REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
CARLO DE CHIARA Presidente
CLOTILDE PARISE Consigliere
LAURA TRICOMI Consigliere
GIULIA IOFRIDA Consigliere
ALBERTO PAZZI Consigliere – Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20194/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, via (OMISSIS) n. 12, presso lo studio dell’ Avvocato (omissis) (omissis), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
PREFETTO della PROVINCIA di BERGAMO, MINISTERO dell’INTERNO
-intimati-
avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Brescia n. 2840/2021 depositata il9/6/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/9/2023 dal Consigliere dott. Alberto Pazzi.
Rilevato che:
1. (omissis) (omissis), con ricorso ex art. 13 d.lgs. 286/1998, ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Brescia il 16 aprile 2021, rappresentando la propria condizione di inespellibilità per effetto dell’avvenuta presentazione di una domanda reiterata di protezione internazionale ai competenti uffici della Questura di Bologna, su cui il Prefetto, pur incompetente, si era pronunciato, e deducendo la pericolosità del paese di origine.
Il Giudice di pace di Brescia, con ordinanza del 9 giugno 2021, rigettava il ricorso, negando che il ricorrente avesse mai proposto domanda reiterata di protezione internazionale.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione (omissis) (omissis), svolgendo un unico motivo.
La Prefettura di Brescia e il Ministero dell’Interno non si sono costituiti.
A seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 8021/2023 di questa Corte, pubblicata in data 20 marzo 2023, parte ricorrente ha provveduto a rinotificare tempestivamente il ricorso al Prefetto di Brescia presso la sua sede.
Il prefetto non ha svolto difese.
Considerato che:
3. Il ricorrente, con l’unico mezzo presentato, denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 e 7 d.lgs. 25/2008 e sostiene che il Giudice di pace ha errato nel confermare l’espulsione, visto che con comunicazione p.e.c. il ricorrente aveva manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale.
4. Il motivo non è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte la fattispecie di cui all’art. 7 d.lgs. 25/2008, applicabile alle domande proposte dopo l’entrata in vigore del d. l. 113/2018 (conv. con modif. dalla l. 132/2018), prevede che la presentazione di una domanda di protezione internazionale, seppure reiterata, attribuisce al richiedente il diritto di rimanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della commissione territoriale, salvo che si tratti di domanda reiterata presentata nella fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento, emesso quindi precedentemente, o di successiva domanda reiterata dopo la declaratoria di inammissibilità o infondatezza, con decisione definitiva, della prima domanda reiterata (Cass. 4561/2022, Cass. 13690/2022).
Nel caso di specie, tuttavia, il provvedimento impugnato non ha affatto negato tale principio, ma si è limitato a constatare che il migrante aveva soltanto richiesto indicazioni circa la fissazione di un appuntamento finalizzato alla formalizzazione di una domanda reiterata di protezione internazionale, formalizzazione che non era mai avvenuta.
Un simile rilievo non si presta a censure di sorta, perché la richiesta di indicazioni sulle modalità di fissazione di un appuntamento per la presentazione di una domanda di protezione internazionale costituisce un’istanza di contenuto ben diverso dalla proposizione di tale domanda, dato che esprime la semplice intenzione del migrante di agire in futuro in tal senso ma non manifesta alcuna richiesta di asilo (la cui sola presentazione – come detto – attribuisce all’istante il diritto di rimanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della commissione territoriale).
5. In forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.
La mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, d.lgs. 150/2011), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 15 settembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2023.