REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
LUIGI ALESSANDRO SCARANO Presidente
CHIARA GRAZIOSI Consigliere
PASQUALE GIANNITI Consigliere – Rel.
PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO Consigliere
CARMELO CARLO ROSSELLO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23220/2019 proposto da:
(omissis) (omissis) nella qualità (omissis)
– ricorrente –
contro
(omissis) (omissis)
-intimati –
nonché da
(omissis) (omissis)
-ricorrenti incidentali –
contro
(omissis) (omissis)
– intimati –
nonché contro
(omissis) Spa nella qualità d’impresa designata dal fondo di Garanzia per le vittime della Strada, in persona del Legale Rappresentante pro tempore nella qualità di Procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (omissis) presso lo studio dell’avvocato (omissis) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (omissis);
– controricorrente in via incidentale –
avverso la sentenza n. 61/2019 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 08/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2023 dal Consigliere dott. Pasquale Gianniti;
FATTI DI CAUSA
1. In data (omissis) in Località (omissis) del Comune di (omissis) il conducente dell’autoveicolo (omissis) di proprietà di (omissis) (omissis) e privo di copertura (omissis) perdeva il controllo del mezzo a seguito dello scoppio dello pneumatico posteriore destro e si schiantava contro un albero.
A seguito e a causa del sinistro decedevano due persone: (omissis) (omissis) che decedeva dopo alcuni giorni in ospedale.
Nell’immediatezza dell’incidente intervenivano i Carabinieri che, nel redigere rapporto sull’accaduto, raccoglievano le dichiarazioni di (omissis) (omissis).
Quest’ultimo dichiarava che alla guida del veicolo si trovava per l’appunto suo figlio (omissis) (omissis) appena deceduto.
Sulla base di tali dichiarazioni (omissis) (omissis) veniva indicato come colui che era alla guida del mezzo al momento dell’incidente.
Senonché, circa tre mesi dopo (ed esattamente in data ((omissis) (omissis) lo stesso (omissis) in sede di interrogatorio davanti ai Carabinieri, ritrattava la sua precedente dichiarazione e affermava che in realtà al momento del sinistro mortale era lui alla guida del veicolo (e non la vittima (omissis) (omissis)) ne seguiva a carico di (omissis) (omissis) un procedimento penale, che successivamente si estingueva per suo decesso.
2. Nel 2011 con un unico atto di citazione sia i congiunti del defunto (omissis) (omissis) – (omissis) già (omissis) (omissis) (padre del minore defunto) e (omissis) (omissis) (madre del minore defunto), entrambi in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (fratello e sorelle del minore defunto), nonché (omissis) (omissis) (nonna del minore defunto) – che i congiunti di (omissis) (omissis) – la predetta (omissis) (omissis) (madre di (omissis) (omissis) il predetto (omissis) (omissis) già (omissis) nonché (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) (omissis) fratelli e sorelle di (omissis) (omissis) – convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Trieste la compagnia di (omissis) (omissis) s.p.a, quale impresa designata dal Fondo Vittime della strada, nonché il proprietario dell’autoveicolo (omissis) (omissis) al fine dl ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio la compagnia di (omissis) che:
a) in via preliminare, rilevava la necessità di integrare ii contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, ossia il proprietario del veicolo e gli altri aventi diritto al risarcimento dei danni da uccisione di una o di entrambe le vittime, quest’ultimi in ragione dell’eventuale ripartizione proporzionale del massimale minimo di legge tra tutti i danneggiati, in quanto sicuramente incapiente rispetto alle esagerate pretese risarcitorie degli attori;
b) nel merito, contestava le pretese risarcitorie dei congiunti di (omissis) (omissis) a un lato, perché questi era stato inizialmente indicato quale conducente del veicolo, e, dall’altro, perché la quantificazione dei danni richiesti per il decesso di entrambe le vittime era eccessiva ed eccentrica rispetto ai criteri equitativi previsti dalle (omissis) di (omissis).
