Il duplicato dell’Ufficio postale è sufficiente per provare la ricezione in caso di smarrimento dell’avviso di ricevimento (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 2 maggio 2022, n. 13798).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25296-2020 proposto da:

(OMISSIS) STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS) n. 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO (OMISSIS), che lo rappresenta e difende

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e PREFETTURA DI ROMA

– intimati –

avverso la sentenza n. 9161/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 25/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/03/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato (OMISSIS) Stefano proponeva opposizione avverso una cartella esattoria emessa per violazioni al codice della strada, esponendo di aver presentato ricorso al Prefetto di Roma avverso la predetta, ed eccependo la conseguente illegittimità dell’atto impugnato.

Nella resistenza di Roma Capitale e nella contumacia di Prefettura di Roma e di Agenzia delle Entrate – Riscossione, il Giudice di Pace rigettava l’opposizione.

Interponeva appello avverso detta decisione il (OMISSIS) ed il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, n. 9161/2020, resa nella resistenza dell’ente locale e nella contumacia delle altre parti appellate, rigettava il gravame, condannando l’appellante alle spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS) Stefano, affidandosi ad un unico motivo.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha formulato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., proposta di inammissibilità del ricorso, che il Collegio non condivide.

Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo, la violazione o falsa applicazione dell’art. 8 D.P.R. n. 655 del 1982, perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente, ai fini della prova del rituale inoltro del ricorso al Prefetto avverso il verbale di contravvenzione posto a base della cartella di pagamento impugnata, la produzione in atti del giudizio di merito del duplicato della cartolina postale di ricezione della relativa raccomandata.

La censura è fondata.

Il Tribunale, confermando la sentenza di prime cure, ha ritenuto che detto duplicato non fosse sufficiente ai fini della prova della tempestiva presentazione del ricorso al Prefetto, poiché da esso non risultava l’effettiva consegna del plico al destinatario.

L’affermazione non tiene conto del fatto che il duplicato rilasciato da Poste Italiane S.p.a. sostituisce l’originale della cartolina postale di ricezione della raccomandata e rappresenta, in caso di smarrimento di quest’ultimo, l’unico documento atto a dimostrare l’effettiva consegna del plico raccomandato e la data in cui essa è avvenuta.

Nè è tecnicamente possibile che su di esso compaia la sottoscrizione del destinatario del plico stesso, proprio perché si tratta di duplicato di un originale – quest’ultimo sì, firmato dal destinatario del plico all’atto della sua ricezione – che è andato smarrito.

Sul punto, va data continuità ai principi enunciati da questa Corte in tema di notificazioni eseguite mediante il servizio postale, secondo cui “… il duplicato dell’avviso di ricevimento … non richiede affatto, per la sua efficacia, la sottoscrizione della persona cui il piego fu consegnato, essendo essenziale che il duplicato stesso riproduca tutte le indicazioni che debbono essere contenute nell’avviso di ricevimento facendo anche menzione della persona che ha ricevuto il piego” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3920 del 25/10/1956, Rv. 881909).

Infatti “L’avviso di ricevimento – o, in caso di smarrimento o distruzione, il suo duplicato rilasciato dall’ufficio postale – è il solo documento idoneo a provare sia la consegna sia la data di questa sia l’identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita; il duplicato costituisce la riproduzione di un documento, al quale deve essere conforme per produrne gli effetti; conseguentemente, non costituisce prova dell’avvenuta notifica il documento il cui contenuto non sia conforme a quello dell’avviso di ricevimento” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1996 del 22/02/2000, Rv. 534239).

Tanto è vero che, ove sia completo di tutti i suoi elementi, il duplicato dell’avviso di ricevimento, o della comunicazione di avvenuto deposito in giacenza del plico (cd. CAD) “… ha natura di atto pubblico, alla stessa stregua dell’originale, e fa piena prova, ai sensi dell’art. 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l’agente postale attesta essere avvenuti in sua presenza, sicché il destinatario che intenda contestare l’avvenuta notificazione ha l’onere di proporre querela di falso nei confronti di detto atto” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22348 del 15/10/2020, Rv. 659082).

Per assicurare la corrispondenza tra duplicato ed originale non occorre dunque che il duplicato contenga anche la sottoscrizione della persona alla quale il piego sia stato consegnato, poiché a tal fine rileva “… il registro di consegna attestante l’avvenuta ricezione dell’avviso originario, del quale il duplicato deve essere una riproduzione fedele, contenendo tutte le indicazioni proprie dello stesso, compresa l’indicazione del soggetto che ha ricevuto l’atto” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14574 del 06/06/2018, Rv. 648777).

Dunque, in caso di smarrimento o distruzione dell’avviso di ricevimento, l’avvenuta ricezione del plico “… può essere provata attraverso il duplicato rilasciato dall’Ufficio postale ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 655 del 1982 (non abrogato né modificato, neanche implicitamente, a seguito dell’emenda dell’art. 6 della l. n. 890 del 1982 introdotta dall’art. 1, comma 97-bis, lett. e) della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 1, comma 461, della l. n. 205 del 2017); in esso deve però essere necessariamente indicato il soggetto che ha ricevuto il plico, al fine di porre il giudice in condizione di verificare in quali esatti termini il recapito dell’atto si sia perfezionato” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2551 del 30/01/2019, Rv. 652663, che ha ritenuto inidoneo, a tal fine, un duplicato recante un timbro con la firma dell’agente addetto al recapito nella colonna riferita alla “consegna a domicilio”, sullo spazio previsto per la sottoscrizione del destinatario o della persona abilitata, ma privo di indicazione del soggetto che avrebbe ricevuto l’atto e di barratura di alcuna delle caselle previste dal modello).

Il Tribunale capitolino non ha fatto corretta applicazione dei principi suindicati, poiché non ha considerato l’idoneità del duplicato ai fini della prova dell’invio della raccomandata, pur non avendo evidenziato alcuna carenza formale del documento, ad eccezione della mancanza della firma e del timbro del destinatario (elementi che, per quanto sopra esposto, non avrebbero mai potuto essere presenti su di esso).

Da quanto precede deriva l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa al Tribunale di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 17 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria, Roma 2 maggio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.