenza impugnata, spettando al giudice di rinvio, senza vincoli predeterminati, la rivalutazione degli aspetti richiamati.

Il ricorso deve essere, invece, rigettato in parte residua.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo al beneficio della non menzione e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Venezia, altra sezione.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 29/02/2024.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2024.

SENTENZA – copia non ufficiale -.