Interveniva poi volontariamente in giudizio il minore (omissis) (omissis) in persona della madre (omissis) (omissis) quale asserito figlio di (omissis) (omissis) e fratello unilaterale di (omissis) (omissis) per parte di padre, prospettando ulteriori richieste risarcitorie.
(omissis) contestava queste ulteriori pretese del terzo intervenuto sia nell’an debeatur che nel quantum debeatur.
Integrato il contraddittorio nei confronti di (omissis) (omissis) e rigettata l’istanza dl provvisionale, la causa veniva istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali effettuate dalle parti e mediante audizione di testi al fine di stabilire chi fosse stato effettivamente alla guida al momento del sinistro, nonché l’intensità del vincolo parentale (in vista della quantificazione e della liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale).
Il Tribunale di Trieste con sentenza n. 202/2015 riteneva il deceduto (omissis) (omissis) responsabile della causazione del sinistro, in quanto conducente del veicolo (e non terzo trasportato, come invece era stato prospettato in atto di citazione). Conseguentemente accoglieva le richieste risarcitorie proposte dai congiunti del minore, ma respingeva le richieste risarcitorie proposte dai congiunti di (omissis) (omissis).
Pertanto, il Tribunale così decideva:
– accertava e dichiarava la responsabilità di (omissis) (omissis) per la verificazione del sinistro stradale nel quale era rimasto vittima il terzo trasportato (omissis) (omissis) e conseguentemente, condannava (omissis) s.p.a., quale compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con (omissis)(omissis)a risarcire i danni patiti dai congiunti di (omissis) (omissis) quantificati rispettivamente nella (omissis): € 163.990,00 ciascuno, quanto al padre e alla madre; € 23.740,00 ciascuno quanto al fratello, a ciascuna delle tre sorelle ed alla nonna; oltre, per tutti, gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo);
– accertava la sussistenza del diritto di regresso di (omissis) s.p.a. nei confronti di (omissis) (omissis) condannava quest’ultimo a rifondere (omissis) s.p.a. di quanto versato da quest’ultima agli attori vittoriosi in forza della sentenza;
– respingeva le richieste risarcitorie dei congiunti di (omissis) (omissis) condannava (omissis) s.p.a., quale compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con (omissis)(omissis)al pagamento delle spese processuali in favore degli attori vittoriosi, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
– condannava (omissis) (omissis) al pagamento delle spese processuali sostenute da (omissis) s.p.a.;
– compensava le spese di lite fra le altre parti in causa.
3. Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello con un unico atto tutti gli originari attori, i quali, dopo aver dedotto l’erroneità della ricostruzione della dinamica del sinistro e l’erroneità della liquidazione del danno, concludevano chiedendo che:
– da un lato, fosse riconosciuto il diritto al risarcimento anche in capo agli eredi di (omissis) (omissis) per un importo complessivo di euro 376 mila circa, e,
– dall’altro, fosse riconosciuto ln capo agli eredi del minore deceduto, in aggiunta al già disposto risarcimento per la somma di euro 446 mila circa, l’ulteriore somma dl euro 460 mila circa;
Gli appellanti, poiché il massimale catastrofale (omissis) era pari ad euro 774.685,35 (cioè di gran lunga inferiore alla sommatoria degli imposti chiesti in risarcimento nell’atto dl appello), chiedevano che il risarcimento complessivo fosse contenuto nei limiti del suddetto massimale.
Si costituiva anche in questo grado di giudizio (omissis) che:
– in via pregiudiziale di rito, eccepiva:
a) l’inammissibilità dell’appello principale per invalidità della procura conferita dai congiunti di (omissis) (omissis) dai congiunti di (omissis) (omissis) in conflitto di interessi tra loro ad un unico difensore;
b) la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario (omissis) (omissis) ) l’inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del terzo motivo di appello e la carenza di interesse ad impugnare ex art.100 c.p.c. in relazione al quarto motivo di appello;
-nel merito, contestava tutti i motivi d’appello proposti dagli attori chiedendone il rigetto;
-in via incidentale, proponeva appello per far valere, in caso di accoglimento dell’appello principale, il massimale catastrofale (omissis) nonché il suo diritto di regresso nei confronti del proprietario del veicolo (omissis) (omissis) anche per quanto eventualmente ulteriormente dovuto agli appellanti;
-in ogni caso, eccepiva che il Tribunale aveva fatto malgoverno dell’art. 1227 primo comma cod. civ.
