Riconosciuta la protezione all’immigrato che si sia ben integrato a livello sociale in Italia (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 18 marzo 2024, n. 7167).

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO                   Presidente

CLOTILDE PARISE                 Consigliere

GUIDO MERCOLINO            Consigliere

ALBERTO PAZZI                    Consigliere

RITA ELVIRA ANNA RUSSO  Consigliere – Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17043/2023 R.G. proposto da:

(omissis) (omissis), elettivamente domiciliato in Roma, via (omissis) (omissis), presso lo studio dell’avvocato (omissis) (omissis), rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis) (omissis);

-ricorrente-

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro;

-intimato-

avverso il DECRETO del TRIBUNALE PALERMO n. 12802/2021 depositato il 04/07/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere dr.ssa RITA ELVIRA ANNA RUSSO.

FATTI DI CAUSA

II ricorrente, cittadino ghanese, ha chiesto la protezione internazionale esponendo di avere lasciato il suo Paese nel 2018, unitamente alla sua compagna, per contrasti familiari, dovuti ad appartenenza tribale e di avere subito per due volte in Libia la prigionia.

La competente Commissione territoriale ha respinto la domanda.

II ricorrente ha proposto impugnazione che il Tribunale ha respinto, escludendo che egli abbia subito di atti persecutori ed in ogni caso rilevando che il rischio che egli prospetta a causa dei contrasti familiari non appare concreto ed attuale ove si consideri il notevole tempo trascorso dall’espatrio, che le minacce sono solo genericamente allegate e che, come risulta da informazioni assunte sul punto, in Ghana la protezione statale ha un livello sufficiente.

II Tribunale ha escluso inoltre la sussistenza di un conflitto armato nel paese di origine e quanto alla protezione speciale, ha rilevato che nel (omissis) il ricorrente ha avuto una figlia dalla compagna, nata suI suolo italiano, ma la ritiene una circostanza irrilevante posto che il cittadino straniero porterebbe chiedere il permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 31 del T.U.I.  mentre di contro, “non ha creato qui una nuova famiglia la cui unità va salvaguardata evitando il rimpatrio della stessa, ma é giunto irregolarmente in Italia con la propria compagna”; ritiene insufficiente la sola frequenza di un corso di alfabetizzazione e lo svolgimento dell’attività di bracciante agricolo in virtù di un contratto di lavoro subordinato, limitato al periodo compreso tra il 17 ottobre ed il 31 dicembre 2022 per sole 40 giornate lavorative previste.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione ii cittadino straniero affidandosi a due motivi; non costituita la controparte.

RITENUTO CHE

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.lgs. n. 251 del 2007, dell’art. 3 e dell’art. 8 del D.lgs. n. 25 del 2008, con riguardo alla valutazione di non sussistenza del pericolo di discriminazione e di trattamenti inumani e degradanti per motivi etnici, pur ritenuta credibile la vicenda personale narrata dal richiedente; la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, lett. b, del D.lgs. 251/2007 per errata valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che é stato oggetto di discussione tra le parti; la motivazione apparente ed illogica, l’errata valutazione di circostanze decisive, la violazione degli art. 3 e 8 della C.E.D.U. e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. nonché degli -artt. 10, comma 3 e 32 della Costituzione.

II ricorrente deduce di essere esposto al rischio di danno grave, posto che nel corso di una lite e stato colpito alla fronte; che il suo paese é caratterizzato dalla presenza di liti per ragioni tribali ed é difficile ottenere la protezione della polizia.

2.- II motivo é inammissibile.

II Tribunale ha operato una valutazione del rischio rispettando compiutamente i parametri dati dagli artt. 3 e del D.lgs.  251/ 2007 e dall’art. 8 del D.lgs. 25/2008.

II rischio di subire un trattamento inumano e degradante da agente privato (art. 14 lett.) del D.gs 251/2007) deve essere valutato alla attualità e rileva soltanto ove lo Stato non sia in condizione di proteggere il suo cittadino.

Inoltre, la valutazione di vicende che hanno delle connotazioni strettamente localizzate – come ad esempio le questioni di liti tribali e del rischio ad esse eventualmente connesso – va operata alla luce di pertinenti e aggiornate informazioni assunte da fonti attendibili di cui si deve precisare la provenienza e la data (Cass. n. 6738 del 10/03/2021; n. 17161 del 16/06/2021; Cass. n. 11910 del 12/04/2022).

Il Tribunale ha pienamente rispettato questi parametri perché da un lato ha rilevato il difetto di attualità del rischio stante il lungo tempo trascorso dai fatti; dall’altro, dopo avere assunto recenti e pertinenti informazioni sul punto (“Country Report on Human Rights Practices 2022 Ghana” del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America, 20 marzo 2023), ha concluso nel senso che in Ghana vi é un sufficiente livello di tutela e di repressione della violenza etnica.

La valutazione resa dal Tribunale, posto che il giudice di merito si é attenuto alle regole in tema di esame e valutazione la domanda date dalla normativa sopra citata, costituisce un giudizio di fatto di cui in questa sede non può sollecitarli la revisione.

