UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RODI GARGANICO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Rodi Garganico
Dott.ssa (omissis) (omissis),
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 158/22 del Ruolo Generale Affari Contenziosi della Sezione Unica, decisa all’udienza del 22.05.2023 avente per oggetto: risarcimento danni.
Tra
(omissis) (omissis) cf (omissis) (omissis), rapp. e difeso dall’avv. Giuseppe (omissis) dom.to in (omissis) al viale (omissis) n. 23;
Attore
CONTRO
(omissis) ass.ni spa quale impresa designata “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada rapp. e difesa dall’avv. Rinaldo (omissis) dom.ta in (omissis) corso Roma n. 9
Convenuta
Conclusioni
Le parti concludevano come da verbale.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. (omissis) (omissis) conveniva in giudizio la (omissis) ass.ni spa impresa designata per il Fondo di Garanzia per le vittime della Strada chiedendo il risarcimento dei danni dagli stessi subiti in seguito al sinistro avvenuto il 03.07.22 verso le ore 19,00 nel centro abitato di Peschici via Tuppo delle Pile, quando l’attore era alla guida del suo motociclo Tmax 500 tg (omissis) di sua proprietà, con il casco regolarmente allaccialo, improvvisamente ed imprevedibilmente un’autovettura di tipo Fiat Punto di colore grigio, “gli tagliava la strada” invadendo la sua corsia di marcia provocando la sua caduta a terra; subito dopo il sinistro veniva accompagnato presso il Pronto soccorso dell’ospedale T. Masselli di San Severo.
I danni da lesione subiti dall’attore, venivano richiesti e quantizzati in complessivi € 1.033,00 che richiedeva in via giudiziale, poiché nessuna offerta era stata effettuata dalla convenuta;
alla udienza del 05.12.22 si costituiva con propria comparsa l'(omissis) ass.ni spa ritenendo la domanda infondata in fatto ed in diritto, non essendoci prova delle presenza dell’asserito ignoto investitore, del fatto storico; la mancanza di denuncia-querela, oltre alla mancata comunicazione dei testi presenti.
Ammessi ed espletati i mezzi di prova, alla udienza del 22.05.2022, la causa veniva riservata per la decisione, previa precisazione delle conclusioni e discussione delle parti.
Diritto
La domanda non è risultata fondata ne provata, pertanto viene rigettata con le seguenti motivazioni.
E’ doveroso precisare che il risarcimento danni dal Fondo di Garanzia, in caso di sinistro provocato da auto sconosciuta, non spetta in via automatica, ossia a semplice richiesta, ma è indispensabile un preliminare vaglio delle prove addotte dell’esistenza del sinistro. Ciò che rileva è la complessiva valutazione dei fatti.
La richiesta di risarcimento deve essere corredata di prova. In particolare, il danneggiato deve provare: le modalità del sinistro e l’attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo; che tale veicolo è rimasto sconosciuto.
È necessario comunque contemperare i contrapposti interessi della vittima, a cui, in considerazione della difficoltà del momento, non si può chiedere “un comportamento di complessa e onerosa attuazione avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto”, e la necessità di evitare frodi assicurative. Ecco perché la prova può consistere anche in mere “tracce ambientali” (le frenate) o “dichiarazioni orali” (i testimoni).
Ciò che, insomma, non può mancare sono gli elementi che consentano al giudice di convincersi circa l’effettivo verificarsi del sinistro come descritto dal presunto danneggiato.
L’attore nel caso di specie non ha inteso chiamare le forze dell’ordine sul posto, e non ha inteso sporgere querela nei confronti del pirata della strada, ma ha cercato di provare il verificarsi del sinistro con dei testi, che però non hanno fornito convincenti dichiarazioni, tali, da far ritenere provato il sinistro così come riportato in atti.
La dinamica del sinistro è rimasta completamente sconosciuta, ambo i testi hanno dichiarato che l’auto, “tagliava la strada, ma non hanno in alcun modo riferito, della direzione, destra sinistra, dell’eventuale impatto o della manovra che l’attore avrebbe eseguito; agli atti è depositato il certificato di accesso al pronto soccorso, che contrariamente a quanto riportato nell’atto di citazione, è stato effettuato il giorno successivo al presunto sinistro e nello stesso, non vi è alcuna dichiarazione di sinistro avvenuto per un pirata della strada, ma viene indicato genericamente, “incidente in strada”.
Le spese di causa, considerato il dubbio del verificarsi del sinistro, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M
Il giudice di Pace di Rodi Garganico definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (omissis) (omissis) contro (omissis) ass.ni spa, così provvede:
1) rigetta la domanda perché non provata.
2) Compensa le spese di causa.
Così deciso in Rodi Garganico 30.05.2023.
Depositato in Cancelleria, oggi 31 maggio 2023.