Sospensione della patente anche se nel sinistro stradale il colpevole ha una colpa lieve (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 2 ottobre 2023, n. 39705).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. EMANUELE DI SALVO -Presidente

Dott. LUCIA VIGNALE -Consigliere

Dott. EUGENIA SERRAO -Relatore Consigliere

Dott. GABRIELLA CAPPELLO -Consigliere

Dott. ANNA LUISA ANGELA RICCI -Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis), nato a (omissis) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 21/10/2022 del TRIBUNALE di MACERATA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott.ssa EUGENIA SERRAO;

letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del  ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Macerata, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia emessa il 18/11/2021 dal Giudice di Pace di Macerata, che aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato ascrittogli in concorso di colpa con la persona offesa e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata e accertata aggravante, lo aveva condannato alla pena di euro 500 di multa, oltre alla sospensione della patente di guida per giorni 20 e al risarcimento dei danni in favore della parte civile (omissis) (omissis) da liquidarsi in separata sede, con condanna al pagamento di una provvisionale di euro 1000.

2. (omissis) (omissis) era imputato del reato di cui all’art. 590 pen. perché, per colpa dovuta a negligenza, imprudenza e inosservanza delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, aveva cagionato a (omissis) (omissis) lesioni personali guaribili in tre giorni.

In particolare, non era stato in grado di compiere in condizioni di sicurezza tutte le manovre richieste dalla normale circolazione perché, mentre si trovava alla guida dell’autovettura Ford Fiesta lungo la (omissis) con direzione nord-sud, non si era avveduto del sopraggiungere dell’autovettura Fiat 500 condotta dalla persona offesa che, percorrendo la medesima via con direzione opposta di marcia, stava svoltando a sinistra per immettersi in (omissis). Fatto avvenuto in (omissis)

3. (omissis) propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

a) violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di valutazione delle risultanze istruttorie con riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato all’imputato nonché in punto di nesso di causalità tra la condotta di quest’ultimo e le lesioni riportate dalla persona offesa. La difesa ritiene che entrambi i giudici di merito abbiano omesso di valutare il comportamento della persona offesa e la colpa di quest’ultima nella causazione del sinistro. Nella motivazione della sentenza impugnata, si assume, mancano i necessari passaggi e le argomentazioni logiche per rendere evidente il ragionamento seguito dal giudice di merito. La difesa aveva ampiamente dimostrato l’assenza degli elementi costitutivi del reato contestato e del nesso dif. causalità tra la condotta addebitata all’imputato e le lesioni riportate dalla persona offesa, ma secondo il Tribunale di Macerata l’imputato avrebbe dovuto evitare l’impatto arrestando il mezzo pur percorrendo la careggiata a viabilità privilegiata e pur trovandosi  all’interno  della  propria  corsia  di marcia. Il (omissis) nell’eseguire la manovra di svolta a sinistra per immettersi in (omissis), era andato a collidere contro l’autovettura dell’imputato; la circostanza che l’urto fosse avvenuto all’interno dell’intersezione della strada era stata confermata dalla prova testimoniale, da cui era emerso che il (omissis) era sempre rimasto all’interno della propria corsia. La conclusione alla quale sono pervenuti i giudici di merito contrasta, oltre che con le risultanze istruttorie, con l’orientamento della Suprema Corte, che avrebbero dovuto condurre a escludere la responsabilità del (omissis) in quanto il veicolo condotto dal (omissis) aveva omesso di concedere la precedenza, invadendo l’altrui corsia di marcia. Con riguardo ai motivi sollevati dalla difesa circa l’assenza del nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e le lesioni lamentate dalla parte offesa, il Tribunale ha trascurato che l’istruttoria avesse fornito numerosi elementi di prova circa la non riferibilità delle lesioni lamentate dal (omissis) al sinistro, essendosi fondato il giudizio sul valore di un certificato di Pronto Soccorso redatto 12 giorni dopo il sinistro;

