REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOVERE Salvatore – Presidente –
Dott. GIORDANO Bruno – Consigliere –
Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere –
Dott. D’ANDREA Alessandro – Consigliere –
Dott. RICCI Anna Luisa Angela – Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/xx/19xx;
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa RICCI ANNA LUISA ANGELA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa CASELLA GIUSEPPINA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 7 giugno 2023, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari di condanna di (omissis) in ordine al reato di cui all’art. 590 bis cod. pen., commesso in danno di (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis), in Cagliari il 30 marzo 2016, ha riconosciuto il concorso di colpa della persona offesa (omissis) (omissis) nella misura del 30% e ha ridotto la pena inflitta, confermando le statuizioni civili.
La dinamica dell’incidente stradale è stata ricostruita nelle sentenze di merito nei termini di seguito indicati.
Il giorno 30 marzo 2016, (omissis) (omissis) alla guida di un’autoambulanza percorrendo viale (omissis) con direzione piazza (omissis), nell’attraversare, con dispositivi di segnalazione visiva e acustica in funzione, l’intersezione tra viale (omissis) e via (omissis), con luce semaforica rossa, era andato a collidere con il ciclomotore Aprilia proveniente da via (omissis), condotto da (omissis) (omissis) e sul quale viaggiava come trasportato (omissis) (omissis), entrambi minorenni.
A causa dell’impatto i due giovani, indossanti il casco protettivo, avevano riportato lesioni personali gravi: (omissis) (omissis) era stato dichiarato in prognosi riservata a seguito di uno stato di coma con trauma cranico, commozione cerebrale e politrauma, mentre (omissis) (omissis) aveva riportato multiple fratture scomposte. Il punto di contatto fra i due mezzi era stato individuato al centro della carreggiata.
L’addebito di colpa nei confronti dell’imputato è stato individuato nella violazione delle norme del Codice della Strada e in particolare l’aver attraversato l’incrocio fra due strade a doppio senso di marcia e regolamentato da impianto semaforico con presenza di attraversamenti pedonali in tutti e quattro i rami, senza osservare le regole di prudenza, attenzione e diligenza, ovvero senza soluzione di continuità e senza prestare attenzione a chi, come il conducente del ciclomotore, aveva già impegnato l’area di intersezione.
2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo di difensore, formulando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità e alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
Il difensore a tale fine osserva che:
– la Corte, in un passaggio della motivazione, aveva affermato che, secondo la deposizione della teste (omissis) (omissis), non era vero che il ciclomotore condotto da (omissis) avrebbe superato le auto in transito nella stessa direzione e ferme all’incrocio in modo da consentire il passagg1io dell’ambulanza; in altro passaggio della motivazione aveva, invece, affermato essere stato accertato che i veicoli all’incrocio si erano fermati.
– I testi (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) – precisa il difensore – avevano chiarito che, tra i veicoli fermi all’incrocio, ve ne era uno in prossimità del semaforo di via (omissis) alla sinistra rispetto alla direzione di marcia dell’autombulanza: pertanto il ciclomotore, per impegnare il crocevia, aveva dovuto necessariamente sorpassare tale veicolo.
La teste (omissis) (omissis), fra l’altro, non avrebbe potuto vedere il colore della lanterna del semaforo posto in via (omissis) in direzione di marcia della moto e, dunque, neanche l’auto ferma al semaforo; in ogni caso la teste non poteva essere considerata attendibile, in quanto aveva riferito di non aver visto, al momento dell’impatto altri mezzi e persone, quando invece i membri dell’ambulanza erano subito intervenuti a soccorrere i due ragazzi, e aveva, altresì, riferito che i due ragazzi indossavano il casco, quando, invece, la teste (omissis) (omissis) aveva dichiarato che solo il conducente del motorino lo calzava.
La Corte, in altri termini, non aveva dato rilievo, come sarebbe stato necessario, al fatto che la moto era sbucata all’improvviso da dietro l’auto che la precedeva al semaforo in conseguenza di una manovra vietata dal codice della strada e non aveva tratto da tale circostanza le conseguenze in tema di responsabilità quanto alla causazione del sinistro;
– la Corte aveva sostenuto, in conformità alle conclusioni del Consulente Tecnico di parte civile e sulla scorta dei rilievi delle forze dell’ordine, che l’impatto era avvenuto al centro dell’incrocio, ma non aveva tenuto conto che i mezzi, prima dell’arrivo degli operanti, nella immediatezza del sinistro erano stati spostati per consentire immediato soccorso dei ragazzi da parte dei membri dell’equipaggio dell’ambulanza.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art. 177, comma 2, CdS e il vizio di motivazione per errata valutazione delle risultanze processuali.
