REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BORSELLINO Maria Daniela – Presidente –
Dott. TALERICO Palma – Consigliere –
Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere –
Dott. DI GERONIMO Paolo – Rel. Consigliere –
Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
(OMISSIS) (OMISSIS) Olopade, nato in Nigeria il 12/3/1984
avverso la sentenza emessa il 14/7/2022 dalla Corte di appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. Paolo Di Geronimo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Pasquale Serrao D’Aquino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello, con l’impugnata sentenza, accoglieva la richiesta di consegna avanzata con mandato di arresto dall’autorità giudiziaria belga, in ordine al reato di truffa.
2. Avverso la suddetta sentenza, il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione dell’art. 2, I. 22 aprile 2005, n. 69, nonché assenza di motivazione in ordine al rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti.
Sottolinea il ricorrente che il sistema carcerario belga non offre idonee garanzie trattamentali, come evidenziato dalla sentenza della Corte EDU del 25/11/2014, Vasilescu c.Belgio, nonché della dichiarazione del Comitato per la Prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa (del 13/7/2017), nonché dal rapporto di Amnesty International per il periodo 2020/2021.
In particolare, si rappresenta che le condizioni di sovraffollamento carcerario non consentirebbero il rispetto degli standard minimi, né le informazioni richieste dalla Corte di appello avrebbero escluso i timori di sottoposizione a trattamenti degradanti.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 7 I. 22 aprile 2005, n. 69.
Si sostiene, in particolare, che i fatti descritti nel mandato di arresto europeo non descriverebbero alcuna condotta astrattamente integrante il reato di truffa, né quello di appropriazione indebita, risultando unicamente che sul conto corrente del ricorrente erano confluite somme di denaro non dovute.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del principio di proporzionalità in relazione all’emissione della misura cautelare detentiva sottesa al mandato di arresto europeo, a fronte della oggettiva modesta gravità del fatto per il quale si procede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. In merito al denunciato pericolo di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti, connesso al sovraffollamento carcerario, questa Corte ha già avuto modo di prender atto che, successivamente alla sentenza della Corte EDU del 25 novembre 2014 (caso Vasilescu), il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nel settembre 2016 ha valutato «con interesse le misure globali adottate o previste dalle autorità belghe, volte a ridurre la popolazione carceraria e al rinnovamento delle infrastrutture carcerarie, in particolare per l’attuazione di una politica penale appropriata», prendendo atto delle informazioni fornite dal Belgio «in merito alla diminuzione del sovraffollamento carcerario» e delle misure indicate dalle autorità belghe per «i problemi di mancanza di igiene e di vetustà» delle strutture, invitando «le autorità a continuare a mantenere il Comitato informato di qualsiasi sviluppo volto a dimostrare l’efficacia del rimedio preventivo per i reclami relativi ai problemi di sovraffollamento, mancanza di igiene e di vetustà delle carceri» (diffusamente: sez. 6 n. 1686 del 15/09/2017, Rica, non massimata; Sez.6, n. 9391 del 28/02/2018, Jovanovic, Rv. 272341).
2.1. Il ricorrente sostiene che, in realtà, le condizioni di detenzione non avrebbero subito alcun miglioramento e che le informazioni inviate dall’autorità belga sarebbero insufficienti ed avrebbero indotto la Corte di appello ad una valutazione errata.
In particolare, si assume che l’autorità belga, nel rappresentare le dimensioni della cella destinata ad ospitare il ricorrente e lo spazio libero a disposizione dei detenuti, fornirebbe un quadro incompatibile con gli standard minimi, senza che sia stata neppure specificata la durata e le modalità di permanenza all’esterno della cella.
Le doglianze relative alla valutazione delle informazioni compiuta dalla Corte di appello, pur se formulate sotto il profilo della violazione di legge e dell’assenza di motivazione, tendono a sindacare la correttezza del percorso motivazionale seguito nella sentenza impugnata.
In tal modo, tuttavia, si introduce un vizio di motivazione che non è più sindacabile in sede di legittimità.
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all’art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, è inammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell’interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della corte di cassazione ai soli motivi previsti dall’art. 606, lett. a), b) e c) (Sez.6, n. 8299 dell’8/03/2022, PG/Gheorghe, Rv. 282911).
Dovendosi dare continuità al suddetto principio, non può che concludersi per l’insindacabilità, nel merito, del giudizio di compatibilità con il rispetto dei principi fondamentali di tutela della persona, espresso dalla Corte di appello in relazione alle condizioni di detenzione specificamente riferite al ricorrente.
3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.
Il ricorrente, sia pur deducendo la violazione del principio della doppia punibilità, introduce un sindacato di merito circa l’idoneità della descrizione dei fatti contenuta nel mandato di arresto europeo a configurare il reato di truffa o, in subordine, quello di appropriazione indebita.
Occorre premettere che la doppia punibilità va apprezzata in astratto e con riguardo ai fatti per come rappresentati nel mandato di arresto europeo, non essendo consentita una valutazione nel merito dell’ipotesi accusatoria formulata dall’autorità estera.
Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, nel caso di specie si sostiene che Olalekan, avrebbe intercettato il traffico di posta elettronica intercorrente tra un’officina ed i rispettivi clienti, in tal modo fornendo a questi coordinate bancarie riconducibili a conti correnti da lui gestiti.
Mediante tale artificio, gli ignari clienti versavano somme di denaro, anziché al legittimo destinatario, al ricorrente il quale se ne appropriava trasferendole su ulteriori e diversi conti a lui riferibili.
È di tutta evidenza come tale condotta, a prescindere dalla fondatezza nel merito, astrattamente è riconducibile al reato di truffa e, quindi, sussiste il presupposto della doppia punibilità.
4. Con l’ultimo motivo di ricorso, si censura la violazione di principio di proporzionalità delle misure cautelari, per come riconosciuto in plurime fonti sovrannazionali (CEDU, TUE e CDFUE).
Anche tale doglianza è manifestamente infondata, posto che, nella valutazione in ordine alla legittimità del mandato di arresto, il giudice nazionale è tenuto unicamente a verificare l’esistenza di un provvedimento cautelare sotteso all’emissione del mandato, essendogli preclusa la valutazione in merito alla legittimità del provvedimento presupposto.
Le doglianze inerenti al rispetto del principio di proporzionalità, pertanto, potranno essere sollevate unicamente dinanzi all’autorità giurisdizionale belga all’esito della consegna.
5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, l. n. 69/2005.
Così deciso il 4 agosto 2022.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2022.