b) violazione dell’art. 606, comma 1 e), cod. proc. pen. in relazione alla condanna in solido al pagamento di una provvisionale di euro 1000 ex art.600, comma 2, cod. proc. pen. Occorre segnalare, tuttavia, una discrasia tra quanto riportato nell’indice dei motivi e quanto nella trattazione del presente motivo: nel primo, infatti, è riportato il solo vizio motivazionale; mentre, nel corpo del testo, viene riportata anche l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale. In ogni caso, la difesa censura il riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva in assenza di prove di un danno risarcibile, avendo omesso il Tribunale di considerare che per stessa ammissione della parte offesa la compagnia di assicurazione avesse già erogato l’importo di euro 1340, da ritenere integralmente satisfattivo del danno, oltretutto non provato. Il giudice di pace aveva ritenuto di non poter applicare la condotta riparatoria esclusivamente in quanto tardiva; con riguardo a tale profilo la difesa lamenta sussistenza del vizio procedurale in quanto la richiesta era stata formulata con salvezza dei diritti di prima udienza. Unico elemento emerso dall’istruttoria è un certificato medico con prognosi di giorni tre in relazione al quale la discrezionalità del giudice di merito presuppone la liquidazione di un importo rientrante nell’ambito del danno prevedibile senza che possa prescindere dalla certezza della sussistenza dello stesso;

c) violazione dell’art. 606, comma 1 b), cod. proc. pen. in relazione all’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione del la patente di guida, stante la contestazione dell’art. 590 cod. pen. Si lamenta l’eccessività della pena e della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. La pena si ritiene illegittima in relazione al reato contestato, prevedendo la norma la reclusione fino a tre mesi o la multa fino a euro 309,00, non essendo stata mai contestata alcuna aggravante in relazione alla quale effettuare il giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche, da riconoscere con conseguente proporzionale riduzione della pena all’interno della cornice edittale prevista dall’art. 590, comma 1, cod. pen. La pronuncia risulta abnorme laddove è stata disposta la sospensione della patente di guida pur in assenza di responsabilità dell’imputato per le ragioni in precedenza esposte.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore della parte civile (omissis) (omissis) ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso.

5. Il difensore del responsabile civile HDI Italia s.p.a. (già Amissima Assicurazioni s.p.a.) ha depositato memoria, concludendo per l’annullamento con rinvio.

6. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria concludendo per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto, a norma dell’art.606, comma 2-bis, proc. pen., «Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il 1•icorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c)».

Il secondo motivo di ricorso, anche a voler considerare la dedotta violazione di legge, concerne questione inerente alla provvisionale che, per costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, non è ammissibile in fase di legittimità (Sez. 4, n.34791 del 23/06/2010, Mazzamurro, Rv. 248348; Sez. 4, n. 36760 del 04/06/2004, Cattaneo, Rv.  230271; Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, Farina, Rv, 230105; Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep.1991, Capelli, Rv. 186722).

2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui propone questioni non devolute al giudice di appello.

Secondo quanto ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dispone che non possano essere dedotte con ricorso per cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre con il gravame.

E, in particolare, l’illegalità della pena, dipendente da una statuizione ab origine contraria all’assetto normativo vigente al momento del perfezionamento del reato, è rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione anche se il ricorso è proposto per motivi non consentiti dalla legge ai sensi dell’art. 606, comma 2-bis proc. pen., in quanto idoneo, a differenza del ricorso tardivo, ad instaurare un valido rapporto processuale (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 – 01; Sez. 5, n. 13787 del 30/01/2020,, Ottoni, Rv. 279201 – 01).

2.1. Il Collegio osserva, tuttavia, che dalla lettura della sentenza di primo grado, confermata dal Tribunale, si evince che il Giudice di Pace ha irrogato la pena della multa pari ad euro 500,00 «concesse le attenuanti generiche considerate equivalenti alla accertata aggravante di cui all’art. 141, comma 2, C.d.S.», irrogando una pena illegittima ma non illegale.