Nel giudizio di appello restavano contumaci (omissis) (omissis) in qualità di genitore esercente la responsabilità sul minore (omissis) e (omissis) (omissis) (omissis).
A seguito del decesso del precedente difensore, (omissis) S.p.A. si costituiva a mezzo di nuovo difensore.
La Corte territoriale, con sentenza 61/2019:
– respingeva la domanda di accertamento della responsabilità di (omissis) (omissis) nella causazione sinistro del 15 agosto 2008 e confermava la responsabilità di (omissis) (omissis);
– respingeva l’appello incidentale di (omissis) nella parte in cui la compagnia aveva dedotto il conflitto di interessi tra i prossimi congiunti del defunto (omissis) (omissis) rispetto ai prossimi congiunti del defunto (omissis) (omissis);
– condannava (omissis) (omissis) s.p.a. a rifondere ulteriori somme, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ai congiunti di (omissis) (omissis) fermo restando quanto già liquidato nella sentenza di primo grado e nei limiti del massimale stabilito per legge (precisamente: l’ulteriore somma dl € 36 010,00 ciascuno, ai genitori (omissis) (omissis) già (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) l’ulteriore somma dl € 6.240,00 ciascuno, ai fratelli (omissis) (omissis) (omissis) alle sorelle (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) (omissis) nonché alla nonna (omissis) (omissis) oltre agli interessi legali al tasso legale su tutte le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (comprese quelle di cui alla sentenza di primo grado), devalutate alla data dell’evento e rivalutate di anno in anno fino alla data della sentenza, dalla quale erano dovuti gli interessi legali fino al saldo effettivo; in caso di versamento di acconti, questi avrebbero dovuto essere devalutati alla data dell’evento dannoso, e quindi sottratti dall’importo, con la conseguenza che sulla differenza residua avrebbero dovuto quindi essere computati gli interessi;
– condannava (omissis) (omissis) a manlevare e tenere indenne (omissis) (omissis) s.p.a. delle somme tutte che avrebbe dovuto pagare per le suddette causali.
4. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la Compagnia di (omissis) che ha anche chiesto la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
Hanno resistito con controricorso gli originari attori, che hanno proposto ricorso incidentale, lamentandosi del fatto che la Corte territoriale ha riformato, in tesi difensiva in assenza dei presupposti di legge, il capo relativo alla liquidazione delle spese di primo grado.
(omissis) (omissis) ha, a sua volta, resistito al ricorso incidentale con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata al sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c.
Il Procuratore Generale presso la Corte ha depositato conclusioni, chledendo l’accogllmento del prlmo motlvo del rlcorso prlnclpale, assorbiti gli altri motivi ed assorbito il ricorso incidentale.
I Difensori di parte ricorrente e dei resistenti congiunti del piccolo (omissis) (omissis) hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nell’accoglimento delle rispettlve conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale della Compagnia (omissis) s.p.a. è affidato a quattro motivi
1.1. Con il primo motivo parte ricorrente (omissis) la sentenza impugnata per violazione degli artt. 183 e 103 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte ln cui non ha dichiarato la nullità dell’atto di citazione in appello, e, quindi, del procedimento, per inesistenza/nullità della procura alle liti dell’Avv. (omissis) (omissis).
Osserva che l’art. 140 del Codice delle Strada delle (omissis) (omissis) private prevede che “i diritti delle persone danneggiate sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme (omissis) e che nella giurisprudenza di legittimità (cfr., tra gli altri, Cass. n. 16455/2009) in relazione al massimale catastrofale è stato precisato che deve intendersi per <<persona danneggiata>> non solo la vittima primaria, ma ogni soggetto – come ad esempio i congiunti di quella – che abbia subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale.
Da quanto sopra deduce che, ove il massimale risulti incapiente per soddisfare i diritti creditori di tutti i danneggiati, vi è una compressione/limitazione del risarcimento dei diversi danneggiati.
