REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati:
dott. Raffaele Frasca – Presidente
dott. Francesco Maria Cirillo – Consigliere
dott. Roberto Simone – Consigliere
dott. Marco Rossetti – Consigliere rel.
dott.ssa Anna Moscarini – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 30826/21 proposto da:
-) (omissis) (omissis) domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato (omissis) (omissis);
– ricorrente –
contro
-) (omissis) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati (omissis) (omissis), (omissis) (omissis);
– controricorrente –
nonché
-) (omissis) (omissis) (minore, rappresentato dalla madre (omissis) (omissis) ed altri, volontariamente rappresentato dal procuratore generale (omissis) (omissis), gli ultimi due volontariamente rappresentati dal procuratore generale (omissis) (omissis);
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta 27 luglio 2021 n. 340;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2024 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
FATTI DI CAUSA
1. (omissis) (omissis) rimase vittima di un sinistro stradale, riportando lesioni personali, mentre era trasportato a bordo d’un autoveicolo. Di tale danno chiese il risarcimento al vettore ed al suo assicuratore.
Sia il Tribunale che la Corte d’appello attribuirono alla vittima un concorso di colpa del 50%, per avere accettato di lasciarsi trasportare da persona di cui era evidente lo stato di ebbrezza.
2. La sentenza d’appello e stata impugnata per Cassazione da (omissis) (omissis) con ricorso fondato su un motivo.
La (omissis) ha resistito con controricorso. Ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente rileva il Collegio che il ricorrente ha dichiarato a p. 3 del ricorso che la sentenza d’appello gli e stata notificata, per i fini di cui all’art. 325 c.p.c., in data 28.9.2021.
Tuttavia risulta depositata telematicamente solo la copia del provvedimento impugnato, e non anche la relazione di notificazione, in violazione dell’onere imposto a pena di improcedibilità dall’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c..
1.1. L’onere del deposito della sentenza corredata della relazione di notificazione ha lo scopo di consentire alla Corte di rilevare illico et immediate l’eventuale tardività del ricorso e la conseguente improcedibilità, senza necessità di esaminarne il fondo (Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009, Rv. 607363 – 01; U – , Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, Rv. 643945 – 01; Sez. U – , Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188 – 01).
A tale principio e possibile derogare solo in due casi:
-) o quando la relazione di notificazione della sentenza impugnata sia contenuta nel fascicolo d’ufficio, del quale sia stata chiesta dalla parte interessata la trasmissione a questa Corte, secondo il rito applicabile ratione temporis (Sez. U – , Sentenza n. 25513 del 13/12/2016, Rv. 641784 – 01);
-) oppure quando la relata di notifica della sentenza impugnata sia prodotta dai controricorrenti entro il termine di cui all’art. 370 c.p.c. (Sez. U – , Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, Rv. 643945 – 01).
1.2. Tali principi, ultraconsolidati nella giurisprudenza di questa Corte, sono stati altresì ritenuti coerenti con le previsioni della Carta EDU, ed in particolare con l’art. 6.1 (diritto di accesso ad un tribunale) dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con sentenza 23 maggio 2024, in causa 37943/17, Patricala e altri Italia.
Ivi, a fronte della doglianza con cui i ricorrenti di quel giudizio lamentavano che questa Corte, impedendo loro di depositare la relata di notifica della sentenza impugnata oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c. avrebbe violato l’art. 6 CEDU per “eccesso di formalismo” nel valutare le condizioni di accesso ad un tribunale, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che:
a) il ruolo della Corte di cassazione “giustifica che le procedure da essa seguite siano più formali delle altre”, anche in considerazione del fatto che chi ricorre in Cassazione é assistito da avvocati specializzati iscritti ad un albo speciale (§ 83);
b) l’onere di depositare la relata di notifica della sentenza impugnata entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c. “persegue un fine legittimo”, ovvero la certezza del diritto e la retta amministrazione della giustizia (§ 75);
c) l’onere imposto di cui all’art. 369 c.p.c. non é sproporzionato rispetto al suddetto fine, in quanto la possibilità d’un deposito tardivo “vanificherebbe l‘obiettivo di assicurare il rapido svolgimento del procedimento e impedirebbe alla Corte di cassazione di pronunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ritardi” (§ 82).
