Il giudice che in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, lo deve motivare (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 8 novembre 2023, n. 44916).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FRANCESCO MARIA CIAMPI -Presidente-

LUCIA VIGNALE -consigliere-

EUGENIA SERRAO -Relatore-

DANIELE CENCI -Consigliere-

MARINA CIRESE -Consigliere-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 18/05/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SALERNO

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa EUGENIA SERRAO;

letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicate su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 proc. pen. nei confronti di (omissis) (omissis) la pena di un anno di reclusione, disponendo la revoca della patente di guida in relazione ai reati di cui agli artt. 590 bis cod. pen. (capo A) e 186, comma 7, d. lgs. 30 aprile 1992, n.285 (capo B), commessi in (omissis)

2. (omissis) (omissis) propone ricorso per cassazione censurando la sentenza limitatamente alla statuizione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, considerate che il giudice ha fatto apodittico riferimento al fatto che l’imputato si fosse sottratto agli accertamenti volti a verificare ii suo eventuale stato di alterazione.

3. II Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso é fondato.

5. In caso di sentenza di applicazione della pena relativa al reato di cui all’art. 589 bis pen., dopo la pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art.222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, il giudice può ora disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai commi secondo e terzo dell’art. 589 bis cod. pen.

6. Per quanto riguarda l’asserita carenza motivazionale, é necessario precisare che il venir meno dell’automatismo nell’applicazione della sanzione accessoria più grave non esclude la possibilità per ii giudice di pervenire a un trattamento individualizzante sulla base di una motivazione sintetica, mediante l’indicazione anche di un solo parametro sul quale abbia fondato la scelta discrezionale tra la sospensione della patente la più grave misura della revoca.

6.1. Va, tuttavia, fatta applicazione nel caso in esame del principio secondo ii quale, in tema di lesioni stradali, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in  state  di ebbrezza  o sotto  l’effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada (Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, De Angelis, Rv. 283022 – 01). Tale puntuale motivazione é, nel caso concrete, assente.

6.2. Con riguardo all’asserita illogicità della motivazione, giova evidenziare che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità, i criteri di determinazione della sanzione amministrativa accessoria sono del tutto autonomi rispetto a quelli che devono essere posti a base della determinazione della sanzione penale, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e a quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, Di Marco, Rv. 280393; Sez. 4, n.55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661 – 01).

7. Tali considerazioni impongono l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Salerno.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Salerno altro magistrato.

Così deciso il 12 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria, oggi 8 novembre 2023.

SENTENZA