REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IMPERIALI Luciano – Presidente –
Dott. (OMISSIS) (OMISSIS) – Consigliere –
Dott. (OMISSIS) (OMISSIS) – Consigliere –
Dott. (OMISSIS) (OMISSIS) – Consigliere –
Dott. CERSOSIMO Emanuele – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) (OMISSIS) (OMISSIS) nato a Torino il xx/xx/19xx;
2) (OMISSIS) (OMISSIS) nato a Locri il xx/xx/19xx;
avverso la sentenza del 17/09/2021 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e le memorie depositate dalle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Emanuele CERSOSIMO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
udite le conclusioni dei difensori del ricorrente (OMISSIS), Avv. (OMISSIS) (OMISSIS) ed Avv. (OMISSIS) (OMISSIS), che hanno insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
udite le conclusioni del difensore del ricorrente (OMISSIS), Avv. (OMISSIS) (OMISSIS), che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 9 dicembre 2020, il Tribunale di Forlì ha condannato (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in relazione ai reati di rapina, estorsione, lesioni personali, minaccia e porto di oggetto atto ad offendere.
2. In data 17 settembre 2021, la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Forlì, ha condannato (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) alla pena di anni tre, mesi uno, giorni venti di reclusione ed euro 2.734,00 di multa in relazione ai reati di rapina, estorsione e porto di oggetto atto ad offendere, previa declaratoria della sopravvenuta estinzione dei reati di lesioni personali e minaccia per remissione della querela.
3. La sentenza della Corte di appello di Bologna, in accoglimento del ricorso proposto dagli imputati, è stata annullata in data 25 gennaio 2023 dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione(1) in considerazione del fatto che la motivazione risultava sottoscritta da un Presidente diverso da quello che ha partecipato al dibattimento.
4. (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis), a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza (notificata in data 4 maggio 2023) con la quale la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna degli imputati alla pena di anni tre, mesi uno, giorni venti di reclusione ed euro 2.734,00 di multa in relazione ai reati di rapina, estorsione e porto di oggetto atto ad offendere.
5. Il ricorrente (omissis) con il primo motivo di impugnazione ed il ricorrente (omissis) con il secondo motivo di ricorso, lamentano violazione dell’art. 185 cod. proc. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione per mancato rispetto di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio.
I giudici di appello si sarebbero limitati a modificare il nominativo del Presidente del collegio giudicante e ad aggiungere la sottoscrizione del Presidente (omissis), senza modificare il numero di pubblicazione, la data di emissione e di deposito della sentenza e senza procedere a nuovo deposito in Cancelleria, con conseguente violazione dell’art. 185 cod. proc. pen.
6. Il (omissis) con il secondo motivo di ricorso ed il (omissis), con il quarto motivo di impugnazione, lamentano violazione dell’art. 63 cod. proc. pen. e conseguente inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni rese da (omissis) (omissis) in data 13 maggio 2020.
Il (omissis) avrebbe dovuto essere escusso fin dal primo momento nella qualità di indagato ma in ogni caso il Pubblico Ministero, in occasione dell’escussione effettuata il 13 maggio 2020, avrebbe dovuto interrompere l’esame della persona offesa ai sensi dell’art. 63 cod. proc. pen. essendo emersa la calunniosità e contraddittorietà delle precedenti dichiarazioni accusatorie del (omissis).
7. Il (omissis) con il terzo motivo di ricorso ed il (omissis), con il quinto motivo di impugnazione, lamentano violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, travisamento dei fatti e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità degli imputati.
Il primo giudice avrebbe affermato la credibilità della persona offesa con percorso argomentativo illogico e contraddittorio, i giudici di appello, ignorando le doglianze con le quali la difesa aveva segnalato le innumerevoli contraddizioni in cui era caduto il (omissis), si sarebbero limitati ad effettuare un mero richiamo per relationem alla sentenza di primo grado e ad affermare, in modo apodittico, che le dichiarazioni della persona offesa sarebbero attendibili nel «nucleo essenziale del racconto» e riscontrare da numerosi elementi di prova raccolti dagli inquirenti con conseguente vizio di motivazione.
La Corte territoriale avrebbe, inoltre, travisato i fatti nella parte in cui ha affermato la carenza di prova in ordine alla volontà del (omissis) di ottenere sconti di pena in cambio della sua collaborazione con gli inquirenti.
Le prove poste a fondamento delle sentenze di merito sarebbero insufficienti, contraddittorie ed incerte con conseguente violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine al motivo di appello con il quale la difesa del (omissis) aveva chiesto la derubricazione del fatto nel reato di favoreggiamento.
