L’omicidio stradale plurimo non è sanzionato come unico illecito penale aggravato (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale Sentenza 8 aprile 2024, n. 14069).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. Francesco Maria Ciampi – Presidente –

Dott. Ugo Bellini – Consigliere –

Dott. Anna Luisa Angela Ricci – Consigliere –

Dott. Daniela Dawan – Consigliere –

Dott. Gennaro Sessa – Relatore –

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia,

nel procedimento nei confronti di:

(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza in data 13/12/2022 della Corte di appello di Brescia;

letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Gennaro Sessa;

sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Sabrina Passafiume, ha chiesto che il ricorso sia rigettato;

letta la memoria presentata, in data 03/01/2024, dal difensore dell’imputato, avv.to (omissis) (omissis) con cui si insta per il rigetto del ricorso e si invoca, inoltre, un’ulteriore riduzione della pena inflitta in misura di un sesto, a norma dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13/12/2022, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza con cui, il precedente 22/02/2022, il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, in esito a giudizio abbreviate, aveva affermato la penale responsabilità di (omissis) (omissis) in relazione al delitto di omicidio stradale con ferimento di più persone, ritenute in esso assorbite le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza e di guida in stato di alterazione psicofisica per utilizzo di sostanze stupefacenti e, per l’effetto, l’aveva condannato alle pene di giustizia, ha ridotto l’entità della pena principale ed ha inflitto, in luogo delle pene accessorie dell’interdizione perpetua dei pubblici uffici e dell’interdizione legale in precedenza disposte, quella dell’interdizione temporanea dei pubblici uffici.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 att. cod. proc. pen.

2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 63 cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di concreto esercizio del potere dosimetrico.

Rileva in specie che nella decisione della Corte territoriale l’operata riduzione della pena principale, per un verso, contrasterebbe con ii disposto dell’evocato art. 63 cod. pen., atteso che la diminuzione sanzionatoria per la concessione delle generiche sarebbe stata illegittimamente effettuata a seguito del disposto aumento di pena connesso al procurato ferimento di più persone e previsto dall’art. 589-bis, comma 8, cod. pen. e non prima di esso, come in tesi sarebbe stato doveroso fare e, per altro verso, risulterebbe irragionevolmente e contraddittoriamente argomentata, non essendosi in alcun modo esplicitate le ragioni giustificative del concreto esercizio del potere di determinazione della sanzione.

3. II difensore dell’imputato, avv.to (omissis) (omissis) ha depositato, poi, una memoria in data 03/01/2024, con la quale ha instato per il rigetto del ricorso ed ha invocato, inoltre, un’ulteriore riduzione della pena inflitta in misura di un sesto a norma dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato nell’interesse del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono.

2. Privo di pregio è l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 63 cod. pen. e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di concreto esercizio del potere dosimetrico, sostenendo che nella decisione della Corte territoriale l’operata riduzione della pena principale contrasterebbe, per un verso, con la previsione della norma evocata, in quanto la diminuzione sanzionatoria correlata alla concessione delle generiche sarebbe stata illegittimamente effettuata a seguito del disposto aumento di pena connesso al procurato ferimento di più persone, previsto dall’art. 589-bis, comma 8, cod. pen. e non prima di esso, come, in tesi, sarebbe stato doveroso fare e risulterebbe, per altro verso, irragionevolmente e contraddittoriamente argomentata, non essendosi in alcun modo esplicitate le ragioni giustificative del concreto esercizio del potere di determinazione della sanzione.

Ritiene il Collegio che la decisione oggetto d’impugnativa, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non sia affetta dal dedotto vizio di violazione di legge, atteso che il delitto di omicidio stradale con ferimento di più persone non costituisce un unico illecito penale aggravato, ma integra, piuttosto, un concorso formale di reati, unificati “quoad poenam”.

Al riguardo, giova richiamare il costante insegnamento della Suprema Corte, che, con precipuo riferimento all’analoga fattispecie di reato di cui all’art. 589, comma 4, cod. pen., ha affermato che «II reato di omicidio colposo plurimo non è configurabile come reato unico ma come concorso formale di più reati, unificati soltanto “quoad poenam”, sicché il termine di prescrizione del reato va computato con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni, dal momento in cui ciascuno di essi si è verificato» (in tal senso: Sez. 4, n. 36024 del 03/06/2015, P.C. e altro, Del Papa e altro, Rv. 264408-01, nonché, in precedenza, Sez. 4, n. 47380 del 29/10/2008, Pilato e altri, Rv. 242827-01 e Sez. 4, n.12472 del 15/06/2000, Pellegrini, Rv. 217947-01).

Deriva da quanto detto che la Corte territoriale ha ritualmente determinato la pena base, avuto riguardo al delitto di omicidio stradale con ferimento di più persone per cui v’era stata conferma della condanna emessa in primo grado, operando, poi, altrettanto correttamente la riduzione sanzionatoria correlata alla concessione delle attenuanti generiche.

Né è riscontrabile, per altro verso, il denunziato vizio motivazionale, posto che i giudici del merito hanno esaurientemente e non illogicamente argomentato l’operata diminuzione sanzionatoria, evidenziando che l’indubbia gravita dei fatti imponeva si la determinazione della pena base in misura non prossima alla minima edittale, ma non ne giustificava in alcun modo la quantificazione nel massimo, come irragionevolmente avvenuto in primo grado.

Da ultimo, si rileva che non può trovare accoglimento, in questa sede, la richiesta, avanzata dal difensore dell’imputato, di rideterminazione della pena a norma dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., ostandovi sia l’avvenuta impugnazione, da parte del predetto, della sentenza di condanna emessa in primo grado, sia il tenore letterale dell’evocata disposizione processuale, che radica in capo al giudice dell’esecuzione la competenza a provvedere al riguardo.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi deciso il 18/01/2024

Il Consigliere estensore                                                                                 Il Presidente

Gennaro Sessa                                                                                       Francesco Maria Ciampi

Dispone, ex art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati in essa riportati, in quanto imposto dalla legge.

                                                                                     Il Presidente

Francesco Maria Ciampi

Depositato in Cancelleria, oggi 8 aprile 2024.

il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Irene Caliendo

SENTENZA