1.3. Da quanto esposto consegue che il ricorso va dichiarato improcedibile ex art. 369 p.c., non avendo il ricorrente depositato nel termine di cui all’art. 369 c.p.c. la suddetta relazione di notificazione della sentenza d’appello.
2. Sebbene il rilievo che precede abbia carattere dirimente, ritiene il Collegio di dover affermare, nell’interesse della legge ex 363, terzo comma, c.p.c., il principio di diritto di cui ai §§ che seguono (per la possibilità di applicazione dell’art. 363, terzo comma, c.p.c., non solo nel caso di inammissibilità, ma anche nel caso di improcedibilità del ricorso, si veda Sez. 5, Sentenza n. 11682 del 21/05/2007, Rv. 599460 – 01): principio, lo si rileva ad abundantiam, la cui applicazione avrebbe comunque comportato l’inammissibilità del motivo di ricorso proposto da (omissis) (omissis).
3. Con la sentenza qui impugnata, la Corte d’appello di Caltanissetta ha ritenuto che (omissis) (omissis) ponendosi alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza, ed invadendo l’opposta corsia di marcia ad elevata velocita, fu responsabile del sinistro oggetto del giudizio.
Ritenne tuttavia che anche (omissis) (omissis) fornì un contributo causale all’avverarsi del danno (lesioni personali) da lui stesso sofferto, accettando di essere trasportato a bordo di un veicolo condotto da una persona in evidente stato di ebbrezza.
(omissis) (omissis) ha censurato questa decisione lamentando la violazione degli artt. 1227 c.c. e 115 p.c., sul duplice presupposto che:
a) non vi fosse prova che fu lo stato di ebbrezza, piuttosto che l’imprudenza, a determinare l’invasione dell’opposta corsia di marcia da parte di (omissis) (omissis);
b) in ogni caso non vi fosse prova che l’ebbrezza di questi fosse percepibile dal trasportato (omissis) (omissis).
3.1. II motivo, se lo si fosse dovuto esaminare nel merito, avrebbe posto a questa Corte il problema di stabilire se sia compatibile col diritto comunitario l’art. 1227, comma primo, c.c., se interpretato nel senso di escludere o ridurre il diritto al risarcimento del danno di persona trasportata su un veicolo a motore condotto da persona in stato di ebbrezza.
La materia dell’assicurazione r.c.a., infatti, é materia armonizzata a livello comunitario dalla Direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009.
II XXIII Considerando di tale Direttiva ricorda che obiettivo del legislatore comunitario é includere tutte le persone trasportate nei benefici assicurativi (salvo ovviamente il caso di circolazione consapevole su un veicolo di provenienza illegale), e che questo obiettivo “verrebbe posto a repentaglio se la legislazione nazionale o qualsiasi clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione escludesse dalla copertura assicurativa i passeggeri che erano a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza, del fatto che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol o di altre sostanze eccitanti al momento dell’incidente”.
II medesimo Considerando XXIII aggiunge che “un passeggero non é solitamente in grado di valutare in modo adeguato il livello d’intossicazione del conducente”, e che “l’obiettivo di dissuadere i conducenti dall’agire sotto gli effetti dell’alcol (…) non si raggiunge riducendo la copertura assicurativa dei passeggeri vittime di incidenti automobilistici”. Resta salva, però, la responsabilità dei passeggeri di veicoli condotti da persone in stato di ebbrezza “secondo la legislazione nazionale applicabile, nonché il livello del risarcimento per danni in un incidente specifico”.
3.2. Coerentemente con tali previsioni, l’art. 13, ultimo comma, della Direttiva 2009/103 stabilisce che “gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione di legge o clausola contrattuale contenuta in una polizza di assicurazione che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che ii conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro sia considerata senza effetto per quanta riguarda l’azione di tale passeggero”.
3.3. Come rilevato in dottrina, il XXIII Considerando e l’art. 13 della Direttiva parrebbero norme intrinsecamente contraddittorie: infatti sembrerebbero da un lato imporre agli Stati membri il divieto di escludere dai benefici assicurativi coloro che siano trasportati su veicoli condotti da persone in stato di ebbrezza; e dall’altro “fare salva” l’autonomia degli Stati membri nel dettare le regole della responsabilità civile, ivi comprese quelle che possono comportare una corresponsabilità del trasportato nell’ipotesi suddetta.
