Va assicurata la protezione umanitaria allo straniero giunto minorenne in Italia (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 9 maggio 2023, n. 12317).

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Maria ACIERNO – Presidente –

Dott. Laura TRICOMI – Consigliere –

Dott. Massimo FALABELLA – Rel. Consigliere –

Dott. Giuseppe DONGIACOMO – Consigliere –

Dott. Roberto AMATORE – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12542 R.G. anno 2018 proposto da:

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale  dello Stato;

ricorrente

contro

(OMISSIS) (OMISSIS);

intimato

avverso la sentenza n. 769/2017 della Corte di appello di Trieste, depositata il 16 ottobre 2017.

Viste le conclusioni scritte del P.M. nella persona del sostituto procuratore generale, dott.ssa Luisa De Renzis che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udita la relazione svolta il 20 marzo 2023 dal consigliere relatore dott. Massimo Falabella.

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste, in parziale accoglimento del gravame proposto da (OMISSIS) (OMISSIS) proveniente dal (OMISSIS) ha accertato che allo stesso dovesse essere riconosciuta la protezione umanitaria.

La Corte distrettuale, per quanto qui rileva, ha conferito rilievo al fatto che il richiedente aveva lasciato il paese quando era minorenne, onde non aveva più stabili legami coi familiari, e alla circostanza per cui lo stesso aveva avviato un processo di integrazione in Italia.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su di un motivo. L’intimato non ha svolto difese.

Il giudizio, avviato alla trattazione camerale, è stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza n. 7797 del 2022 di questa Corte.

Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il Ministero dell’interno lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; richiama, in proposito, la «non pericolosità della zona di residenza del richiedente».

Il ricorrente rileva che la Corte territoriale ha accordato la protezione umanitaria sulla sola base della giovane età dello straniero e della sua integrazione in Italia.

Deduce che la riconosciuta forma di protezione è riservata ai richiedenti asilo che si trovino in specifiche condizioni di vulnerabilità e censura il provvedimento impugnato per aver fatto discendere l’accertamento della pericolosità del paese di origine o di alcune regioni di esso, «da un sito internet destinato all’utilizzo esclusivo da parte dei turisti».

Lamenta altresì che nella fattispecie non si ravviserebbero gravi motivi di carattere umanitario «diversi da quelli risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».

2. – Il motivo è inammissibile: e così il ricorso.

Come è noto, chi fa valere il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., ha l’onere, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., di indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

L’Amministrazione ricorrente non indica quali specifiche evenienze la Corte di merito avrebbe dovuto prendere in esame nel quadro dell’accertamento di fatto dalla stessa svolto.

Nella rubrica del motivo – e ivi soltanto – essa fa cenno, per la verità, alla non pericolosità della regione di provenienza del richiedente: ma è questo un rilievo del tutto estraneo alla ratio decidendi di quanto statuito dalla Corte di Trieste con riferimento alla domanda di protezione umanitaria (come lo è la deduzione con cui ci si duole del relativo accertamento, il quale si sarebbe basato sulle risultanze tratte da un sito internet destinato ai turisti); infatti – lo si ripete – la pronuncia resa con riguardo alla forma di protezione riconosciuta poggia su elementi ben diversi, costituiti dalla giovane età e dall’assenza di legami in patria dello straniero, oltre che dal percorso di integrazione da questi intrapreso nel nostro paese.

Si chiarisce, allora, che per un verso la parte ricorrente non ha fornito alcuna indicazione quanto ai fatti che la Corte distrettuale avrebbe trascurato di considerare nel quadro della motivazione posta a fondamento della pronuncia di accoglimento e che, per altro verso, la medesima ha formulato censure che mancano di aderenza al decisum che qui interessa (censure per tali ragioni inammissibili: Cass. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490).

3. – Nulla è da statuire in punto di spese processuali.

Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, il giudice dell’impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell’importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) quando la debenza dello stesso sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020, n. 4315): ciò che accade nella fattispecie, visto che le Amministrazioni statali sono esentate, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, dal versamento del detto contributo.

P.Q.M.

La Corte

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1a Sezione Civile, in data 20 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria, oggi 9 maggio 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.