8. Il (omissis) con il quarto motivo di ricorso ed il (omissis) con il sesto motivo di impugnazione, lamentano violazione degli artt. 610 e 393 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nei reati di violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
La Corte territoriale si sarebbe limitata a riportare quanto affermato dal primo giudice senza tenere conto degli elementi dedotti dalla difesa per dimostrare l’assenza degli elementi costitutivi dei reati di rapina ed estorsione (mancata esplicazione di condotte violente, diritto del coimputato (omissis) alla restituzione della somma pari a 500,00 consegnata al (omissis) in seguito delle condotte truffaldine poste in essere da quest’ultimo in danno del (omissis)) con conseguente configurabilità dei soli reati di cui agli artt. 610 e 393 cod. pen.
I giudici di merito avrebbero affermato, in modo del tutto apodittico, la natura illecita dell’accordo intercorso tra il (omissis) e gli imputati inerente al trasporto di materiale ferroso con conseguente esclusione «di ogni possibile azione legale a tutela delle pretese di questi ultimi» (pag. 20 della sentenza impugnata), ignorando la documentazione attestante la liceità della richiesta di restituzione avanzata dal (omissis).
La motivazione non tiene, inoltre, conto che sarebbe del tutto illogico effettuare un pagamento tracciabile relativamente ad un presunto traffico illecito e che le intercettazioni in atti non fornirebbero alcun elemento da cui desumere la natura illecita dell’accordo intercorso tra il (omissis) e gli imputati.
9. Il (omissis) con il quarto motivo di ricorso ed il (omissis) con il terzo ed il settimo motivo di impugnazione, lamentano violazione dell’art. 133 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio nonché la nullità della sentenza relativamente alla conferma delle statuizioni civili in presenza di remissione di querela e revoca della costituzione di parte civile.
9.1. I giudici di appello, in considerazione della sopravvenuta estinzione dei reati di lesioni e minaccia, avrebbero dovuto ridurre la pena in misura maggiore di quanto deliberato in maniera irrisoria (riduzione pari a due mesi di reclusione).
La motivazione sarebbe, inoltre, carente in quanto non avrebbe tenuto conto dell’avvenuto risarcimento del danno e della buona condotta processuale tenuta dagli imputati.
9.2. La Corte di merito avrebbe erroneamente confermato la condanna al pagamento del risarcimento del danno subito dalla persona offesa nonostante la remissione della querela da parte del (omissis) e la conseguente revoca della costituzione di parte civile. I giudici di appello avrebbero dovuto revocare le statuizioni civili come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
10. Il (omissis), con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 157 e 161 cod. proc. pen. conseguente alla mancata notifica della sentenza al difensore di fiducia dell’imputato ed all’erronea notifica della sentenza all’imputato.
La sentenza depositata in data 13 marzo 2023 sarebbe stata erroneamente notificata a mani dell’imputato invece che al domicilio eletto dal (omissis) presso lo studio del difensore di fiducia fin dal 6 aprile 2020.
La difesa ha sottolineato, inoltre, che la sentenza non sarebbe stata notificata al difensore di fiducia dell’imputato con conseguente nullità generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. C) cod. proc. pen.
11. I difensori dei ricorrenti, in data 21 e 26 giugno 2023, hanno depositato motivi aggiunti di identico contenuto.
11.1. Con il primo motivo aggiunto, le difese hanno segnalato che, in data successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, è stato notificato alle parti «avviso di deposito sentenza 4959 del 17.09.2021» nonché ulteriore avviso con il quale la Cancelleria ha comunicato «di aver corretto su ordine del direttore il numero RG di appello 864/2021 con numero RG APP 2533/2023 e il numero della sentenza 4959/2021 con numero 4449/2023 erroneamente non aggiornati nell’intestazione della sentenza stessa» con conseguente violazione dell’art. 185 cod. proc. pen. e del disposto della sentenza di annullamento emessa dalla Corte di Cassazione che imponeva ai giudici di appello di procedere alla redazione di una nuova sentenza.
I ricorrenti eccepiscono, inoltre, la violazione dell’art. 130 cod. proc. pen. in quanto la correzione degli errori materiali presenti nella sentenza impugnata è stata effettuata dalla Cancelleria e non dal giudice che ha emesso il provvedimento previa fissazione di camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen. con conseguente nullità di ordine generale del provvedimento di modifica.
12.2. Con il secondo motivo aggiunto è stata eccepita l’omessa comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza emessa dalla Corte di appello al secondo difensore di fiducia dell’imputato (omissis); omessa notifica che avrebbe impedito all’Avv. (omissis) (omissis) di proporre tempestivamente ricorso per cassazione con conseguente nullità a regime intermedio, non sanata dalla proposizione del ricorso da parte del co-difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso proposto dal (omissis) ed il secondo motivo del ricorso proposto dal (omissis), che possono essere trattati congiuntamente avendo ad oggetto la medesima violazioni di legge, sono fondati e devono essere accolti per le ragioni che seguono.