Nel caso in esame, in particolare, in tesi difensiva, è evidente il conflitto di interessi posto che non si tratta nemmeno di un concorso tra singole persone danneggiate ma di un concorso tra titoli diversi: da un lato gli eredi di (omissis) (omissis) minore, che era deceduto senza colpa nel sinistro; e, dall’altro, gli eredi di (omissis) (omissis) che era stato dichiarato responsabile del sinistro.
Osserva che, in grado di appello, i due gruppi hanno proposto (congiuntamente e mediante un unico difensore) contestazioni sulla dinamica del sinistro (e in particolare sulla individuazione del conducente).
Essa compagnia aveva eccepito l’improponibilità dell’appello per invalidltà della procura alle litl.
Tuttavia, la Corte territoriale aveva escluso il conflitto di interessi, argomentando sul fatto che entrambi i gruppi di eredi, assistiti dal medesimo legale, avevano fondato l’azione sul medesimo titolo extracontrattuale, nonché sul fatto che tra i due gruppi di eredi vi era una graduazione delle domande.
Si duole parte ricorrente che la corte territoriale, così decidendo, ha violato il contraddittorio per carenza di un presupposto processuale (il conferimento di una valida procura alle liti ad un avvocato idoneo al patrocinio) ed ha conseguentemente deciso la causa in mancanza di un presupposto di decidibilità: invero, in primo grado gli eredi dei due soggetti deceduti si erano affidati al patrocinio di un unico legale ed avevano fondato l’azione risarcitoria sul presupposto che entrambe le vittime fossero trasportate, mentre tale presupposto era poi stato disatteso dal giudice di primo grado (che aveva individuato in (omissis) (omissis) conducente dell’autoveicolo e che, sulla base dl tale dato, aveva escluso il diritto risarcitorio degli eredi del predetto).
Rileva che i congiunti di (omissis) (omissis) i congiunti di (omissis) (omissis) cioè gli eredi dei due soggetti deceduti in seguito al sinistro per cui è causa) erano stati assistiti in grado di appello dal medesimo difensore (Avv. (omissis) sebbene i due gruppi di eredi perseguissero interessi in conflitto tra loro: ciò in quanto l’incertezza sulla responsabilità del sinistro avrebbe potuto portare o al risarcimento di un solo gruppo di eredi con esclusione del risarcimento dell’altro gruppo oppure ad una riduzione del risarcimento di entrambi i gruppi entro il massimale catastrofale minimo di legge vigente all’epoca del sinistro.
In definitiva, secondo parte ricorrente, i due gruppi di eredi erano in conflitto di interessi tra loro e, conseguentemente, la Corte territoriale ha deciso l’appello in carenza dl valido conferimento dl procura alle liti, che costituisce condizione dl procedibilità dell’azione. Con l’ulteriore conseguenza che, cassata la sentenza, la causa dovrebbe essere rinviata al giudice di merito perché valuti quale delle due procure sia stata conferita per seconda (e, quindi, per determinare quale attività difensiva deve essere considerata nulla).
1.2. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 primo comma cod (in relazione all’art. 360 comma I n. 3 cpc) nella parte in cui la Corte territoriale, nonostante la circostanza del trasporto irregolare fosse allegata in atti e nonostante fosse stato attuato il contraddittorio sul punto, non ha applicato l’art. 1227 comma 1 cod. civ., violando la norma sulla imputazione della condotta del danneggiato nella causazione del danno.
Sottolinea che dai rilievi effettuati dai Carabinieri nell’immediatezza dell’incidente mortale emerge chiaramente che a bordo dell’autovettura viaggiavano ben nove passeggeri (dl cui cinque adulti e quattro minori): circostanza questa che, oltre ad essere vietata dall’art. 169 cod. strad., rappresenta di per sé una pericolosa situazione di trasporto in sovrannumero per un veicolo (che è notoriamente omologato per il trasporto soltanto di cinque passeggeri).