3.4. Questa antinomia tuttavia é solo apparente, ed é stata già affrontata e sciolta dalla Corte di giustizia nella sentenza 6.2005, Candolin c. Vahinkovakuutusosakeyhtio Pohjola, in causa C-537/03, avente ad oggetto per l’appunto l’ipotesi di un sinistro stradale con esiti mortali in danno di persona trasportata da veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza.
In quel caso il giudice rimettente (la Corte Suprema finlandese) dubito della conformità col diritto comunitario d’una normativa nazionale in materia di responsabilità civile che escludesse dai benefici assicurativi il trasporto, per il solo fatto di essere “salito a bordo di un veicolo, pur essendo stato in grado di rilevare che il rischio di incidente e di danni era più elevato del normale”.
Con la sentenza sopra ricordata la Corte di Lussemburgo ha affermato due principi.
II primo principio é che il diritto comunitario in tema di assicurazione della r.c.a. sarebbe “privato del suo effetto utile” in presenza d’una normativa nazionale che negasse al passeggero il diritto al risarcimento – ovvero lo limitasse in misura sproporzionata – “in base a criteri generali ed astratti” (§ 29).
II secondo principio é che il diritto comunitario consente invece agli Stati membri di limitare ii risarcimento dovuto al trasportato “in base ad una valutazione caso per caso” di circostanze eccezionali (§ 30).
Pertanto, mentre contrasterebbe con l’art. 13 Direttiva 2009/103 una norma di diritto interno che escludesse o limitasse ipso facto il diritto al risarcimento del passeggero, per il solo fatto di avere preso posto a bordo d’un veicolo condotto da persona ubriaca, non viola per contro il diritto comunitario una norma di diritto nazionale che, senza fissare decadenze o esclusioni in linea generale, consente al giudice di valutare caso per caso, secondo le regole della responsabilità civile, se la condotta della vittima possa o meno ritenersi colposamente concorrente alla produzione del danno.
3.5. Dai principi affermati dalla Corte di giustizia discendono due corollari.
II primo é che l’eventuale concorso colposo del passeggero alla concausazione del sinistro andrà accertato con giudizio sintetico a posteriori, e non con giudizio analitico a priori. Si tratterà dunque di vagliare, caso per caso, le condizioni della vittima e quelle del conducente; l’entità del tasso alcolemico; le circostanze di tempo e di luogo; la prevedibilità del rischio.
II residuo dubbio sulla prova della colpa della vittima ricadrà a sfavore del debitore, in quanto la colpa della vittima é fatto impeditivo od estintivo della pretesa attorea, e il fatto costitutivo della relativa eccezione va dimostrato da chi la solleva.
II secondo corollario é che l’eventuale concorso colposo di chi si lasci trasportare in automobile da un ubriaco, fondandosi su accertamenti di fatto, é riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità.
4. Vanno, in conclusione, affermati i seguenti principi di diritto nell’interesse della legge:
(a) “l’art. 1227, comma primo, c.c., interpretato in senso coerente con la Direttiva 2009/103, non consente di ritenere, in via generale ed astratta, che sia sempre e necessariamente in colpa la persona la quale, dopo aver accettato di essere trasportata a bordo d’un veicolo a motore condotto da persona in stato di ebbrezza, rimanga coinvolta in un sinistro stradale ascrivibile a responsabilità del conducente. Una simile interpretazione infatti contrasterebbe con l’art. 13, § 3, della Direttiva 2009/103, nella parte in cui vieta agli Stati membri di considerare “senza effetto”, rispetto all’azione risarcitoria spettante al trasportato, “qualsiasi disposizione di legge (...) che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che ii conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol”. Spetterà dunque al giudice di merito valutare in concreto, secondo tutte le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell’assicuratore del vettore”;
(b) “l’accertamento della esistenza e del grado della colpa della persona che, accettando di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza, patisca danno in conseguenza d’un sinistro stradale, é apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se rispettoso dei parametri dettati dal primo comma dell’art. 1227 c.c.”.
5. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
P.q.m.
(-) dichiara improcedibile il ricorso;
(-) condanna (omissis) (omissis) alla rifusione in favore di (omissis) s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per ii versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ii ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
(-) dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione siano omessi generalità ed altri dati identificativi del ricorrente.
Così, deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 13 giugno 2024.
Il Presidente
(Raffaele Frasca)
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2024.