La Corte avrebbe ritenuto il sinistro addebitabile alla condotta colposa dell’imputato, senza tenere conto che il ciclomotore aveva sorpassato l’auto che lo precedeva ferma al semaforo ed in tal modo era sbucato all’improvviso dal lato sinistro dell’incrocio, quando l’ambulanza già aveva raggiunto e superato il centro dello stesso.
La condotta richiesta all’imputato era quella di verificare, prima di immettersi nell’incrocio, che i conducenti degli altri mezzi avessero avvertito la situazione di pericolo e avessero posto in essere le opportune manovre per concedere la precedenza: una volta ridotta la velocità nell’approssimarsi al semaforo che proiettava luce rossa, l’ambulanza aveva attraversato l’incrocio progressivamente riaccelerando.
Il calcolo della velocità dell’ambulanza stimato dalla Corte di Appello sarebbe stato errato in quanto fondato sulla velocità raggiunta in fase di accelerazione, dopo che era stato impegnato l’incrocio in quanto sgombro.
3. Il procuratore generale, nella persona del sostituto, Dott.ssa Giuseppina Casella, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibilità del ricorso.
4. Il difensore delle parti civili ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi inammissibilità del ricorso e nota spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Il primo motivo, con cui si censura la ricostruzione della dinamica dell’incidente, è inammissibile, in quanto volto a sottoporre a questa Corte profili che esulano dal suo sindacato.
2.1. Si deve, a tale fine, ricordare, quanto alla natura del ricorso in cassazione, che il contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, sez. 6 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri Rv. 254584).
Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l’apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Ne consegue che la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione.
2.2. La lettura della motivazione della sentenza impugnata sfugge alle censure articolate dal ricorrente, giacché ricostruisce le modalità dell’incidente stradale in termini coerenti con l’addebito di colpa generica e specifica formulato nei confronti di (omissis), attraverso la dettagliata descrizione della dinamica del sinistro come ricavata dalle deposizioni testimoniali, dalle conclusioni della Consulenza Tecnica di parte e dai rilievi e schizzi
In particolare, la Corte ha dato atto di quanto segue:
– l’impianto semaforico posto alla intersezione fra via (omissis), Via (omissis), Via (omissis) e (omissis) proiettava luce verde per i mezzi che percorrevano, nei due sensi di marcia, le prime due vie e luce rossa per i mezzi che, come l’ambulanza, procedevano sul viale (omissis);
– pertanto, il ciclomotore, percorrendo via (omissis) (omissis) secondo la direttrice che immette nella intersezione con viale (omissis), aveva la precedenza;
– l’autombulanza, al momento dell’attraversamento dell’incrocio, aveva già azionato i dispositivi acustici e luminosi, tanto che alcuni veicoli che transitavano nelle suddette vie avevano arrestato la loro marcia per consentire il passaggio del mezzo;
– non aveva trovato riscontro l’assunto difensivo per cui il ciclomotore avesse superato le auto in transito nella stessa direzione e arrestatesi per consentire il passaggio dell’ambulanza, posto che:
a) la teste (omissis) (omissis), la quale aveva assistito al sinistro dal cortile della propria abitazione, aveva escluso che i ragazzi avessero superato vetture ferma al semaforo e in modo analogo si erano espressi pure conducenti di tali vetture;
b) il consulente di parte civile aveva, comunque, rilevato che, quand’anche il ciclomotore avesse effettivamente superato le auto in sosta, tale manovra non avrebbe avuto alcuna incidenza sulla dinamica del sinistro, considerato il limitato spazio di ingombro del ciclomotore rispetto ad un’auto e che, comunque, il punto di impatto era avvenuto al centro della intersezione, quando il ciclomotore aveva già percorso 4,50 e l’ambulanza aveva già percorso appena 2,50 mt., come dato desumere derivante dalla localizzazione ed entità dei danni riportati dai due mezzi;
– secondo i calcoli effettuati dal Consulente tecnico di parte, al momento dell’impegno dell’incrocio, la velocità di marcia dell’autombulanza era stata stimata in 52 km/h e quella del motociclo in 43 km/h;
– contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la teste (omissis) si era trovata in posizione da cui aveva avuto modo di assistere al sinistro, giacché le foto prodotte riproducevano un punto del cortile diverso da quello in cui ella si era trovata.
La Corte di Appello ha, dunque, rilevato che l’impatto fra i due mezzi era stato determinato in misura preponderante dalla condotta negligente di (omissis), che, approssimandosi all’incrocio, aveva violato il dovere di osservare le regole generali di prudenza, e in misura minore anche alla condotta di guida colposa di (omissis) (omissis), conducente del ciclomotore, il quale, aveva violato il dovere di moderare la velocità e arrestare la marcia, una volta percepita la segnalazione visiva e acustica di emergenza.