2.2. La circostanza aggravante a effetto speciale prevista al terzo comma del secondo periodo dell’art. 590, introdotta dall’art. 1, d), d.l. 23/05/2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/07/2008, n. 125, per i casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, riguardava infatti le sole lesioni gravi o gravissime cagionate da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada, o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, ed è stata abrogata dalla legge 23/03/2016, n. 41, che ha contestualmente introdotto all’art. 590 bis cod. pen. il nuovo reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime.

La medesima legge ha altresì espunto dal primo periodo del terzo comma dell’art. 590 cod. pen. il riferimento alla violazione delle norme sulla circolazione stradale, parimenti confluito nella nuova previsione di cui all’art. 590 bis cod. pen.. La circostanza di cui all’art. 590, comma 3, cod. pen. si applica ora, pertanto, ai soli casi di lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2.3. Per quanto concerne la forbice edittale concernente il reato di lesioni colpose lievi o lievissime, per il quale nessun aggravamento di pena è previsto in caso di violazione di norme sulla circolazione stradale, si deve fare riferimento all’art. 52, comma 2 lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che prevede la pena della multa da euro 258 a euro 2.582.

È, infatti, pacifico l’insegnamento della Corte di legittimità secondo cui rientra nella competenza per materia del giudice di pace il delitto di lesioni colpose non riconducibile a violazione di norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro o relative all’igiene sul lavoro, dunque derivante da incidente stradale {Sez. 1, n. 4745 del 13/01/2011, Milani, Rv. 249792 – 01) e tale competenza, con la relativa disciplina sanzionatoria, deve confermarsi anche dopo l’entrata in vigore della legge n.41/2016 (Sez.4, n.48214 del 23/09/2022, Moscogiuri, in motivazione).

Prima dell’entrata in vigore della legge 23 marzo 2016, n. 41 {Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al d.lgs. 30 aprile 1992, 285, e al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274), le lesioni commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale costituivano una circostanza aggravante del delitto di lesioni personali colpose gravi o gravissime di cui all’art.590 cod. pen., mutuandone il regime di procedibilità a querela.

La legge n. 41/2016 ha delineato, all’art. 590 bis cod. pen., un autonomo delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, perseguibile d’ufficio nell’ipotesi base di cui al primo comma, caratterizzata dalla generica violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Si tratta, in ogni caso, di lesioni colpose gravi o gravissime, mentre se le lesioni sono lievi o lievissime, come nel caso in esame, nessun aggravamento di pena risulta previsto qualora il fatto sia commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale.

2.4. Considerato, dunque, che il giudice di merito ha illegittimamente operato un giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e una circostanza aggravante non prevista dalla legge, il Collegio osserva, tuttavia, che la pena irrogata rientra nei limiti edittali sopra Giova, quindi, richiamare la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di legittimità in tema di pena illegale (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01, così massimata: «La pena determinata a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge»; Sez. U, n.47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 – 01, così massimata: «Qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l’erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un’ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale.»), a conferma della inammissibilità del motivo di ricorso in quanto concernente una doqlianza, non devoluta al giudice del gravame, inerente a pena illegittimamente irrogata ma non illegale.

2.5. Con riguardo alla sanzione amministrativa accessoria è sufficiente richiamare la disposizione dell’art. 222, commi 1 e 2, strada, che prevede che, se da una violazione delle norme del codice stradale, deriva una lesione colposa si applica la sanzione della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi.

La statuizione risulta, in questa parte, legittima in quanto correlata, secondo i giudici di merito, alla contestazione in fatto della violazione della norma cautelare dettata dall’art. 141 cod. strada, i cui presupposti applicativi non possono essere messi in discussione in questa sede in ragione dell’inammissibilità dei relativi motivi di ricorso.

3. Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione, in solido con la società responsabile civile, in favore della costituita  parte civile (omissis) (omissis) delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione, in solido con il responsabile civile (omissis) s.p.a., già parte civile (omissis) (omissis) s.p.a., delle spese di giudizio sostenute dalla civile (omissis) (omissis) che liquida in euro tremila, oltre accessori come per legge.

Così deciso il 13 settembre 2023.

Depositato in Cancelleria oggi, 2 ottobre 2023.

SENTENZA