La motivazione sul punto é peraltro corretta e puntuale ed in ogni caso a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090 del 03/03/2022).

3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. la  violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 3, deI D.lgs. n. 25/2008 e dell’art. 19, comma 1 e 11 del D.lgs. 286/1998; il difetto di motivazione e la illogicità, la violazione dell’art. 32, comma 3, del D.lgs. n. 25/2008; la violazione dell’art. 8 della CEDU; la violazione dell’art. 6, par. 4, della Direttiva comunitaria n.115/2008; la violazione dell’art. 11 della legge n. 881/1977 e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 10, comma 3, e 32 della Costituzione.

II ricorrente deduce che avrebbe errato il Tribunale non riconoscergli la protezione speciale in quanto avrebbe dovuto tenere conto della sua specifica condizione di vulnerabilità nonché della rilevante compressione dei diritti fondamentali nella zona di provenienza.

Lamenta l’errata valutazione delle condizioni soggettive del ricorrente e l’omessa o errata valutazione comparativa tra la condizione attuale e la regressione delle condizioni personali e sociali in caso di rimpatrio.

In particolare lamenta l’errore del Tribunale nel non valutare che il ricorrente é in Italia da due anni che é nata la figlia minore (omissis) (omissis) circostanza che doveva essere valutata unitamente alla integrazione lavorativa nonché alla luce della sua vulnerabilità per le vicende che ha subito in Libia.

4.- II motivo é fondato

Al presente procedimento si applica la disciplina degli art 5 comma 6 e 19 T.U.I. come introdotta dal decreto legge 132/2020, convertito con I. n. 173 del 2020, posto che il D.L. 10 marzo 2023, 20, con modific. nella I. 5 maggio 2023, n. 50, all’art. 7 comma 2, dispone che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

La norma qui applicabile attribuisce diretto rilievo all’integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell’effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d’origine (Cass. 36789/2022; Cass. 18455/2022).

La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per una misura atipica di protezione  a chiusura del sistema, in attuazione del disposto dell’art 10 Cost., e legata ai parametri della tutela dei diritti fondamentali della persona, dovendosi tener conto di come l’allontanamento dal territorio incida, nel caso concreto ed in base a valutazione individuale, su questi diritti, e segnatamente sulla vita privata e familiare, protetta sia dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione che dall’art 8 CEDU e la cui tutela costituisce quindi uno di quegli obblighi costituzionali e internazionali cui si riferisce l’art. 5 comma 6  del TUI ratione temporis vigente (Cass. 8495 del 2023).

In questo assetto normativo, il parametro del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievo autonomo rispetto a quello del suo inserimento socio – lavorativo, atteso che il primo profilo inerisce al rispetto della vita familiare, mentre il secondo é riconducibile al diverso ambito del diritto al rispetto della vita privata.

Ne consegue che la tutela dovrà accordarsi anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare, sempre che il suddetto vincolo – che non deve quindi necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi all’integrazione sociale e lavorativa – abbia le concrete connotazioni previste dalla norma, quanto a natura ed effettività, si da integrare un radicamento affettivo (Cass. n. 30736 del 06/11/2023).

II Tribunale di Palermo non ha fatto buon governo di questi principi, poiché ha condotto un accertamento sommario e incompleto, esaminando soltanto parzialmente la condizione individuale del ricorrente e non valutando la rilevanza dei vincoli familiari.

II Tribunale incorre in una insanabile contraddizione laddove osserva che il ricorrente non avrebbe una vita familiare da salvaguardare perché “giunto irregolarmente in Italia con la propria compagna” e quindi non avrebbe “creato qui una nuova famiglia” e poi da atto che in Italia é nata sua figlia; é peraltro irrilevante che la relazione familiare si sia originariamente formata nel paese di origine se poi -regolare o meno che sia la migrazione- si é radicata in Italia; inoltre non valuta complessivamente la situazione del ricorrente e cioè l’integrazione sociale desumibile da una pluralità di indici quali, da un lato, avere un nucleo familiare qui stabilito, dall’altro l’avere conseguito un contratto di lavoro e avere seguito un corso di alfabetizzazione.

II Tribunale opera erroneamente invece una valutazione atomistica degli indici di radicamento e peraltro rimettendo la tutela della relazione familiare all’applicazione dell’art. 31 del T.U.I., cosi disapplicando nei fatti l’art. 19 dello stesso T.U.I., ratione temporis vigente.

La tutela prevista dall’art. 31 cit. é infatti destinata a proteggere l’interesse del minore, mentre l’art. 19 nel testo qui applicabile é destinato a proteggere un diverso diritto cioè il diritto alla relazione familiare dell’adulto, diritto protetto dall’art 8 CEDU.

Ne consegue, in accoglimento del secondo motivo del ricorso inammissibile il primo la cassazione sul punto del provvedimento impugnato e il rinvio al Tribunale di Palermo in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo del ricorso, inammissibile il primo, cassa il decreto impugnato; rinvia per un nuovo esame al Tribunale di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Cosi deciso in Roma, il 14/02/2024.

Il Presidente

MARIA ACIERNO

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2024.

SENTENZA – copia non ufficiale -.