Dall’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, emerge quanto segue:
• in data 25 gennaio 2023 la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza n. 4959/2021 (RG appello n. 864/2021) emessa dalla Corte di appello di Bologna in data 17 settembre 2021 e sottoscritta dal Presidente del collegio dott. (omissis); i giudici di legittimità hanno, quindi, disposto il rinvio per rinnovazione della sentenza-documento «attraverso una nuova redazione della motivazione ed una nuova sottoscrizione cui farà seguito un nuovo deposito in Cancelleria» (vedi pag. 5 della sentenza della seconda sezione penale);
• in data 4 e 5 maggio 2023 è stata notificata alle parti la sentenza n. 4959/2021 (RG appello n. 864/2021) datata 17 settembre 2021 recante la sottoscrizione del Presidente del collegio dott. (omissis);
• in data 12 maggio 2023 l’imputato (omissis) ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza;
• in data 16 maggio 2023 l’imputato (omissis) ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza;
• in data 30 maggio 2023 la Cancelleria della Corte di appello ha notificato alle parti «avviso di deposito sentenza 4959 del 17.09.2021» dal seguente contenuto «il giorno 30.05.2023 è stata depositata in cancelleria la sentenza pronunciata dalla Corte D’appello nel procedimento penale a carico degli imputati sopra indicati»;
• in data 9 giugno 2023 è stato notificato alle parti un biglietto di cancelleria dal seguente contenuto «con il presente avviso la cancelleria comunica di aver corretto in data odierna, su ordine del direttore, il numero RG di appello 864/2021 con numero RG APP 2533/2023 e il numero della sentenza 4959/2021 con numero 4449/2023 erroneamente non aggiornati nell’intestazione della sentenza stessa».
2. I giudici di appello sono venuti meno all’obbligo di uniformarsi al dictum della sentenza di annullamento adottata da questa Corte di Cassazione.
2.1. Dalla lettura della sentenza notificata alle parti in data 4 maggio 2023 non emergono elementi da cui desumere l’effettiva rinnovazione della camera di consiglio e la nuova redazione della motivazione, essendosi il Presidente del collegio limitato ad apporre la propria sottoscrizione ad una sentenza del tutto identica a quella annullata, recante la medesima data di emissione ed i medesimi numeri di ruolo e del registro sentenze della Corte di appello.
La sentenza impugnata è priva di alcun riferimento all’avvenuto annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, allo svolgimento della camera di consiglio e, inoltre, riporta erroneamente la data della sentenza annullata e non la data in cui la Corte di appello ha nuovamente deliberato a seguito della pronuncia rescindente.
2.2. Solo successivamente alla proposizione del ricorso in cassazione da parte degli imputati, la Cancelleria ha proceduto alla «correzione» del numero della sentenza e del numero del registro di appello, correzione che, peraltro, doveva essere effettuata dai giudici di appello nel rispetto delle formalità imposte dall’art. 130 cod. proc. pen.
2.3. Deve essere, inoltre, rimarcato che la predetta sentenza (recante ancora il numero 4959 e la data del 17.09.2021) è stata depositata solo in data 30 maggio 2023 e, quindi, in un momento successivo alla scadenza del termine per la proposizione del ricorso in cassazione con ulteriore violazione della deliberazione contenuta nella sentenza rescindente.
3. Deve essere ricordato che il giudice di rinvio ha un obbligo assoluto ed inderogabile di uniformarsi al principio affermato nella sentenza rescindente della Corte di cassazione, giacché quel principio, in quanto immodificabile da parte del giudice e sottratto ad ulteriori mezzi di impugnazione, acquista autorità di giudicato interno per il caso di specie (vedi Sez. 3, n. 15744 del 14/12/2018, I., Rv. 275864 – 01; Sez. 6, n. 14433 del 14/01/2020, Geraci, Rv. 278848 – 01) e che il mancato rispetto di tale obbligo comporta la violazione degli artt. 185 e 627 cod. proc. pen.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per la rinnovazione della sentenza documento, attraverso una nuova redazione della motivazione a seguito di camera di consiglio con espressa indicazione della nuova data della pronuncia, cui farà seguito un nuovo deposito in Cancelleria.
2. Tutti gli altri motivi di ricorso sono assorbiti dall’accoglimento dei motivi relativi alla violazione degli artt. 185 e 627 cod. proc pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.
Così deciso il 3 agosto 2023.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2023.