2.3. Il ricorrente, con il motivo in esame, si limita a mettere in dubbio la attendibilità di alcune testimonianze, senza confrontarsi con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, che ha preso in esame, confutandole in maniera non illogica, le relative doglianze (il credito di attendibilità riconosciuto dai giudici di appello ai testi (omissis) (omissis), (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) è ampiamente motivato così come ampiamente argomentato è il contrapposto giudizio di disvalore della teste (omissis) (omissis)) e a riproporre una inammissibile differente sequenza degli accadimenti, per le ragioni già indicate non valutabile da parte di questa Corte di legittimità.
3. Il secondo motivo, con cui si contesta l’addebito di colpa mosso all’imputato, è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato.
3.1. L’art. 177, comma 2, CdS prevede che i conducenti degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
Per costante giurisprudenza di questa Corte tale norma, pur autorizzando il conducente di detti mezzi – qualora usi congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, a violare le regole sulla circolazione stradale – non lo esonera dall’osservanza delle regole di comune prudenza e in altri termini, tale conducente non è tenuto ad osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione stradale, di guisa che non potrà essere sanzionato per le relative violazioni; ma da questa disciplina derogativa non può trarsi la conseguenza che egli sia anche autorizzato a creare ingiustificate situazioni di rischio per altre persone o che non debba tener conto di particolari situazioni della strada o del traffico o di altre particolari circostanze adeguando ad esse la sua condotta di guida (Sez. 4, n. 28178 del 06/07/2021, Malaguti, Rv. 281695; Sez. 4, n. 976 del ll/06/2013, dep. 2014, Saravini, Rv. 257875; Sez. 4, 3 febbraio 2005, n. 19797, Mirenna, Rv.231S43).
3.2. Nel caso di specie i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che la condotta di guida del conducente l’ambulanza era stata negligente e imprudente.
Questi, viaggiando ad una velocità stimata di circa 52 km/h, aveva impegnato l’incrocio senza soluzione di continuità ed aveva impattato contro un motoveicolo che aveva già abbondantemente impegnato lo stesso incrocio: in tal modo aveva violato le regole di comune prudenza e diligenza che gli imponevano, invece, di sincerarsi dell’eventuale già avvenuto impegno dell’area di intersezione da parte di altri veicoli e, quindi, di moderare la velocità al fine di effettuare tale verifica, tenendo una condotta prudenziale, resa necessaria dalla pacifica consapevolezza e i aver superato un semaforo rosso.
3.3. Il motivo del ricorso, di contro, nel contestare l’addebito di colpa, in primo luogo fa riferimento ancora una volta alla differente ricostruzione, già adeguatamente smentita dalla Corte, per cui il ciclomotore avrebbe sorpassato alcune auto che si erano fermate per far transitare l’autombulanza, onde in relazione a tale specifico profilo è anch’esso inammissibile.
Il motivo, inoltre, nell’affermare che a (omissis) (omissis) nulla era rimproverabile, in quanto, prima di immettersi nell’incrocio, aveva verificato che i conducenti degli altri mezzi avessero avvertito la situazione di pericolo e avessero posto in essere le opportune manovre per concedere la precedenza, ancora una volta si fonda su dati di fatto smentiti dalla sentenza impugnata, quale quello della velocità di marcia dell’ambulanza, come detto, stimata dalla Corte sulla base di calcoli effettuati dal consulente.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4.1. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
Il ricorrente deve anche essere condannato alla refusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore delle parti civili (omissis) (omissis), (omissis) (omissis), in proprio e per (omissis) (omissis), ed inoltre (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis), in proprio e per (omissis) (omissis), che si stima congruo liquidare, così come da richiesta, in complessivi Euro 5.510,057.
L’acquiescenza alla sentenza da parte del responsabile civile (il quale, condannato in solido con l’imputato in primo e secondo grado alla rifusione delle spese alla parte civile, non ha esercitato la facoltà di proporre impugnazione) esclude che nel presente giudizio possa configurarsi una situazione di soccombenza con condanna alle spese in favore della parte civile, rimanendo queste a carico del solo imputato (in tal senso Sez. 1 n. 31855 del 05/05/2021, Salvi, Rv. 281938).
5. In caso di diffusione del presente provvedimento, si dovranno omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/2006 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore delle parti civili (omissis) (omissis), (omissis) (omissis), in proprio e per (omissis) (omissis), ed inoltre (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis), in proprio e per (omissis) (omissis), liquidate in complessivi Euro 5.510,057.
Oscuramento dati identificativi.
Deciso in Roma il 21 novembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 1° febbraio 2024.