La Corte Suprema di Cassazione
– Sezione Tributaria –
composta dai seguenti magistrati:
Federico Sorrentino -Presidente
Oronzo De Masi -Consigliere
Giacomo Maria Stalla -Consigliere
Ugo Candia -Consigliere – rel.
Milena Balsamo -Consigliere
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3973/2018 del ruolo generale, proposto
(omissis) (omissis) codice fiscale (omissis)), rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’avv. (omissis) (omissis), elettivamente domiciliato in (omissis) (omissis);
– RICORRENTE –
CONTRO
COMUNE DI (omissis) codice fiscale (omissis)), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti (omissis) (omissis) (omissis) (omissis), elettivamente domiciliati in (omissis);
– CONTRORICORRENTE –
NONCHÉ
l’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (codice fiscale (omissis) con sede in (omissis), in persona del legale rappresentate pro tempore;
– INTIMATA –
per la cassazione della sentenza n. 5720/11/2017 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 22 giugno 2017;
UDITA la relazione svolta dal Consigliere dott. Ugo Candia all’udienza camerale del 18 maggio 2023;
RILEVATO CHE:
1. oggetto del contendere è l’ICI relativa all’anno 2010, il cui omesso versamento era stato prima accertato con il relativo avviso emesso dal Comune, per poi essere stato il relativo credito posto a base della cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione ed impugnata da (omissis) (omissis);
2. con l’impugnata sentenza la Commissione regionale della Campania rigettava l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza 8064/40/2016 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale aveva, a sua volta respinto il ricorso del contribuente, assumendo – il Giudice regionale – per quanto ora occupa in relazione ai motivi di ricorso e della decisione – che doveva ritenersi provata la notifica dell’avviso di accertamento posto a base della cartella impugnata, essendo sufficiente, ai sensi dell’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in caso di assenza di persone abilitate a ricevere l’atto, che fosse provata, in uno al deposito del plico presso l’ufficio postale, la (sola) spedizione della raccomandata informativa (cd. CAD) e non necessario, ai fini della suddetta prova, anche il deposito del relativo avviso di ricevimento;
3. con ricorso notificato in data 19/22/23/30 gennaio 2018 al Comune di (omissis) ed all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, (omissis) (omissis) proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando due motivi di censura, depositando in data 8 maggio 2023 memoria illustrativa;
4. il Comune di (omissis) resisteva con controricorso notificato il 27 febbraio /1° marzo 2018, concludendo per il rigetto dell’impugnazione;
5. l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è restata intimata;
CONSIDERATO CHE:
1. con il primo motivo di impugnazione (omissis) (omissis) ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, sostenendo che, ai fini della validità della notifica eseguita tramite servizio postale, fosse necessario, in caso di temporanea irreperibilità del destinatario, provare attraverso il deposito del relativo avviso di ricevimento anche la consegna della seconda raccomandata informativa con cui si dava comunicazione dell’intervenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale (cd. CAD), reputando, invece, non sufficiente l’annotazione sull’avviso di ricevimento della prima raccomandata della mera spedizione di tale atto;
2. con la seconda censura, proposta in via subordinata, l’istante ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, 3, cod. prov. civ., la violazione dell’art. 1, commi 537 e 540, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 circa l’avvenuto annullamento diritto del credito posto a base della cartella impugnata, per sua inesigibilità;
3. va preliminarmente osservato che con nota del 14 febbraio 2020 il difensore del ricorrente ha comunicato di aver rinunciato al mandato difensivo;
3.1. la circostanza si rivela, però, ininfluente, ai fini della decisione, perché, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, per effetto del principio della cosiddetta perpetuatio dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 proc. civ.), nessuna efficacia può dispiegare, nell’ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d’ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell’udienza di discussione già fissata (così, Cass., sez. L. 29 settembre 2022, n. 28365, che richiama, tra le tante, «Cass. civ., sez. VI-1, ord. 8.11.2017, n. 26429, e in termini id. n. 16121/2009»);
4. il ricorso va accolto in relazione al suo primo motivo, che assorbe l’esame della seconda doglianza;
5. correttamente l’istante ha provveduto, ai fini dell’autosufficienza del ricorso, a riprodurre integralmente (scansionandolo) il contenuto dell’avviso di ricevimento in contestazione, da cui risulta che la notifica dell’atto presupposto la cartella di pagamento impugnata, costituito dall’avviso di accertamento ICI, era stata eseguita tramite deposito all’ufficio postale, per temporanea assenza dei soggetti ai quali poteva essere consegnato, a cui ha fatto seguito l’annotazione (su detto avviso di ricevimento) della spedizione della raccomandata avente ad oggetto la comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD) dell’atto preso l’ufficio postale;
6. secondo il Giudice dell’appello, ai sensi dell’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, sarebbe sufficiente, ai fini della compiuta prova di detta modalità di notifica dell’atto, la dimostrazione della sola spedizione di tale atto, senza necessità di acquisire il relativo avviso di ricevimento;
7. tale tesi non ha, però, superato il vaglio delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno chiarito che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, secondo comma, Cost.) dell’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (così, Cass., Sez. U. civ., 15 aprile 2021, n. 10012).
8. la motivazione del citato arresto (ai cui contenuti in tale sede è sufficiente rinviare anche ai sensi dell’art. 118 att./trans, cod. proc. civ.) espressamente accomuna le due fattispecie di notifica in caso di irreperibilità relativa del destinatario (quella di cui all’art. 140 cod. proc. civ. e quella eseguita tramite servizio postale) ravvisando tra le stesse un «pendant logico-giuridico» ed un’«evidente analogia», così estendendo, in una prospettiva di comparazione anche costituzionale, la consolidata soluzione, in materia di necessaria produzione dell’avviso di ricevimento, già adottata da questa Corte in relazione alla notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., che individua come consolidata (cfr. sul punto Cass., Sez. T, 25 novembre 2021, n. 36562);
9. per tali ragioni il primo motivo di ricorso va accolto, considerando non provata, stante la pacifica mancata produzione della raccomandata informativa, la notifica dell’avviso di accertamento.
10. la causa va anche decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso originario, non occorrendo accertamenti in punto di fatto, dando seguito al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui:
– in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato;
– tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria;
– nel primo caso, occorrerà verificarsi solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa;
– secondo la giurisprudenza di questa Corte è, dunque, senz’altro consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell’atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l’atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo;
– la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale cartella di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata (così, tra le tante, , Sez. T. 22 aprile 2022, n. 12835, che richiama Cass., Sez. 5′, 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, 10012);
11. alla stregua di quanto precede, tenuto conto che l’istante aveva chiesto di annullare la cartella in ragione della mancata notifica dell’atto ad essa presupposto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, con accoglimento del ricorso originario del contribuente;
12. il sopravvenuto intervento delle Sezioni Unite sul tema in rassegna giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio del 18 maggio 2023.
Il Presidente
Dott. Federico Sorrentino
Depositata in Cancelleria il 15 settembre 2023.