
La “frequentazione” tramite social network, e dunque la relativa perizia della persona offesa nell’uso della tecnologia, non costituisce una prova a difesa per il reato di circonvenzione di incapaci (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 25 luglio 2024, n. 30551).
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIOINE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Dott. GIOVANNA VERGA – Presidente – Dott. MARIAPAOLA BORIO – Consigliere – Dott. PIERLUIGI CIANFROCCA – Consigliere – Dott. GIUSEPPE NICASTRO – Relatore – Dott. FRANCESCO FLORIT – Consigliere – ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto Continua …