REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIA TRIA – Presidente –
Dott. CATERINA MAROTTA – Consigliere –
Dott. IRENE TRICOMI – Consigliere –
Dott. ROBERTO BELLÉ – Consigliere –
Dott. NICOLA DE MARINIS – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 12719-2024 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS) elettivamente domiciliato in Roma (OMISSIS) presso lo studio (OMISSIS) e difeso dall’avvocato (OMISSIS) (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 882/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/03/2024 R.G.N. 2154/2023;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso;
udito l’avvocato (OMISSIS) (OMISSIS).
RILEVATO
che, con sentenza del 18 marzo 2024, la Corte d’Appello di Roma in riforma deIla decisione resa daI Tribunale di Roma rigetta va la domanda proposta da (OMISSIS) (OMISSIS) nei confronti di Roma Capitale avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogato all’istante, istruttore di polizia municipale presso Roma Capitale, in relazione alie condotte accertate e penalmente sanzionate poste in essere ai danni della ex compagna, concretatesi in plurimi atti persecutori, consistiti in minacce gravi e reiterate molestie, causandole, in tal modo, uno stato di ansia, paura e preoccupazione con modificazioni della condotta di vita;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto – diversamente daI primo giudice, che aveva escluso, in ragione dell’attinenza dei reati ascritti ad una sfera strettamente personale privatistica, ogni riflesso, anche solo potenziale, sulla sfera lavorativa e di conseguenza l’idoneità dei reati stessi a compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con l’Amministrazione – che quell’idoneità lesiva del vincolo fiduciario, era stata daI datore di lavoro congruamente allegata con la specifica deduzione del fatto in se, essendo il comportamento extralavorativo dell’istante, per la sua intrinseca ed elevata antisocialità, tale da indurre un riflesso, anche solo potenziale, ma oggettivo sulla funzionalità del rapporto;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il (OMISSIS) (OMISSIS) affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale Roma Capitale, pur intimata, non ha svolto alcuna difesa;
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 c.c. e 58 e 59 (ora 72) CCNL per il comparto Funzioni Locali, imputa alla Corte territoriale l’erroneo apprezzamento della gravità deIla condotta anche sotto iI profilo dell’insussistenza dei danni e disservizi in capo all’Amministrazione e dell’assenza di precedenti disciplinari a carico del ricorrente, errore tale da inficiare il giudizio sulla proporzionalità della sanzione;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e faIsa applicazione dell’art. 2119 c.c. il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità della pronunzia circa la ricorrenza nella specie della giusta causa di recesso per l’inidoneità delle condotte addebitate a compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con l’Amministrazione;
che entrambi i motivi, quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili, risolvendosi le censure sollevate daI ricorrente neIla mera confutazione dell’apprezzamento operato dalla Corte territoriale circa l’incidenza sul rapporto di lavoro del comportamento extralavorativo imputato al ricorrente e la conseguente ricorrenza nella specie della giusta causa di recesso, apprezzamento plausibilmente fondato sull’intrinseca gravità delle condotte medesime e sulla loro particolare riprovevolezza che ne ha giustificato la rilevanza penale quale reato-sentineIla a prevenzione di ben piu gravi epiloghi ed altresì correttamente formulato in rapporto alla specifica posizione lavorativa del ricorrente chiamato ad operare a presidio degli interessi dell’intera collettività;
che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese per essere Roma Capitale rimasta intimata;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto deIla sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21 gennaio 2025
Il Relatore Il Presidente
(Nicola De Marinis) (Lucia Tria)
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2025.