Osserva che gli attori non hanno mai contestato il trasporto irregolare, che avevano anzi allegato in sede di atto introduttivo, ma hanno eccepito che la compagnia aveva contestato il concorso di colpa dei danneggiati soltanto in sede di comparsa conclusionale di secondo grado al fine di ridurre le somme spettanti agli attori in appello.
Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, l’art. 1227 primo comma (diversamente dall’art. 1227 secondo comma) è una mera difesa, con la conseguenza che il fatto colposo del creditore avrebbe dovuto essere esaminato e verificato d’ufficio dalla corte, nonostante che essa compagnia non l’avesse espressamente eccepito nelle difese svolte in primo grado.
1.3. Con il terzo motivo, che indica connesso al precedente, parte ricorrente denuncia l’omesso esame dl un fatto decisivo e controverso (in relazione all’art. 360 comma 1 5 cpc) nella parte in cui la Corte territoriale ha omesso qualsivoglia motivazione in relazione al concorso colposo dei danneggiati (senza, dunque, né affermare e neppure escludere l’efficienza eziologica).
1.4. Con il quarto ed ultimo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli 1226; 2056; 1223 cod. civ. e in senso lato delle Tabelle di Milano (in relazione all’art. 360 comma 1 cpc n. 3) nella parte in cui la Corte territoriale, chiamata a pronunciarsi sulla quantificazione dei danni patiti dagli eredi di (omissis) (omissis) ha liquidato un ulteriore importo di denaro a titolo di personalizzazione del danno “non patrimoniale” pur avendo escluso nella concreta situazione di fatto, come già aveva fatto il giudice di primo grado, la presenza di particolari situazioni idonee a giustificare la difformità rispetto a un pregiudizio standard.
Osserva parte ricorrente che la Corte territoriale, dopo aver rilevato che gli attori non avevano né allegato né provato un particolare pregiudizio derivante dalla perdita del rapporto parentale, ha tuttavia ritenuto di aumentare l’importo liquidato dal Giudice di prime cure in modo eccentrico rispetto alla fattispecie e ai criteri fissati dalla Tabelle di Milano (che hanno valore para-normativo).
In definitiva, secondo parte ricorrente, il giudice di merito, in applicazione delle tabelle milanesi, deve negare la personalizzazione del danno nel caso ln cui dall’espletata attività istruttoria non risulta l’esistenza di particolari situazioni. Tanto sarebbe avvenuto nel caso di specie, e, pertanto, la Corte territoriale avrebbe errato nel rivedere quanto già liquidato dalla sentenza di primo grado.
2. Il ricorso incidentale dei congiunti del minore defunto (omissis) (omissis) è affidato ad un unico motivo con il quale i predetti denunciano la violazione dell’art. 336 c.p.c. nella parte ln cui la Corte territoriale ha riformato, in tesi difensiva in assenza dei presupposti di legge, il capo relativo alla liquidazione delle spese di primo grado.
Si dolgono i ricorrenti in via incidentale che la Corte ha applicato il principio del c.d. espansivo interno di cui al primo comma del suddetto articolo senza di fatto aver riformato in peius le statuizioni adottate dal giudice di primo grado: in altri termini, secondo i ricorrenti incidentali, nel caso di specie, la corte territoriale avrebbe omesso di considerare che, in applicazione del disposto dl cui all’art. 366 primo comma, il giudice dell’impugnazione ha il potere dl procedere alla riforma della statuizione delle spese di primo grado soltanto allorquando la sentenza dl secondo grado ha mutato l’equilibrio sostanziale emerso dalla prima sentenza, circostanza questa che non sussisterebbe nel caso di specie, nel quale entrambi i giudici di merito:
hanno ritenuto l’assenza dl responsabilità in capo a (omissis) (omissis) hanno rigettato le domande avanzate dai congiunti di (omissis) (omissis) hanno stabilito la rifusione del danno subito dagli originari attori per la morte del minore (omissis) (omissis) ed hanno affermato il diritto di manleva della compagnia nei confronti del proprietario del veicolo sinistrato.
3. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
3.1. Preliminarmente, si ricorda ancora una volta che il Tribunale di Trieste con sentenza n. 202/2015 ha ritenuto il deceduto (omissis) (omissis) responsabile della causazione del sinistro, in quanto conducente del veicolo (e non terzo trasportato, come invece era stato prospettato in atto di citazione); e, conseguentemente, ha accolto le richieste risarcitorie proposte dai congiunti del minore, mentre ha respinto le richieste risarcitorie proposte dai congiunti di (omissis) (omissis).
D’altra parte, la corte territoriale – dopo aver affrontato:
a) alle pp. 8 e 9, la questione del conflitto di interessi del procuratore che aveva patrocinato tutte le parti (risolvendola nel senso della insussistenza del conflitto);
b) alle pp. 10 e 11, la questione di chi fosse alla guida del mezzo (risolvendola nel senso che alla guida era (omissis) (omissis)
c) alle pp. 11-14, la questione dell’intensità del rapporto parentale ai fini della liquidazione del danno per la perdita (risolvendolo a favore degli appellanti, che hanno visto incrementate le poste risarcitorie);
d) alla pp. 14 la questione del diritto di regresso della compagnia (omissis) risolvendola a favore di quest’ultima) – ha sostanzialmente confermato l’impianto della sentenza dl primo grado.
3.2. Ribadito in fatto che i congiunti di (omissis) (omissis) ed i congiunti di (omissis) (omissis) sono stati assistiti in entrambi i gradi di giudizio dal medesimo difensore, è controverso in diritto l’esistenza tra detti due gruppi di un conflitto di interessi, rilevante ai fini della validità della procura alle liti, rilasciata al medesimo difensore.
Secondo la difesa di parte ricorrente e secondo il Procuratore Generale, il conflitto di interessi, rilevante ai fini della validità della procura alle liti, avrebbe dovuto essere accertato dai giudici di merito facendo riferimento agli interessi delle parti difese, valutati in concreto.
Al contrario, secondo la difesa dei resistenti, i giudici di appello avrebbero correttamente ritenuto l’insussistenza dl un conflitto dl interessi rilevante, in quanto detto conflitto va accertato facendo riferimento agli interessi delle parti difese, valutati in astratto: soltanto se l’accoglimento del diritto vantato da una parte avesse dovuto portare alla totale reiezione del diritto portato dall’altra cl sarebbe stato quel conflitto di interessi che avrebbe reso nulla la procura alle liti conferita, da uno dei due gruppi di attori, al difensore comune.
3.3. Ritiene il collegio che nella specie sussisteva e sussiste un conflitto di interessi tra i due gruppi di eredi, rilevante ai fini della validità della procura conferita, rilasciata dagli eredi di entrambi i gruppi ad un medesimo difensore, dovendo la relativa valutazione essere effettuata in concreto
In base all’art. 140 del Codice delle assicurazioni private:
<<Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro ed il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somma assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti della impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate>>. E questa Sezione Terza ha già avuto modo di precisare ormai da alcuni anni che: <<In tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., ai fini del computo del massimale deve intendersi per “persona danneggiata” non solo la vittima primaria, ma ogni soggetto – come ad esempio i congiunti di quella – che abbia subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, in conseguenza del sinistro che abbia causato la morte o l’invalidità della persona immediatamente pregiudicata>> (Sentenza n. 16455 del 15/07/2009, Rv. 609144 – 01).
In punto di fatto, nel caso di specie,
a) il massimale assicurato è pari ad euro 774.685,35;
b) ad esito del giudizio di primo grado, i prossimi congiunti di (omissis) (omissis) hanno ricevuto un risarcimento per un ammontare complessivo di euro 446.680, mentre quelli di (omissis) (omissis) sono stati esclusi da qualsiasi risarcimento;
c) in sede di appello:
c1) gli eredi del gruppo (omissis) hanno chiesto un ulteriore importo risarcitorio di euro 460.700, mentre quelli del gruppo (omissis) hanno chiesto un importo risarcitorio di euro 376.550;
c2) gli eredi dl entrambi i gruppi hanno chiesto l’esclusione della responsabilità di (omissis) (omissis) della causazione del sinistro, nonché un risarcimento complessivo nei limiti del suddetto massimale;
d) se la corte territoriale avesse ritenuto (omissis) (omissis) estraneo alla causazione del sinistro, l’affermazione del diritto al risarcimento dei danni a favore degli eredi del gruppo (omissis) avrebbe comportato una proporzionale riduzione del risarcimento spettante agli eredi del gruppo (omissis) pertanto gli appellanti (e, per essi, il difensore), nel chiedere l’esclusione della responsabilità dl (omissis) (omissis) nella causazione del sinistro, hanno al contempo sostanzialmente chiesto il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni in capo agli eredi del gruppo (omissis) e la riduzione del quantum risarcitorio spettante agli eredi del gruppo (omissis).
Quanto sopra ha indubbiamente creato un conflitto di interessi tra le posizioni degli eredi appartenenti ad un gruppo rispetto a quelle degli eredi appartenenti all’altro gruppo, dovendosi qui ribadire:
– il principio di diritto (già affermato da sent. n. 23056/2007), secondo il quale l’esistenza di un conflitto dl interessi tra le parti (attuale o virtuale) va valutata <<in correlazione stretta con il concreto rapporto esistente fra le parti i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione (cfr. Cass. 28 gennaio 1997, n. 835), in guisa tale che la tutela degli interessi dell’una parte non possa attuarsi compiutamente senza nocumento per l’interesse o gli interessi dell’altra parte (cfr. Cass. 14 giugno 2005, n. 12741; Cass. 1° ottobre 1999, n. 10863; e Cass. 28 gennaio 1997, n. 835, cit.>>;
– nonché l’ulteriore principio dl diritto (già affermato da n. 13218 del 2015) per cui l’attualità del conflitto può anche venir meno <<ma a detto fine è necessario che dalle risultanze processuali emerga che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata, come accade nel caso in cui una delle parti abbia rinunciato alle proprie pretese, in conflitto con quelle vantate dalla parte rappresentata dallo stesso difensore (sentenze 10 maggio 2004, n. 8842, 19 luglio 2005, 15183, 4 novembre 2005, n. 21350, 26 luglio 2012, n. 13204)>>.
Alla stregua di detti principi un conflitto di interessi tra le parti non sarebbe stato configurabile: nell’ipotesi in cui ln corso dl causa non fosse stata controversa la responsabilità di (omissis) (omissis) nella causazione del sinistro; ovvero nella diversa ipotesi in cui vi fosse stata capienza del massimale posto a disposizione dalla compagnia di (omissis) ovvero nell’ulteriore diversa ipotesi ln cui una delle parti avesse rinunciato alle proprie pretese. Tuttavia, nel caso di specie, non ricorre nessuna di dette ipotesi.
Orbene, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 22722 del 2018; Cass. n. 15884 del 2013), il conflitto di interessi tra le parti provoca un difetto dello jus postulandi in capo al difensore, sempre rilevabile d’ufficio.
Nel caso di specie il conflitto è emerso successivamente al rilascio della procura per il giudizio di primo grado.
Tuttavia, non può essere disposta la rimessione degli atti al giudice di primo grado, in considerazione della natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. (Sez. Un. n. 10389 del 1995).
Ne consegue che, accolto il motivo in esame e dichiarati assorbiti tutti gli altri motivi (nonché il ricorso incidentale), la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al giudice di appello che, a norma dell’art. 354 comma 4, dovrà accertare quale delle due procure, essendo stata conferita per seconda, sia nulla (Cass. n. 14634 del 2015) e, quindi, procedere alla rinnovazione degli atti del procedimento che risultano viziati (a causa del loro compimento in assenza della costituzione di un autonomo difensore per ciascuno dei due gruppi di eredi).
In definitiva, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Trieste, in diversa Sezione e comunque in diversa composizione, perché proceda alla rinnovazione degli atti processuali risultati viziati.
Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.
Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della compagnia ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbiti gli altri motivi di ricorso ed il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Trieste, in diversa Sezione e comunque in diversa composizione, perché proceda alla rinnovazione degli atti processuali viziati per la causale indicata nella motivazione che precede.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2023, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Gianniti Dott. Luigi Alessandro Scarano
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2023.